Cassazione, sentenza n. 10212 del 27/04/2018
Sentenza n. 10212 del 27/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10212
- Data
- 27/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento riguardava reddito d’impresa, IRPEG, IRAP e IVA, sulla base di movimentazioni bancarie, finanziamenti infragruppo e costi ritenuti privi di adeguata documentazione. La Corte qualifica il metodo impiegato come analitico-induttivo, utilizzabile anche con contabilità formalmente regolare quando presunzioni gravi, precise e concordanti ne mettano in dubbio attendibilità e completezza. Ha tuttavia rilevato l’insufficiente esame della documentazione contraria relativa ai prelevamenti e accolto anche una censura indicata nel dispositivo, cassando la sentenza sui motivi accolti e rinviando alla CTR in diversa composizione.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 213/10/10 depositata in data 23 luglio 2010 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (hinc: "CTR"), rigettava l'appello principale proposto dalla Devagest s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 100/03/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti (hinc: "CTP") e accoglieva parzialmente l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la medesima sentenza di primo grado, annullando la ripresa fiscale di Euro 216.911,51 e confermando nel resto l'avviso di accertamento.
Il giudice di appello premetteva che: 1) a seguito di p.v.c. redatto dai funzionari verificatori dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Vasto, veniva notificato alla società Devagest s.r.l., esercente attività turistica, avviso di accertamento con il quale si rettificava, per l'anno 2003, il reddito d'impresa ai fini Irpeg, Irap e Iva, essendo emerse, in sede di verifica fiscale, irregolarità contabili riferite a un prestito infruttuoso di Euro 260.000,00 in favore della società Grotta del Saraceno e a pagamenti di notevole entità in assenza di relativa documentazione; 2) la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente confermando la sola ripresa fiscale di Euro 260.000,00 e annullando il resto; 3) la società contribuente aveva proposto appello, chiedendo l'annullamento in toto dell'avviso di accertamento e l'Agenzia delle Entrate appello incidentale, chiedendo la conferma in toto dell'avviso medesimo.
Su queste premesse, la CTR, in punto di diritto, osservava che: 1) era incontestabile che i funzionari verificatori avessero accertato "elementi di portata obiettiva" che costituivano fondati indizi della esistenza di poste contabili inattendibili quali "presenza di notevoli quantità di denaro in cassa cui corrisponde un ingiustificato ricorso a movimentazioni bancarie; costi dedotti privi di qualsivoglia documentazione; effettuazione di operazioni tra società tutte appartenenti allo stesso gruppo prive della necessaria trasparenza amministrativa e contabile"; 2) con riguardo alle specifiche riprese fiscali, in particolare, il prestito di Euro 260.000,00 in favore della società Grotta del Saraceno era privo di "adeguata documentazione probatoria", non risultando l'operazione iscritta in bilancio; 3) i costi, portati in detrazione dalla contribuente, per i pasti forniti ai suoi clienti dalla società Fagecom s.a.s. e dalla ditta S.A., quali subaffittuarie dell'attività di ristorazione, non trovavano fondamento in alcuna documentazione contrattuale che ne regolasse termini e condizioni, con conseguente ritenuta fittizietà delle relative fatturazioni; 4) il costo relativo al versamento del compenso all'amministratore non era comprovato da idonea documentazione, non risultando alcun riferimento ad esso nei verbali di assemblea e dei soci.
2. Avverso la sentenza della CTR, la Devagest s.r.l. e D.V.E., in proprio, propongono ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
3. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la società Devagest s.r.l. censura la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo n. 213/10/10, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, denunciando "la mancanza dei presupposti legittimanti un accertamento induttivo extracontabile" e "l'illegittimità della ripresa a tassazione della somma di Euro 337.367,00 a titolo di omessa contabilizzazione dei ricavi ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e di omessa fatturazione di operazioni imponibili ai fini Iva".
1.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto sussistenti, nella fattispecie in oggetto, i presupposti legittimanti un accertamento induttivo – extracontabile, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, che presuppone irregolarità formali delle scritture contabili così gravi, numerose e ripetute tali da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.
