Cassazione, sentenza n. 11464 del 11/05/2018
Sentenza n. 11464 del 11/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11464
- Data
- 11/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio verte sulla deducibilità di passività esposte nelle dichiarazioni di successione e disconosciute dall’Amministrazione finanziaria. Secondo la Cassazione, la CTR aveva fornito una motivazione soltanto apparente, qualificando indistintamente i debiti come indeterminati, posteriori all’apertura della successione o privi di data certa, senza vagliare le diverse fonti documentali e le specifiche questioni sottoposte al suo esame. La sentenza è cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, mentre gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con avviso del 24.4.2003 l'Agenzia delle Entrate liquidava agli eredi di R.G., tra i quali il figlio R.G. l'importo di Euro 86.348,09 a titolo di imposta relativa alla dichiarazione di successione presentata il 22.5.2000, della successiva dichiarazione integrativa del 2.5.2002 e della ulteriore dichiarazione integrativa del 21.11.2002, disconoscendo alcune passività allegate dagli eredi.
Avverso l'avviso i contribuenti proponevano autonomi ricorsi.
La CTP di Roma, con sentenza n. 6/39/05 depositata il 17.2.2005 accoglieva il ricorso di R.G. e annullava l'avviso di liquidazione impugnato.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate veniva dichiarato inammissibile per invalidità della notifica.
L'Ufficio ricorreva in Cassazione, la quale cassava la sentenza e disponeva il rinvio ad altra sezione della Regionale per il merito.
Riassunto il giudizio la CTR del Lazio, con sentenza n. 192/01/11 accoglieva l'appello dell'ufficio e confermava il disconoscimento delle passività dedotte.
Ricorre per cassazione R.G. sulla base di quattro motivi di doglianza.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
I motivi sono fondati.
3. Con riferimento al vizio di motivazione si applica il regime precedente la riforma del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), sul testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
L'istituto della deducibilità delle passività risulta disciplinato del Testo Unico n. 346 del 1990, artt. da 20 a 24.
In particolare, l'art. 20, stabilisce il principio generale che la passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione senza escludere alcun tipo di debito dalla deducibilità purchè però sussistano ai fini di quest'ultima le condizioni stabilite dagli artt. da 21 a 24 del T.U. in esame. Per ciò che qui interessa, gli artt. 21 e 23 riguardano le condizioni di deducibilità dei debiti e la loro dimostrazione.
La CTR ha solo apparentemente indicato degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, senza sottoporli ad alcuna disamina logico – giuridica (Cass., 12 febbraio 2015, n. 2778; Cass., 3 marzo 2014, n. 4892; Cass., 20 gennaio 2014, n. 1075; in precedenza Cass., 18 settembre 2009, n. 20112; Cass., 27 gennaio 2006, n. 1756; Cass., 25 febbraio 1998, n. 2067; Cass., 24 febbraio 1995, n. 2114).
Costituisce ius receptum che le censure motivazionali non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, bensì la sola facoltà di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui "spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" (ex multis, Cass. n. 742/2015).
Di conseguenza, il preteso vizio di motivazione "può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione" (ex multis, Cass. n. 8718/2005). Inoltre, l'omissione o insufficienza della motivazione resta integrata solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, ma non anche per eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015 e n. 12799/2014).
La CTR ha rilevato che "le passività esposte in dichiarazione e disconosciute dall'ufficio hanno tutte un carattere di indeterminatezza in quanto fondate su atti posteriori all'apertura della successione e comunque non aventi data certa", senza esaminare specificamente debiti di natura ed origine del tutto diverse, diversamente documentati.
Nel caso, in vero la CTR non ha dimostrato di avere esaminato l'elenco delle passività e la relativa documentazione che il ricorrente ha trascritto nel ricorso, con ciò assolvendo all'onere dell'autosufficienza e non ha effettuato una adeguata disamina della realtà fattuale, rendendo, così, impossibile il controllo sulla logicità del ragionamento sviluppato per giungere alla rassegnata decisione.
La CTR non ha nemmeno motivato sulle questioni controversa in relazione alla efficacia di data certa dei documenti prodotti in copia conforme e alla definitività di provvedimenti impositivi.
Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento della trattazione degli altri motivi di ricorso e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2018
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