Cassazione, sentenza n. 10640 del 04/05/2018
Sentenza n. 10640 del 04/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10640
- Data
- 04/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un accertamento IVA, IRPEG e IRAP per il 1998, fondato sull’esistenza in Italia di una stabile organizzazione di una società estera e sull’imputazione ad essa del reddito prodotto nel territorio nazionale. Dopo l’annullamento in primo grado, la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato l’atto; la contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione. Poiché la società ha successivamente rinunciato al ricorso in modo regolare e incondizionato, con accettazione della controparte, la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 25/15/10 del 24/02/2010, la CTR della Lombardia accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva accolto l'impugnazione del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento di maggior reddito a fini IVA, IRPEG e IRAP con riferimento all'anno d'imposta 1998.
1.1. Il procedimento traeva origine da una verifica fiscale effettuata presso la XXXX N.V., a seguito della quale l'Ufficio accertava che in Italia operava una stabile organizzazione della predetta società individuata con una sottodivisione di XX s.p.a., denominata (XXXXX), alla quale era integralmente imputabile il reddito prodotto in Italia dalla XXXX N.V..
1.2. A seguito dell'impugnazione proposta dalla società contribuente, la CTP di Milano annullava l'avviso di accertamento che, invece, veniva confermato dalla CTR della Lombardia in conseguenza della impugnazione proposta dall'Ufficio.
2. Avverso la sentenza della CTR XXXX N.V. proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a diciassette motivi.
3. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
4. Con memoria del 29/11/2017, comunicata alla controparte, la società ricorrente rinunciava al ricorso e all'udienza pubblica del 19/12/2017 la rinuncia veniva formalmente accettata.
Motivi della decisione
1. Preso atto della regolare ed incondizionata rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, comunicata alla controparte e da quest'ultima accettata, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
2. Le spese del presente giudizio possono essere compensate in ragione della concorde richiesta dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2018
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