Cassazione, sentenza n. 11482 del 11/05/2018

Sentenza n. 11482 del 11/05/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
11482
Data
11/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

I contribuenti avevano impugnato una cartella per imposta di successione, sostenendo che una seconda cartella sulla medesima pretesa, integrata con l’indicazione del responsabile del procedimento, avesse sostituito la prima. La Cassazione censura l’omessa pronuncia della CTR e precisa che l’Amministrazione può rinnovare nei termini una cartella viziata, purché non vi sia giudicato: il primo atto resta allora privo di effetto e viene meno l’interesse alla relativa impugnazione. Accertato che il ricorso riguardava proprio la cartella successivamente rinotificata, la Corte lo dichiara inammissibile e pone le spese di legittimità a carico dell’Agenzia.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. R.M.O., C.S. e C.M.T. impugnavano la cartella di pagamento notificata il 20 novembre 2007 contenente ruolo per imposta di successione in morte di C.A. sostenendo che la cartella doveva ritenersi essere stata implicitamente annullata in quanto Equitalia Sud s.p.a. aveva emesso in data 24 gennaio 2008 altra cartella esattoriale avente ad oggetto la medesima pretesa con la sola aggiunta, rispetto alla prima cartella, del responsabile del procedimento; sostenevano, poi, l'irritualità della notifica della cartella e la mancata notifica dell'avviso di liquidazione prodromico all'emissione di essa.

La commissione tributaria provinciale di Benevento rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Campania.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a sei motivi. Resiste con controricorso l'agenzia delle entrate. Equitalia Sud S.p.A. non si è costituita in giudizio.

3. Con i primi tre motivi i ricorrenti censurano la sentenza impugnata sotto il profilo, rispettivamente, del vizio di motivazione, della nullità della sentenza e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5, 4 e 3, per non aver la CTR pronunciato in ordine al rilievo afferente il fatto che la cartella doveva ritenersi essere stata implicitamente annullata in quanto Equitalia Sud s.p.a. aveva emesso in data 24 gennaio 2008 altra cartella esattoriale avente ad oggetto la medesima pretesa con la sola aggiunta, rispetto alla prima cartella, del responsabile del procedimento.

4. Con il quarto motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR rilevato la inesistenza della notifica della cartella in quanto effettuata a mezzo posta.

5. Con il quinto ed il sesto motivo censurano la sentenza impugnata sotto il profilo, rispettivamente, della violazione di legge e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la CTR ritenuto la ritualità della notifica dell'avviso di liquidazione senza considerare che l'Ufficio non aveva mai fornito la prova della legittimità della notifica stessa.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti deducono nullità della sentenza, è fondato in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi in ordine al rilievo afferente il fatto che la cartella doveva ritenersi essere stata implicitamente annullata in quanto Equitalia Sud s.p.a. aveva emesso in data 24 gennaio 2008 altra cartella esattoriale avente ad oggetto la medesima pretesa con la sola aggiunta, rispetto alla prima cartella, del responsabile del procedimento.

La censura avrebbe dovuto essere esaminata in quanto rilevante per la decisione della causa. Invero l'agenzia delle entrate è facoltizzata ad emettere una nuova cartella che sostituisce quella precedentemente notificata ed affetta da vizi che ne determinano la nullità, semprechè non siano decorsi i termini previsti a pena di decadenza e sulla cartella impugnata non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato. In tal caso la cartella notificata per prima rimane priva di effetto ed il giudizio che si è incardinato a seguito dell'opposizione proposta avverso la stessa si conclude con la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse, fermo restando l'aggravio delle spese all'Ufficio che ha dato causa alla declaratoria stessa. La Corte di legittimità, invero, ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari, l'irrituale notificazione di un accertamento impedisce all'Ufficio di passare utilmente alla fase successiva di formazione dei ruoli, ma non comporta la nullità dell'avviso e, soprattutto, non vieta all'Amministrazione di sanare ogni vizio mediante la rinotificazione, nei termini di legge, dell'avviso stesso eventualmente integrato con altri elementi (Cass. n. 8868 del 14/04/2006).

Mette conto considerare che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2731 del 8/11/2016 dep. Il 2/2/2017 Cass. n. 2313 del 01/02/2010). Ciò posto, risulta che le parti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la medesima cartella che l'agenzia delle entrate ha rinotificato loro in data 24 gennaio 2008, per il che il ricorso qui proposto va dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Le spese dei giudizi di merito si compensano in considerazione del dispiegarsi delle vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell'agenzia delle entrate che ha dato causa alla declaratoria dell'inammissibilità.

2. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna l'agenzia delle entrate a rifondere ai contribuenti le spese processuali che liquida in Euro 2.700,00,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2018

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