Cassazione, sentenza n. 12675 del 23/05/2018

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Violazione di norme tributarie da parte del legale rappresentante di una società - Rapporto di immedesimazione organica - Interruzione - Esclusione.

Tipologia
Sentenza
Numero
12675
Data
23/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione contestava l’annullamento di un accertamento per maggiori imposte e sanzioni, fondato su vendite illecite compiute dal presidente di una cooperativa, che i giudici di merito avevano ritenuto estranee all’ente. La Cassazione ha stabilito che l’illecito del legale rappresentante non interrompe, da solo, l’immedesimazione organica: l’ente può risponderne anche fiscalmente, salvo il piano penale personale, quando gli atti si manifestino come esercizio dell’attività societaria. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Massima

La commissione di un illecito da parte del legale rappresentante di un ente non interrompe il rapporto di immedesimazione organica e non esclude, pertanto, che del fatto possa rispondere anche l'ente, su vari piani, compreso quello fiscale, fatta eccezione per la sola responsabilità penale, avente carattere personale.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che, rigettandone l'appello, ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della XX soc. coop. a r.l. con il quale per il periodo d'imposta 1995 venivano determinate maggiori IRPEG e ILOR, e venivano irrogate le sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Dalla verifica era infatti emerso che la contribuente, che svolgeva attività di immagazzinamento e conservazione di prodotti cerealicoli diversi in nome e per conto dell'XXXX, azienda di Stato, con la quale aveva stipulato un contratto di "assuntoria", aveva sottratto una notevole quantità di grano duro che aveva rivenduto ad altre società, una delle quali, la srl C. , aveva come amministratore delegato il presidente della cooperativa contribuente – il quale, sottoposto a procedimento penale, aveva ammesso di aver effettuato la sottrazione del grano, chiedendo il patteggiamento.

Il giudice d'appello osservava che "punto di controversia era se la sottrazione di beni altrui da parte del presidente della cooperativa e la illecita vendita a terzi costituisse o meno titolo per l'ufficio per accertare una commercializzazione da parte della società cooperativa stessa, la mancata fatturazione dei ricavi e, conseguentemente, l'omissione del reddito di impresa".

Ed in proposito rilevava che "a fronte della prova del fatto doloso altrui viene richiesta una responsabilità diretta della ricorrente cooperativa", la quale "va a subire in maniera iniqua le conseguenze di un fatto illecito compiuto dal proprio rappresentante che in proprio ha sottratto e venduto a sè stesso e ad altri nel medesimo disegno criminoso quantitativi di grano di proprietà dell'XXXX depositato nei magazzini della cooperativa assuntore, ove si dia una interpretazione delle norme in forza delle quali la cooperativa viene chiamata a responsabilità diretta. E' in atti la prova della sottrazione e vendita in proprio, tenuto conto che dalla verifica compiuta dai verbalizzanti in sede di accertamenti bancari è emerso che E. (il presidente della cooperativa contribuente) ha sottratto, e venduto alla srl C. , della quale era anche amministratore, a mezzo di assegni bancari firmati come rappresentante della cooperativa XX, e da lui stesso incassati nella qualità di amministratore della srl C. . Stesso meccanismo per quanto riguarda… Autotrading, della quale era anche amministratore. E' pertanto pacifico che la società cooperativa non ha effettuato operazioni commerciali di compravendita di beni altrui".

Se è vero che "le operazioni commerciali derivanti da fatto illecito sono soggette a tassazione, la normativa di riferimento non può essere applicata al caso in esame – prosegue la sentenza impugnata -. La società cooperativa è assuntore di beni di proprietà dell'XXXX, il rappresentante legale della stessa sottrae dolosamente quantitativi di grano depositati e ne altera la destinazione; crea una società dallo stesso amministrata alla quale vende il grano sottratto e paga con assegni che firma a nome della cooperativa e li incassa a nome della società fittizia da lui creata. Tutte le operazioni dolose non (sic; probabilmente è un refuso) sono state effettuate contro la volontà dell'Ente e non può essere invocato il principio della immedesimazione organica, con la conseguenza (che) dal fatto doloso altrui ne discenda l'obbligo tributario nei confronti della società cooperativa danneggiata e non a conoscenza del fatto delittuoso".