Il primo profilo del primo motivo di ricorso è infondato in quanto la ricorrente muove da una erronea interpretazione di un passo della sentenza.
Invero, la CTR, nel rigettare l'"eccezione" formulata dalla società di illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, riteneva correttamente effettuato dall'Ufficio l'accertamento "induttivo", pur in presenza di contabilità regolarmente tenuta, essendo emersi in sede di verifica fiscale degli "elementi di portata obiettiva" costituenti "indizio fondato della esistenza di poste contabili inattendibili".
Da qui la chiara riconduzione sostanziale da parte del giudice di appello della fattispecie a quella propria dell'accertamento analitico-induttivo con il quale l'Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), (come in materia di IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54) pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata; sicchè essa possa essere considerata, nel suo complesso, inattendibile (Cass. n. 28728 del 2017; Cass. n. 10581 del 2015; Cass. n. 20060 del 2014; Cass. n. 5731 del 2012; Cass. n 26341 del 2009).
La ricorrente muove, pertanto, da una erronea interpretazione della sentenza in quanto il giudice di appello non ha ritenuto sussistenti i presupposti legittimanti l'accertamento induttivo – extracontabile ma, bensì, ha fondato la verifica della singole riprese fiscali sulla ritenuta legittima adozione del metodo analitico – induttivo.
2. Logicamente preliminare all'esame del secondo profilo del primo motivo è quello del secondo motivo di ricorso con il quale la società Devagest s.r.l. denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla ripresa a tassazione della somma di Euro 337.367,00 per avere la CTR "acriticamente" condiviso le argomentazioni addotte dall'Ufficio "senza illustrare l'iter logico-giuridico seguito per giungere a ritenere legittima la suindicata ripresa a tassazione della somma di Euro 337.367,00 e, in particolare, senza indicare quali irregolarità gravi, numerose e ripetute (…) avrebbero giustificato il ricorso al metodo dell'accertamento induttivo – extracontabile e di conseguenza la "trasformazione" di prelevamenti effettuati dalla società contribuente sui propri conti correnti in "elementi positivi di reddito non dichiarati" da recuperare a tassazione".
In particolare, ad avviso della società ricorrente, il giudice di appello non avrebbe dato conto delle documentate deduzioni difensive concernenti l'effettivo utilizzo dell'importo prelevato dai propri conti per effettuare i vari pagamenti – prodotte dalla contribuente, in sede di verifica e in entrambi i gradi del giudizio di merito, al fine di superare le presunzioni – peraltro prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza – sulle quali era fondato l'accertamento.
Il motivo è fondato.
In merito alla suindicata ripresa a tassazione la sentenza impugnata incorre nel vizio di motivazione insufficiente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nel regime antecedente alla riforma del 2012, "configurabile qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento" (Cass. n. 987 del 2018; Cass., sez. un., n. 24148 del 2013).
Sul punto la CTR ha motivato in modo insufficiente in quanto, da un lato, si è limitata genericamente ad affermare che i funzionari verificatori avevano accertato nel corso della verifica fiscale elementi di portata obiettiva che costituivano indizio fondato della esistenza di poste contabili inattendibili quali la "presenza di notevoli quantità di denaro in cassa" cui corrispondeva "un ingiustificato ricorso a movimentazioni bancarie" e, dall'altro, non ha effettuato alcuna valutazione degli elementi documentali addotti a contrario dalla società al fine di comprovare la estraneità delle contestate movimentazioni bancarie in uscita all'attività di impresa e, dunque, la non rilevanza fiscale delle stesse.
3. Con il secondo profilo del primo motivo, la società denuncia "l'illegittimità della ripresa a tassazione della somma di Euro 337.367,00 a titolo di omessa contabilizzazione dei ricavi ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e di omessa fatturazione di operazioni imponibili ai fini Iva".
