Cassazione, sentenza n. 10681 del 04/05/2018

Sentenza n. 10681 del 04/05/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
10681
Data
04/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il venditore chiedeva il rimborso della maggiore INVIM pagata dopo che il compratore aveva ottenuto, con separato giudicato, il riconoscimento della congruità del valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro. La Cassazione rileva che l’obbligazione INVIM del venditore e quella relativa all’imposta di registro sono autonome: non essendovi solidarietà, il venditore non può avvalersi del giudicato favorevole al compratore, mentre sulla propria impugnazione dell’accertamento si era formato un giudicato di inammissibilità. Il ricorso contro il diniego tacito di rimborso è pertanto rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Relativamente ad un atto di vendita immobiliare registrato il 7.10.1992, il venditore D.P. e il compratore venivano raggiunti da avvisi di accertamento di maggiore valore ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili (Invim).

2. L'impugnazione proposta contro l'avviso dal D. veniva dichiarata inammissibile perchè tardiva; l'impugnazione proposta dal compratore veniva accolta con dichiarazione di congruità del valore dichiarato in contratto; entrambe le decisioni divenivano definitive.

3. Il D. pagava l'imposta nella maggiore misura accertata e contemporaneamente ne chiedeva il rimborso invocando l'estensione del giudicato favorevole al compratore.

4. l'Agenzia delle Entrate restava silente.

5. L'impugnazione proposta dal D. contro il silenzio rifiuto veniva accolta in primo grado e respinta, sull'appello dell'ufficio, dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza in data 6.5.2011; la commissione escludeva potersi dare rilievo al giudicato – definito "riflesso" – favorevole al compratore, sia perchè il giudicato riflesso poteva valere per paralizzare la pretesa dell'amministrazione ma non per forzare l'amministrazione al rimborso di un'imposta pagata, sia perchè tale giudicato era subvalente rispetto al giudicato "interno" formatosi sulla impugnazione proposta dallo stesso D. contro l'avviso di accertamento.

6. Il D. ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale sulla base dei seguenti motivi, illustrati con memoria:

6.1. la commissione ha violato o falsamente applicato gli artt. 3, 53 e 97 Cost., l'art. 101 Cost. e il D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, il D.M. Finanze 11 febbraio 1997, art. 2 (regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria), l'art. 101 Cost. e il D.P.R. n. 643 del 1972, art. 32 delle disposizioni della circolare del Ministero delle Finanze n. 198/1998;

6.2. la commissione ha motivato in modo contraddittorio la propria decisione sia laddove ha confermato la legittimità del silenzio rifiuto pur dopo avere dato atto della disparità di trattamento che, a fronte dell'identità di valore finale di riferimento ai fini dell'imposta di registro e dell'Invim, viene a crearsi nel caso di specie tra due valutazioni, sia laddove ha accolto l'appello dell'ufficio pur dopo avere dichiarato che "osta all'accoglimento dell'appello la formazione di un giudicato interno contrario costituito dalla sentenza… che ha giudicato inammissibile il ricorso dei venditori contro l'avviso di accertamento".

7. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè, risolvendosi in una elencazione di norme asseritamente violate o falsamente applicate dai giudici di merito (tra cui anche norme contenute in circolari e come tali inidonee a costituire parametro di valutazione della legittimità di una sentenza), non soddisfa il requisito imposto per la denunzia del vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, requisito per cui, come molte volte puntualizzato da questa Corte, la denuncia deve essere espressa, a pena di inammissibilità, non solo mediante indicazione precisa delle norme assuntivamente violate ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo, determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 3010/2012; Cass. 11501/2006; Cass. 21659/2005).

8.1 Ove poi il motivo fosse da leggersi attraverso la lente di ciò che è scritto nel paragrafo del ricorso rubricato "ragioni del contribuente" – paragrafo che precede quello dedicato alla formulazione dei motivi e in cui si fa riferimento alla mancata estensione a favore del ricorrente di quanto accertato con sentenza passata in giudicato in favore del compratore dell'immobile che aveva impugnato l'atto di rettifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro – il ricorso sarebbe infondato giacchè, se è vero (Cass. n. 11707/2011) che "in tema di INVIM l'imponibile definito ai fini dell'imposta di registro costituisce, in virtù della previsione sancita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 il valore di riferimento, in quanto esso misura, confrontandosi con il valore iniziale, l'incremento su cui tale imposizione si applica, restando il potere di accertamento ai fini INVIM privo di autonomia e strettamente ancorato al potere di accertamento ai fini dell'altra imposta", è anche vero che l'obbligazione d'imposta sul valore degli immobili dovuta dal venditore e l'obbligazione d'imposta di registro dovuta dal venditore e dal compratore sono obbligazioni del tutto autonome talchè, non essendo la prima obbligazione un'obbligazione solidale del venditore e del compratore, non può valere il principio richiamato dal ricorrente e sancito dall'art. 1306 c.c. per cui il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato.

9. Il secondo motivo di ricorso è infondato:

9.1. la commissione, laddove ha confermato la legittimità del silenzio rifiuto pur dopo avere dato atto della disparità di trattamento che, a fronte dell'identità di valore finale di riferimento ai fini dell'imposta di registro e dell'Invim, viene a crearsi nel caso di specie tra due valutazioni, non è incorsa in alcuna contraddizione ma, al contrario, ha solo tratto le conseguenze del rilievo della autonomia delle due obbligazioni di imposta;

9.2. la commissione, laddove ha affermato che "osta all'accoglimento dell'appello la formazione di un giudicato interno contrario costituito dalla sentenza… che ha giudicato inammissibile il ricorso dei venditori contro l'avviso di accertamento", non è incorsa in contraddizione rispetto al riconoscimento della fondatezza dell'appello dell'ufficio posto che – come risulta evidente dalla lettura della frase virgolettata, in tale affermazione, il termine "appello" costituisce un mero refuso e sta per impugnazione del silenzio rifiuto da parte del contribuente.

9.2. Il ricorso va quindi rigettato.

10. Si osserva che, contrariamente a quanto eccepito dal contribuente, il controricorso è stato depositato tempestivamente il 9 luglio 2012 posto che l'8 luglio, giorno nel quale, secondo l'eccezione, è scaduto il termine per il deposito, era domenica e dunque il termine è stato prorogato, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., comma 4, ("Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo").

11. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna D.P. a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 6 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2018

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