Cassazione, sentenza n. 11448 del 11/05/2018

Sentenza n. 11448 del 11/05/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
11448
Data
11/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società chiedeva il rimborso dell’ICI 2007 per immobili portuali, sostenendo che fossero classificabili nella categoria catastale E/1, sebbene la procedura DOCFA fosse stata presentata soltanto nel 2010. La Cassazione precisa che la rendita o variazione proposta dal contribuente non opera retroattivamente e che la situazione materiale anteriore non consente di estenderne gli effetti a periodi precedenti la denuncia; rileva inoltre la protratta omissione dell’accatastamento. Conferma quindi il diniego di rimborso e rigetta il ricorso, assorbendo la censura residua.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La società XXXX S.p.A. impugnava innanzi alla CTP di Savona l'avviso di diniego di rimborso notificato dal Comune di Savona, relativo al versamento ICI, anno di imposta 2007, ritenuto non dovuto per inapplicabilità del tributo, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, trattandosi di un fabbricato classificabile nella categoria catastale E/1 ("stazioni per servizio di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei").

Nel 2010 la XXXX S.p.A., con la procedura DOCFA, aveva provveduto all'accatastamento dei fabbricati posseduti in base a concessione demaniale nell'area del Porto di Savona, nonchè alla variazione catastale di un fabbricato ubicato nella stessa area già accatastato, proponendo per tutti gli immobili l'attribuzione della categoria E/1. In particolare, con due distinte note del 2012, la società aveva presentato al Comune di Savona istanza di rimborso delle somme versate per l'anno 2007, a titolo di ICI, relativamente ai suddetti immobili, accatastati nell'anno 2010, sostenendo che già nell'anno 2007 erano accatastabili in categoria E/1 e, quindi, esenti da imposta. Il Comune di Savona aveva respinto le istanze di rimborso, ritenendo che gli immobili dovessero essere accatastati in categoria D. La CTP respingeva il ricorso. La società contribuente spiegava appello, che veniva respinto dalla CTR della Liguria, con sentenza n. 850/01/2015, sulla base del rilievo che la contribuente avrebbe dovuto procedere tempestivamente all'accatastamento degli immobili, mentre spontaneamente aveva versato l'imposta, secondo le dichiarazioni presentate nel 2001, liquidando l'ICI per ciascun fabbricato sulla base di un valore determinato, applicando una "rendita presunta". I giudici di appello, inoltre, affermavano la decadenza dell'istanza di rimborso relativa al versamento ICI in acconto del giugno 2007 per scadenza del termine quinquennale, mentre l'esenzione ICI per classamento in categoria E/1 non poteva operare retroattivamente anche in relazione alla annualità 2007, ma solo a partire del 2010, anno di presentazione della DOCFA, in quanto la società contribuente non aveva fornito la prova che nel tempo si erano verificate delle variazioni tali da indurre l'Agenzia del territorio al riconoscimento di tale classamento "E", che avrebbe esonerato la società dal versamento dell'imposta. Propone ricorso per la cassazione della sentenza la XXXX S.p.A., svolgendo cinque motivi, illustrati con memorie. Il Comune di Savona si è costituito con controricorso ed ha depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), atteso che la CTR erroneamente avrebbe sostenuto che l'esenzione ICI non deve operare per gli immobili posseduti da XXXX nell'ambito del Porto di Savona, accatastabili nel gruppo catastale "E", anche in relazione all'annualità 2007, e non solo a partire dal 2010, anno di presentazione della DOCFA. Si lamenta che i giudici di appello avrebbero completamente trascurato l'esame di un documento, la concessione demaniale, che pure era stato ritualmente depositato in atti, nonchè della visura castale dell'immobile, ed i modelli DOCFA di accatastamento del compendio immobiliare nella categoria E/1, depositati dalla ricorrente.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 164 e 172, atteso che la CTR sarebbe incorsa in errore, avendo affermato che l'imposta versata per il 2007 risultava dovuta in quanto liquidata sulla base di rituale e formale dichiarazione ICI, laddove gli immobili de quibus alla data del 1.1.2007 non erano ancora iscritti in catasto ed erano privi di rendita catastale, ad eccezione di una unità erroneamente iscritta in catasto in D/7 al foglio 82 n. 189. Si deduce che nel corso degli anni, a partire dal 2001, nell'assenza di un valore contabile, ed in mancanza di una rendita catastale, la ricorrente aveva versato l'imposta sulla base di un valore provvisorio, concordato tra l'Autorità portuale di Savona ed il Comune di Savona. Nel 2010, si provvedeva all'accatastamento dei fabbricati e delle aree assentite in concessione nella categoria E/1, mediante procedura DOCFA. Inoltre, l'accatastamento in D/7 dell'immobile sopra indicato, costituente parte minore dei fabbricati assentiti in concessione, doveva considerarsi errato sin dall'origine, poichè tutti gli immobili in questione erano destinati unitamente ed esclusivamente alle operazioni di deposito temporaneo delle merci in attesa di sbarco/imbarco e, quindi, privi di autonomia funzionale e reddituale rispetto alla statuizione di trasporto marittimo.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 164, atteso che la sentenza impugnata erroneamente affermerebbe l'intervenuta decadenza per l'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di acconto ICI anno 2007, per scadenza del termine quinquennale, sostenendo che il dies a quo da cui far decorrere il predetto termine, ai sensi della L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 164, dovrebbe farsi decorrere dal momento del versamento dell'acconto e non dal momento del versamento del saldo. La ricorrente ritiene che, nella specie, avendo avuto il pagamento dell'acconto carattere di provvisorietà, il dies a quo da cui far decorrere il termine, previsto a pena di decadenza per presentare istanza di rimborso, avrebbe dovuto essere individuato non nel momento del versamento dell'acconto, ma, unitariamente, nel momento del versamento del saldo (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 459/2008).

