Cassazione, sentenza n. 11051 del 09/05/2018

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Notifica della cartella a mezzo posta - Consegna a soggetto diverso dal destinatario - Omessa esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa - Sanatoria del vizio - Condizioni.

Tipologia
Sentenza
Numero
11051
Data
09/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente impugnava due cartelle per canoni RAI, lamentando l’assenza dell’avviso bonario, irregolarità nella notificazione a un familiare e incompatibilità del canone con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. La Cassazione afferma che l’avviso preventivo non è sempre necessario e che il vizio derivante dalla mancata prova della raccomandata informativa è sanato quando la cartella sia stata conosciuta e impugnata senza concreto pregiudizio difensivo; esclude inoltre il diritto al rimborso dell’aiuto esistente finché non ne sia dichiarata l’incompatibilità. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Massima

Il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell'omessa esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell'ipotesi di consegna dell'atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario (nella specie, a familiare convivente), è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Il contribuente S.C. ricorreva davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino lamentando l'illegittimità di due cartelle di pagamento dell'importo l'una di Euro 389,42 e l'altra di Euro 132,93 notificate entrambe in data 4 giugno 2008 – e relative la prima a saldo dei canoni di abbonamento alla televisione per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005 e la seconda per l'anno d'imposta 2006 – per una serie di vizi formali riguardanti le notifiche, tra cui il fatto che le cartelle di pagamento non fossero state precedute da un avviso bonario, e nel merito per violazione delle norme dell'Unione europea in tema di concorrenza.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza n. 50/17/2009, depositata il 6 aprile 2009, respingeva il ricorso.

Il contribuente proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 30/12/10, lo respingeva.

Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso, affidato a tre motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la quale si costituiva con controricorso con il quale chiedeva che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente S. deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7 (Statuto del contribuente), in relazione all'art. 24 Cost., nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, D.L. 26 gennaio 2005, n. 106, art. 1, comma 5 ter, lett. a), n. 2, convertito in L. n. 156 del 2005, L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 417, lett. c, in quanto la notifica delle cartelle di pagamento non sarebbe stato preceduto da un avviso bonario.

Il motivo è infondato.

Secondo dell'art. 6, comma 1 (Conoscenza degli atti e semplificazione) della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) "L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati"; inoltre, secondo il comma 5 dello steso articolo, "Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta"; infine, secondo il seguente art. 7 della stessa legge (chiarezza e motivazione degli atti), "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione".

Deve altresì considerarsi che il R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, prevede all'art. 1, che "chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento" e la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico discende dalla mera detenzione – ancorchè in zona non coperta dal servizio stesso, per mancanza di idoneo ripetitore – di un apparecchio che si caratterizzi per attitudine o adattabilità alla ricezione di qualsiasi emittente radiofonica o televisiva, italiana o straniera, pubblica o privata (Cass. 20 aprile 2016, n. 7942; 13 settembre 1993, n. 9486).

Pertanto, gli artt. 6 e 7, non impongono l'obbligo di un avviso bonario o del contraddittorio prima dell'emissione di qualsiasi cartella di pagamento ma solo per quelle che derivino da una dichiarazione del contribuente e solo nel caso in cui sussistano rilevanti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. 21 novembre 2017, n. 27716), situazione, quest'ultima, che non ricorre nella specie, ove la somma è dovuta per il semplice fatto oggettivo del possesso di una televisione, e questa circostanza fattuale è necessaria e sufficiente a giustificare il pagamento del canone.

Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, perchè le cartelle sarebbero state notificate ad un familiare del contribuente e non sarebbe stato esibito l'avviso della seconda raccomandata che va inviata nell'ipotesi di consegna dell'atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario.

Anche tale motivo è infondato in quanto la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c., comma 2, ossia quello di far conoscere al contribuente il contenuto delle cartelle oggetto di impugnazione (Cass. 17 ottobre 2017, n. 24450); del resto il contribuente non ha prospettato le ragioni per le quali tale vizio avrebbe comportato una lesione del diritto all'effettività della tutela giurisdizionale ed al giusto processo. Infatti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. 21 novembre 2016, n. 23638). Deve infine evidenziarsi che il principio della sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo vale anche in tema di atti impositivi (Cass. 9 agosto 2017, n. 19795).

Con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, in relazione all'art. 111 Cost., perchè il canone RAI costituirebbe un aiuto di Stato contrario ai principi dell'Unione europea in tema di concorrenza.

Anche quest'ultimo motivo è infondato.

Infatti, secondo questa Corte, l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, secondo cui sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli "aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza", non implica l'assoluta incompatibilità degli aiuti di Stato con gli interessi ed i valori tutelati dall'ordinamento comunitario, essendo piuttosto inteso a riservare la competenza agli organi comunitari di ogni decisione in merito a tali misure. Dal suo canto, l'art. 108 del suddetto Trattato prevede che gli aiuti esistenti siano sottoposti ad "esame permanente", riservandone il giudizio di incompatibilità alla Commissione, onde l'aiuto esistente non può, prima di una valutazione di incompatibilità, essere considerato illegittimo. Ne consegue che, nell'ipotesi di imposta destinata alla realizzazione di un aiuto di Stato esistente, qual è il canone Rai – alla stregua della decisione della Commissione Europea del 20 aprile 2005 n. E 9/2005, conforme alla giurisprudenza comunitaria – non sussiste il diritto del contribuente di agire in giudizio per ottenere il rimborso del canone di abbonamento, o la declaratoria di illegittimità dell'aiuto, il quale deve ritenersi, finchè non ne sia stata rilevata l'incompatibilità da parte della Commissione, del tutto legittimo (Cass. 26 marzo 2012, n. 4776).

Il ricorso va dunque rigettato; la disciplina delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 900, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2018

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