In particolare, la società ricorrente, da un lato, formula la doglianza riferendosi al contenuto del provvedimento impositivo del quale denuncia la supposta deficienza per avere recuperato a tassazione i prelevamenti effettuati dalla società dai propri conti per un importo di Euro 337.367,00 sulla presunzione che agli stessi corrispondessero ricavi non dichiarati per il medesimo ammontare; dall'altro, censura la sentenza impugnata per avere sul punto il giudice di appello "acriticamente" condiviso l'operato dell'Ufficio senza tenere conto della documentazione fiscale fornita dalla società, in sede di verifica e nei due gradi di giudizio, a riprova della effettività delle operazioni sottostanti e della correttezza delle movimentazioni bancarie.
Questo profilo di censura è assorbito alla luce dell'accoglimento del secondo motivo.
4. Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, denunciando "la mancanza dei presupposti legittimanti un accertamento induttivo extracontabile" e "l'illegittimità della ripresa a tassazione della somma di euro 260.000,00 a titolo di omessa contabilizzazione dei ricavi ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e di omessa fatturazione di operazioni imponibili ai fini Iva".
4.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto sussistenti, nella fattispecie in oggetto, i presupposti legittimanti un accertamento induttivo – extracontabile, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, che presuppone irregolarità formali delle scritture contabili così gravi, numerose e ripetute tali da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle aranzie proprie di una contabilità sistematica.
La censura è infondata in quanto basata su di un erronea interpretazione di un passo della sentenza impugnata. Valgono al riguardo le considerazioni svolte al punto n. 1.1.
4.2. Sotto un secondo profilo, viene dedotta la illegittimità della "ripresa a tassazione della somma di Euro 260.000,00 a titolo di omessa contabilizzazione di ricavi ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e di omessa fatturazione di operazioni imponibili ai fini Iva".
4.2.1. La società contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di appello riconosce legittima la ripresa a tassazione della somma di Euro 260.000,00 relativa ad un "prestito"infruttuoso concesso in favore della società Grotta del Saraceno s.r.l., in quanto ritenuto privo di adeguata documentazione probatoria e non riportato nel bilancio. Ad avviso della ricorrente, l'effettività dell'esborso a titolo di prestito sarebbe risultata per tabulas dalla documentazione prodotta dalla società in sede di verifica fiscale e dei giudizi di merito.
Il secondo profilo del terzo motivo è inammissibile.
Vengono in sostanza censurate come vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto le statuizioni della sentenza impugnata che risultano frutto non di errata ricognizione delle rispettive fattispecie astratte o di falsa rappresentazione delle stesse relativamente all'accertamento per cui è causa, ma di uno specifico accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito che ha dato pienamente conto del quadro indiziario sul quale ha ritenuto legittimo l'accertamento (analitico) induttivo, insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui alla formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (tra le molte di recente, Cass., ord. 3012 del 2017; ord. n. 17610 del 2016; n. 26110 del 2015;ord. n. 7394 del 2010).
4.2.2. Quanto alla doglianza concernente la presunta contraddizione tra quanto affermato dall'Agenzia nell'avviso di accertamento – in ordine alla non veridicità del finanziamento in quanto non documentato – e la successiva trasmissione all'Ufficio Antiriciclaggio del Ministero delle Finanze di una segnalazione relativa alla violazione delle norme antiriciclaggio, la censura è inammissibile perchè non attinente con il decisum della sentenza.
5. Con il quarto motivo di ricorso, la società denuncia,in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla ripresa a tassazione della somma di Euro 260.000,00.
La società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe sufficientemente valutato gli elementi probatori addotti dalla contribuente – in sede di verifica fiscale e nei due gradi di giudizio- a sostengo della effettività del detto finanziamento.
Il motivo è inammissibile.
Invero, questa Corte ha ritenuto che, in tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, deve rispettare, a pena d'inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all'art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. n. 23575 del 2015). Nella specie, la società ricorrente non assolto tale onere non avendo, con riferimento al formulato motivo, specificamente indicato-trascrivendone il contenuto o riassumendolo- i documenti la cui valutazione sarebbe stata omessa dal giudice di appello, nè tantomeno precisato la fase processuale in cui sarebbero stati prodotti nei giudizi di merito. Ciò al fine di consentirne al giudice di legittimità, in ossequio al principio di autosufficienza, il vaglio di decisività dei detti documenti.