4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), L. n. 342 del 2000, art. 74, nonchè degli artt. 3 e 53 Cost., atteso che la ricorrente, nel corso del 2012, aveva legittimamente presentato istanza di rimborso della maggiore imposta versata per l'annualità 2007, trattandosi di una imposta versata in via provvisoria che, successivamente all'attribuzione della categoria catastale E/1, doveva ritenersi in via definitiva come non dovuta.

5. Con il quinto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), per esenzione dall'imposta in quanto trattasi di Terminal portuale classificabile nella categoria catastale E/1, iscritti in D/7 per errore.

6. Il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, vanno rigettati. Al rigetto segue l'assorbimento del quarto motivo di censura:

a) Invero, non è circostanza contestata che la società XXXX S.p.A. detiene in forza di concessione demaniale marittima alcuni immobili siti nell'area portuale di (XXXXX), privi di rendita catastale e non iscritti in catasto, ad eccezione di un immobile accatastato nella categoria D/7. Nel corso degli anni, a partire dal 2001, la società contribuente ha versato l'imposta ICI sulla base di un valore provvisorio, concordato tra l'Autorità portuale di (XXXXX) e il Comune di Savona.

b) Successivamente la società contribuente, nel periodo luglio settembre 2010 ha richiesto alla Agenzia delle Entrate, con il metodo DOCFA, l'accatastamento dei predetti immobili, nonchè la variazione catastale dell'unico accatastato, proponendo per tutti l'accatastamento nella categoria E/1 "stazioni per servizio di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei". L'Agenzia non ha ritenuto di accogliere l'istanza della società contribuente, statuendo che i predetti immobili erano da accatastare in categoria D. Ne consegue che gli immobili di cui si controverte, al momento dei fatti per cui si procede, non avevano ricevuto l'accatastamento in classe E/1. Il Comune di Savona, nel controricorso, ha riferito che in tema di accatastamento è in corso contenzioso con la società contribuente (v. pag. 15).

c) Ciò premesso, la controversia in esame verte sulla richiesta di rimborso di ICI, presentata nel 2012, relativa all'annualità 2007, atteso che parte ricorrente ritiene di essere esente da imposta, essendo gli immobili in contestazione classificabili in categoria E/1. La CTR ha rigettato l'impugnazione avverso il diniego di rimborso comunicato dall'ente comunale, sulla base del rilievo che la circostanza che gli immobili dovessero essere considerati in categoria E, anche prima della attivazione della procedura di accatastamento, non sarebbe stata provata dalla contribuente.

Questa Corte ha recentemente ribadito che nel caso in cui la variazione di rendita o l'attribuzione di rendita venga proposta dal contribuente, attraverso la procedura DOCFA, la nuova rendita produce effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata negli atti catastali. Pertanto, il contribuente non ha diritto la rimborso della maggiore ICI versata negli anni precedenti (Cass. n. 20463 del 2017; conf. Cass. 1823 del 2004, Cass. n. 15560 del 2009, Cass. n. 25328 del 2010). Nel caso in cui la variazione della rendita consegua a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile, come nella specie, denunciate dallo stesso contribuente, essa trova applicazione dalla data della denuncia. In tale ipotesi, peraltro, il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica una applicazione retroattiva rispetto alla denuncia (Cass. n. 13018 del 2012; Cass. n. 17863 del 2010; Cass. n. 18023 del 2004; Cass. n. 20854 del 2004; Cass. n. 20734 del 2006). Ne consegue che la società contribuente, indipendentemente dalla attribuzione del classamento degli immobili in cat. E/1 con relativa rendita da parte dell'Agenzia delle entrate, non aveva diritto al rimborso delle somme versate a titolo di ICI per l'anno 2007 (Cass. n. 20463 del 2017).

d) Va, infine, richiamato il principio espresso da questa Corte, in fattispecie analoga a quella per cui è causa, secondo cui: "In tema di ICI, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, consente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull'unità immobiliare, di determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta, permanendo l'obbligo a carico del contribuente di provvedere alla richiesta del nuovo accatastamento. Ne consegue che gli immobili (nella specie, c.d. costruzioni ferroviarie censite nella categoria catastale E/1) erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d'uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l'effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell'ente impositore richiedere all'ufficio competente le modifiche della rendita preesistente nell'ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato" (Cass. n. 1704 del 2016). Tale principio va certamente applicato anche al caso di specie, posto che la società contribuente, rimasta inerte per molti anni, solo nel 2010 ha provveduto a richiedere l'applicazione della rendita catastale di immobili che non risultavano averne alcuna.

7. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 3000,00 oltre spese forfetarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2018

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