Cassazione, sentenza n. 11457 del 11/05/2018

Sentenza n. 11457 del 11/05/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
11457
Data
11/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite riguarda la valorizzazione, ai fini dell’imposta di successione, dei crediti appartenenti a un’azienda ereditaria: l’Amministrazione li aveva sommati al valore aziendale, mentre i contribuenti sostenevano che fossero già compresi e dichiarati prima delle domande di condono. La Cassazione considera mera difesa, e non questione nuova, la qualificazione dei crediti come sopravvenienze attive. Rileva tuttavia che la Commissione tributaria centrale non ha motivato sulla documentazione addotta dai contribuenti, accoglie il relativo motivo, cassa entrambe le decisioni riunite e rinvia alla CTR.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. D.R.M.E., G. e P. proponevano ricorso avverso gli avvisi di liquidazione notificati l'11 novembre 1983 con cui l'ufficio del registro, a seguito di due distinte domande di condono riferite, la prima, alla dichiarazione di successione relativa all'azienda caduta in successione a seguito del decesso della madre dei ricorrenti T.M.T. (già fatta oggetto di accertamento) e la seconda ad immobili, mobili e passività, aveva rideterminato il valore dell'azienda ed il valore degli altri beni richiedendo, a conguaglio di quanto versato, ulteriori importi. Sostenevano i ricorrenti che l'ufficio aveva erroneamente determinato l'importo dovuto poichè aveva aggiunto al valore dell'azienda risultante dall'accertamento e dalla domanda di condono i crediti che, invece, andavano ricompresi nel valore aziendale. La commissione tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria di secondo grado. L'ufficio proponeva ricorso alla commissione tributaria centrale la quale, con sentenza n. 2446/2011, lo accoglieva sul rilievo che i crediti erano stati autonomamente valutati in quanto erano stati dichiarati successivamente e non potevano essere compresi nel valore complessivo dell'azienda. Ciò in quanto i crediti dichiarati successivamente, in relazione ai quali i contribuenti non avevano fornito prova del contrario, non potevano essere compresi nel valore complessivo dell'azienda, trattandosi di sopravvenienze attive di cui l'ufficio non era a conoscenza; e neppure i contribuenti ne erano a conoscenza, posto che li avevano dichiarati man mano che ne avevano preso contezza.

2. Con distinto ricorso i contribuenti impugnavano due ingiunzioni di pagamento emesse a seguito degli avvisi di liquidazione notificati l'11 novembre 1983. La commissione tributaria di primo grado di Roma dichiarava il ricorso inammissibile e la commissione tributaria di secondo grado accoglieva l'appello dei contribuenti. Infine la commissione tributaria centrale, con sentenza n. 4166/2011, accoglieva il ricorso dell'agenzia delle entrate sul rilievo che la commissione tributaria centrale aveva accolto il ricorso dell'agenzia delle entrate nella causa avente ad oggetto gli avvisi di liquidazione notificati l'11 novembre 1983.

3. Avverso le sentenze n. 2446/2011 e n. 4166/2011 della commissione tributaria centrale hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i contribuenti.

Il ricorso avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 2446/2011 è stato rubricato al R.G. 15079/2012 ed è affidato a tre motivi. L'agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 345 c.p.c. e del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 19, in quanto l'ufficio del registro aveva dedotto inammissibilmente per la prima volta nel giudizio innanzi alla commissione tributaria centrale la circostanza che i crediti dichiarati successivamente non potevano essere compresi nel valore globale dell'azienda trattandosi di sopravvenienze attive di cui l'ufficio non poteva essere a conoscenza.

5. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2555 e c.c. e segg.. Sostengono che la commissione tributaria centrale ha travisato i fatti poichè i crediti aziendali erano stati indicati in tutte le dichiarazioni presentate prima della proposizione delle domande di condono sicchè l'ufficio era a conoscenza che le dichiarazioni stesse erano relative alla azienda e non costituivano sopravvenienze attive successive. La CTC ha, dunque, travisato i fatti di causa giungendo alla violazione delle norme di legge che determinano i criteri di valutazione delle aziende.

6. Con il terzo motivo deducono omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la motivazione della decisione impugnata è solamente apparente, posto che la CTC non ha dato conto delle ragioni per le quali dovevano essere disattese le decisioni di merito che avevano preceduto il giudizio secondo le quali i crediti dovevano ritenersi già compresi nel valore dell'azienda.

7. Il ricorso avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 4166/2011 è stato rubricato al numero R.G. 22920/2012 ed è affidato ad un motivo con cui i ricorrenti censurano la sentenza impugnata in quanto la CTC avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto gli avvisi di liquidazione. L'agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1.

Motivi della decisione

1. Il Collegio, preliminarmente, da atto che questo collegio, con ordinanza pronunciata in data odierna, ha disposto la riunione al ricorso n. 15079/2012 del ricorso 22920/2012.

2. Con riguardo al ricorso n. 15079/2012, osserva la Corte che il primo motivo è infondato. Ciò in quanto è ben vero che il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 19 bis, aggiunto dal D.P.R. n. 739 del 1981, art. 11, consente al contribuente di integrare, soltanto nel giudizio di primo grado, i motivi proposti con il ricorso a contestazione della pretesa tributaria, sicchè è inammissibile la successiva deduzione, innanzi commissione tributaria di secondo grado o a quella centrale, di motivi non proposti nel giudizio di primo grado ed è ugualmente inammissibile la prospettazione di nuove ragioni che implichino la valutazione di fatti e situazioni in tale sede non dedotti (cfr. Cass. n. 14074 del 08/07/2016). Nel caso di specie, tuttavia, la questione della inclusione o meno dei crediti nel valore dell'azienda costituiva l'oggetto del contendere secondo le prospettazioni svolte dalle parti fin dall'introduzione del giudizio e le dichiarazioni di successione, come affermano gli stessi ricorrenti, erano state ritualmente prodotte in giudizio, per il che l'aver l'ufficio dedotto che i crediti costituivano sopravvenienze attive non dichiarate, di cui non poteva essere a conoscenza, costituiva una difesa che non ampliava l'oggetto della domanda, essendo tale deduzione inidonea a modificare la pretesa originaria che si basava sull'assunto secondo cui i crediti dovevano sommarsi al valore dell'azienda.

3. Il terzo motivo, che assorbe il secondo, è fondato. Invero la CTC non ha motivato in ordine alle deduzioni svolte dai contribuenti i quali avevano sostenuto, producendo altresì le dichiarazioni di successione, che i crediti erano stati tutti dichiarati antecedentemente alle domande di condono ed agli avvisi di liquidazione impugnati, circostanza, questa, che si poneva in contraddizione con l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui i crediti erano stati dichiarati successivamente senza che i contribuenti avessero fornito prova del contrario.

4. Il motivo di ricorso proposto nella causa n. 22920/2012 rimane assorbito.

5. Dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso proposto nella causa rubricata al n. 15079/2012 deriva che l'impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito, oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso proposto nella causa rubricata al n. 15079/2012, dichiara assorbito il secondo e rigetta il primo; dichiara assorbito il motivo proposto nella causa riunita n. 22920/2012; cassa le impugnate decisioni e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2018

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.