Cassazione, sentenza n. 10196 del 27/04/2018
Sentenza n. 10196 del 27/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10196
- Data
- 27/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento relativo al 1998 contestava ricavi non dichiarati, fatture per operazioni ritenute inesistenti e costi non di competenza; la CTP lo aveva annullato e la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio. La Cassazione rileva che il giudice regionale ha erroneamente qualificato l’accertamento come induttivo anziché analitico-induttivo, non ha esaminato gli elementi addotti sulla fittizietà delle fatture e sul rilievo fiscale autonomo rispetto all’archiviazione penale, né ha pronunciato sui ricavi non contabilizzati. Accolti i primi quattro motivi e assorbito il quinto, la sentenza è cassata con rinvio.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Sulla base di processo verbale di constatazione del 20.12.1999 della GdF, l'ufficio di Frosinone dell'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti della società Italgasbeton I srl (già spa) per l'anno 1998 relativo ad IRPEG, IRAP ed IVA contestando il conseguimento di ricavi non dichiarati, l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l'illegittima deduzione di costi non di competenza.
La società impugnava il predetto avviso e la CTP di Frosinone accoglieva il ricorso.
L'ufficio ricorreva in appello, ma la CTR del Lazio respingeva il gravame con la sentenza impugnata.
Contro tale sentenza ricorre in cassazione l'ufficio sulla base di cinque motivi, sottolineando che nel giudizio relativo all'iva per l'anno 1997 questa Corte ha emesso sentenza n. 16242/2009 ad esso favorevole.
Si costituisce con controricorso la società Italgasbeton I srl.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l'ufficio deduce insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
deduce, in particolare, l'ufficio che la CTR ha errato laddove ha basato la propria motivazione sul presupposto che l'accertamento in questione fosse di tipo induttivo, mentre era in realtà analitico – induttivo, e laddove si è soffermata ad argomentare le modalità di effettuazione delle annotazioni contabili, elemento che non era alla base della contestazione dell'ufficio.
Deduce inoltre che la CTR ha errato nell'affermare che l'ufficio non ha argomentato sulla conclusione della CTP relativa alla esclusione della fittizietà delle fatture e non ha motivato sufficientemente sul punto, atteso che esso aveva speso argomenti per dimostrare tale fittizietà, in particolare evidenziando che mancava la prova del pagamento delle fatture emesse da C.U..
Con il secondo motivo di ricorso l'ufficio deduce insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che la CTR ha errato e non ha motivato sufficientemente laddove ha affermato che l'ufficio non ha spiegato compiutamente perchè l'esclusione della rilevanza penale dei fatti non facesse venire meno la loro illiceità dal punto di vista fiscale e amministrativo, e laddove ha affermato che l'archiviazione del procedimento penale portava ad escludere la falsità delle fatture.
Deduce, infatti, di avere evidenziato che l'archiviazione era motivata dalla insufficienza di indizi che non facevano venire meno il rilievo della possibile illiceità sul piano extrapenale, e l'erroneità del giudizio della CTR atteso che l'archiviazione penale non significava che le stesse condotte non potessero avere rilievo illecito sul piano fiscale.
Col terzo motivo di ricorso l'ufficio deduce insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la CTR ha affermato che l'indagine penale ha escluso la fittizietà delle fatture e che l'ufficio non aveva chiarito perchè, nonostante l'archiviazione in sede penale, le fatture potevano avere rilievo sul piano fiscale.
Afferma, infatti, l'ufficio di avere evidenziato nell'appello che, al di là dell'archiviazione penale, esistevano elementi indiziari rilevanti in sede tributaria.
Con il quarto motivo di ricorso l'ufficio deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art .360 c.p.c., n. 4, laddove la CTR ha considerato solo le riprese fiscali derivanti dalla contestata fittizietà delle fatture, senza considerare le altre contestazioni attinenti a ricavi in nero.
Con il quinto motivo di ricorso l'ufficio deduce violazione dell'art. 74 TUIR in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), laddove, in relazione alle fatture emesse dall'ing. C., la sentenza della CTR ha affermato che l'ufficio non aveva preso posizione sulla parte della sentenza della CTP che non ne affermava la fittizietà non dando rilievo al mancato pagamento delle stesse; lamenta l'ufficio di avere, invece, specificamente contestato tale aspetto, avendo dedotto specificamente che le spese per fatture sono deducibili con criterio di cassa nel momento in cui è effettuato il pagamento, e che quindi il pagamento è requisito essenziale per la deducibilità, oltre che per dedurre la fittizietà o meno dell'operazione.
I primi quattro motivi, che in sostanza riguardano tutti la motivazione della sentenza di appello e per questo possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
Ed, infatti, in ordine al primo motivo, la CTR ha rigettato l'appello sinteticamente affermando che nella specie non sussistevano i presupposti per l'accertamento induttivo perchè le scritture contabili erano regolarmente tenute, quando l'ufficio ha dimostrato in ricorso di avere sostenuto che l'accertamento era di tipo analitico induttivo e la questione da esso sollevata non riguardava la regolare tenuta delle scritture contabili, quanto, piuttosto, la loro attendibilità.
Sul secondo e terzo motivo, la CTR si è limitata ad affermare che l'ufficio non ha preso posizione sulle fatture false e che l'ufficio non ha spiegato perchè, nonostante l'archiviazione penale, le fatture dovessero ritenersi ugualmente false, laddove in effetti l'ufficio, riproducendo i passi dell'appello in cui aveva contestato specificamente questi punti, ha dimostrato di avere indicato perchè le fatture dovessero ritenersi false, anche al di là dell'archiviazione in sede penale (pag. 38-52 del ricorso).
Sul quarto motivo, in effetti la sentenza della CTR non contiene alcuna osservazione sugli altri rilievi dell'accertamento ed, in particolare, sulla contestazione della omessa contabilizzazione di ricavi; l'ufficio ha dimostrato, allegando l'estratto, di avere specificamente impugnato la sentenza della CTP su tale aspetto, dato che la CTP si era limitata a rigettare questo rilievo affermando che la contabilità, tenuta con sistema meccanografico, era formalmente regolare (pag. 54 ricorso in cassazione). La CTR, come detto, non contiene alcuna motivazione sul punto, limitandosi a compiere osservazioni sul tema delle fatture false e dei rapporti col processo penale.
L'accoglimento dei primi quattro motivi comporta l'assorbimento del quinto.
Il ricorso è, pertanto, fondato e va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione delle spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018
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