Al riguardo, la ricorrente si è limitata a precisare di avere censurato nel secondo motivo di appello il recupero a tassazione dimostrando mediante la produzione di "copiosa documentazione" l'effettività del finanziamento nonchè di avere nelle memorie illustrative depositate in data 11 giugno 2010 contestato la contraddittorietà del comportamento dell'Ufficio per avere quest'ultimo ammesso nelle controdeduzioni in appello che i detti esborsi non rappresentavano "in sè sottrazione di materia imponibile".
6. Con il quinto motivo la società ricorrente censura la sentenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, denunciando "la mancanza dei presupposti legittimanti un accertamento induttivo extracontabile" e "l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento in merito alla contestazione di indebita deduzione di costi per Euro 72.215,00 ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e di indebita detrazione di imposta ai fini Iva".
6.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto sussistenti, nella fattispecie in oggetto, i requisiti legittimanti un accertamento induttivo- extracontabile, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, che presuppone irregolarità formali delle scritture contabili così gravi, numerose e ripetute tali da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.
La censura è infondata in quanto basata su di un erronea interpretazione di un passo della sentenza impugnata. Valgono al riguardo le considerazioni svolte al punto n. 1.1.
6.2. Sotto il secondo profilo, la società ricorrente denuncia "l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento in merito alla contestazione di indebita deduzione di costi per Euro 72.215,00 ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e di indebita detrazione di imposta ai fini Iva".
Anche questo profilo di censura è inammissibile.
Infatti, la società ricorrente, da un lato, formula la doglianza non riferendosi alla ratio decidendi della sentenza impugnata, ma esclusivamente al contenuto del provvedimento impositivo (il cui contenuto non è neanche riportato nel ricorso) del quale denuncia la supposta deficienza per avere recuperato a tassazione la somma di Euro 72.215,00, a titolo di indebita deduzione dei costi ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e di indebita detrazione di imposta ai fini Iva, sul presupposto della fittizietà delle fatture emesse dalla Fagecom s.a.s e dalla ditta S.A., subaffittuarie dell'attività di ristorazione della società ricorrente; dall'altro, censura la sentenza impugnata per avere sul punto il giudice di appello acriticamente condiviso l'operato dell'Ufficio, senza considerare che le irregolarità di natura formale riscontrate dall'Ufficio (come l'incongruenza del numero dei pasti e delle cene fatturate) non potevano comportare l'inattendibilità della contabilità aziendale. Valgono con riferimento a tale ultima censura le considerazioni svolte al punto 4.2.1.
7. Con il sesto motivo di ricorso, la società denuncia,in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5., l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla ripresa a tassazione della somma di Euro 72.215,00 derivante dal disconoscimento dell'effettività dei costi sostenuti dalla contribuente, nell'anno 2003, per l'attività di ristorazione subaffittata alla Fagecom s.a.s. e alla ditta S.A..
In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di appello aveva ritenuto la legittimità dell'atto impositivo sulla base dell'assenza di documentazione contrattuale atta a dimostrare le modalità di svolgimento del servizio di fornitura di pasti, senza considerare il regolare pagamento e la registrazione delle relative fatture e, dunque, senza motivare in ordine agli elementi probatori addotti dalla contribuente a sostegno della effettività delle operazioni.
La censura si profila inammissibile. Al riguardo valgono le considerazioni svolte al punto n. 5.
In ogni caso, nel merito, il motivo non è fondato.
Il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).
Il giudice di appello, con una motivazione sul punto sufficiente e adeguata, ha ritenuto legittimo con l'avviso di accertamento impugnato – il disconoscimento dei costi relativi all'assunta attività di ristorazione subaffittata dalla società contribuente alla Fagecom e alla ditta S. sulla base della riscontrata assenza di documentazione contrattuale concernente le modalità di svolgimento delle prestazioni. Con ciò ha escluso implicitamente la produzione da parte della società contribuente di prova contraria idonea a superare le riscontrate presunzioni semplici poste a fondamento dell'accertamento (analitico) induttivo. Peraltro, ove l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture in quanto afferenti ad operazioni inesistenti – posto che l'onere di provare la legittimità dell'operazione spetta al contribuente – non può costituire prova idonea la sola esibizione dei mezzi di pagamento che normalmente vengono utilizzati fittiziamente e che, pertanto, rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza o assenza deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali (Cass. n. 28695 del 2005).