La società contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Motivi della decisione

Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 1 e 39, degli artt. 2516, 2487, 2384, 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c., e della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4, l'amministrazione ricorrente assume che la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con il noto e consolidato principio civilistico, desumibile dagli artt. 2516, 2487 e 2384 c.c., secondo il quale il comportamento illecito dell'amministratore, compiuto nella qualità e riconducibile all'oggetto sociale è direttamente imputabile all'ente collettivo, di guisa che la corretta applicazione di dette norme in tema di rappresentanza delle società di capitali avrebbe dovuto condurre il giudice d'appello a ritenere giuridicamente corretta la presunzione inversa a quella applicata dalla sentenza impugnata, ossia che, fino a prova contraria, i proventi dell'attività sociale sono stati acquisiti dalla società: principio questo certamente valido, oltre che per la responsabilità civile, anche per quella tributaria. Nella specie, dovrebbe logicamente ritenersi, sulla scorta della documentazione acquisita dalla Guardia di finanza e da quanto accertato dall'ufficio, che il presidente della cooperativa ha sottratto all'XXXX un ingente quantitativo di merci, che di tale merce non si è rinvenuta alcuna traccia, e che dunque essa sia stata occultamente venduta in evasione d'imposta: in ciò starebbe la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.

Con il secondo motivo, denunciando "insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, Violazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4, (art. 360 c.p.c., n. 3)", censura la sentenza per non aver tenuto conto del fatto che è pacifica in atti la sottrazione di cereali di proprietà XXXX da parte dell'amministratore, e per non aver considerato che la serie di atti posti in essere dall' E. per nome e conto della cooperativa è consistita in atti tipici di gestione societari, ossia non solo nell'emissione delle fatture dettagliate nel verbale di constatazione alla pagina 15, ma anche nella loro registrazione nei libri contabili.

I due motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente siccome legati, sono fondati.

Per il principio dell'immedesimazione organica – come questa Corte ha avuto modo di chiarire -, la società "risponde civilmente degli illeciti commessi dall'organo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, ancorchè l'atto dannoso sia stato compiuto dall'organo medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso non rientri nella competenza degli amministratori, ma dell'assemblea, richiedendosi unicamente che l'atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell'attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa, e tale responsabilità si aggiunge, ove ne ricorrano i presupposti, a quella degli amministratori, prevista dall'art. 2395 c.c.: nella specie, si è ravvisata la responsabilità di una banca popolare con riguardo ad una delibera del consiglio di amministrazione, che aveva disposto il trasferimento a terzi delle azioni appartenenti ad alcuni soci, nel contempo disponendone l'illegittima esclusione" (Cass. n. 25946 del 2011).

Si è in particolare affermato, con riguardo alla materia tributaria, che "la commissione di un illecito da parte del legale rappresentante di un ente non interrompe, perciò solo, il rapporto organico e non esclude, di per sè (ed in assenza di altri elementi, non risultanti accertati dalla sentenza), che del fatto del rappresentante possa rispondere (su vari piani, eccetto, ovviamente, quello penale) l'ente medesimo, mentre la circostanza che la cooperativa fosse solo un depositario dell'XXXX non esclude che essa potesse svolgere (attraverso i propri organi) anche un'attività non conforme ai propri obblighi legali e contrattuali nè che per tale attività fosse comunque tenuta a rispondere anche sotto il profilo fiscale" (Cass. n. 9494 del 2009, in motivazione, in un giudizio che aveva come parte la XX soc. coop. a r.l.).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Calabria in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Calabria in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2018

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