Cassazione, sentenza n. 10639 del 04/05/2018
Sentenza n. 10639 del 04/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10639
- Data
- 04/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva un accertamento IVA, IRPEG e IRAP per il 1999, emesso sul presupposto che una società estera operasse in Italia mediante una stabile organizzazione cui imputare integralmente il reddito nazionale. La CTP aveva annullato l’atto, mentre la CTR, accogliendo l’appello dell’Agenzia, lo aveva confermato; la società aveva impugnato tale decisione con diciassette motivi. Intervenuta una rinuncia regolare e incondizionata al ricorso, comunicata e accettata dall’Agenzia, la Cassazione dichiara estinto il giudizio e, conformemente alla richiesta delle parti, compensa le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 26/15/10 del 24/02/2010, la CTR della Lombardia accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva accolto l'impugnazione del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento di maggior reddito a fini IVA, IRPEG e IRAP con riferimento all'anno d'imposta 1999.
1.1. Il procedimento traeva origine da una verifica fiscale effettuata presso la XXXX N.V., a seguito della quale l'Ufficio accertava che in Italia operava una stabile organizzazione della predetta società individuata con una sottodivisione di XX s.p.a., denominata (XXXXX), alla quale era integralmente imputabile il reddito prodotto in Italia dalla XXXX N.V..
1.2. A seguito dell'impugnazione proposta dalla società contribuente, la CTP di Milano annullava l'avviso di accertamento che, invece, veniva confermato dalla CTR della Lombardia in conseguenza della impugnazione proposta dall'Ufficio.
2. Avverso la sentenza della CTR XXXX N.V. proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a diciassette motivi.
3. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
4. Con memoria del 29/11/2017, comunicata alla controparte, la società ricorrente rinunciava al ricorso e all'udienza pubblica del 19/12/2017 la rinuncia veniva formalmente accettata.
Motivi della decisione
1. Preso atto della regolare ed incondizionata rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, comunicata alla controparte e da quest'ultima accettata, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
2. Le spese del presente giudizio possono essere compensate in ragione della concorde richiesta dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2018
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