8. Con il settimo motivo la società ricorrente censura la sentenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, denunciando "la mancanza dei presupposti legittimanti un accertamento induttivo extracontabile" e "l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento in merito alla contestazione di indebita deduzione di costi per Euro 45.494,00 ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e di indebita detrazione di imposta ai fini Iva".
8.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto sussistenti, nella fattispecie in oggetto, i requisiti legittimanti un accertamento induttivo- extracontabile, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, che presuppone irregolarità formali delle scritture contabili così gravi, numerose e ripetute tali da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.
La censura è infondata in quanto basata su di un erronea interpretazione di un passo della sentenza impugnata. Valgono al riguardo le considerazioni svolte al punto n. 1.1.
8.2. Sotto il secondo profilo, la società ricorrente denuncia "l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento in merito alla contestazione di indebita deduzione di costi per Euro 45.494,00 ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e di indebita detrazione di imposta ai fini Iva".
Anche questo profilo di censura è inammissibile.
Infatti, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere sul punto il giudice di appello acriticamente condiviso l'operato dell'Ufficio in ordine al disconoscimento dell'effettività del costo relativo al compenso dell'amministratore per l'anno 2003, senza valutare le puntuali e documentate deduzioni difensive della società contribuente e disattendendo le risultanze delle scritture contabili. Valgono con riferimento a tale ultima censura le considerazioni svolte al punto 3.2.1.
9. Con l'ottavo motivo la società ricorrente denuncia,in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla ripresa a tassazione della somma di Euro 45.494,00 derivante dal disconoscimento dell'effettività dei costi sostenuti dalla contribuente, nell'anno 2003, per il compenso dell'amministratore.
In particolare, ad avviso della ricorrente, la CTR non avrebbe chiarito i motivi per cui la circostanza risultante per tabulas che i medesimi importi dichiarati dalla società a titolo di costo per l'attività svolta dall'amministratore siano stati da quest'ultimo indicati nella propria dichiarazione dei redditi non fosse sufficiente a dimostrare l'effettività del costo sostenuto dalla Devagest s.r.l..
La censura non è fondata.
Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Cass. n. 584 del 2004; Cass. sez. un. N. 5802 del 1998).
Nella specie, con una motivazione sufficiente, il giudice di appello ha ritenuto fosse irrilevante a tal fine che l'amministratore avesse versato l'imposta sul compenso corrisposto in quanto la questione prodromica al versamento del compenso consisteva nell'accertare la sostanziale corrispondenza tra la "qualificazione nominale di amministratore" e la documentazione da cui originava la fondatezza della nomina stessa. Aggiungeva sul punto che tale corrispondenza era inesistente non facendone menzione alcuna lo statuto e non essendoci alcun riferimento al compenso dell'amministratore nei verbali di assemblea dei soci.
10. Con il nono motivo la società ricorrente censura, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la sentenza impugnata per omessa pronuncia sul quarto motivo di appello principale in merito alla illegittimità dell'avviso di accertamento quanto alla irrogazione delle sanzioni stante l'inapplicabilità di queste ultime per violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata incorre, infatti, nel denunciato vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., avuto riguardo alla totale carenza di considerazione da parte del giudice di appello del motivo di gravame concernente la dedotta inapplicabilità delle sanzioni.
11. Conclusivamente vanno accolti il secondo e il nono motivo, assorbito il secondo profilo del primo motivo e rigettati i restanti motivi, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il nono motivo di ricorso, assorbito il secondo profilo del primo motivo, rigetta i restanti motivi proposti dalla Devagest s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e da D.V.E. in proprio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018
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