Cassazione, sentenza n. 14571 del 06/06/2018
Sentenza n. 14571 del 06/06/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14571
- Data
- 06/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva il recupero di un credito d’imposta per investimenti utilizzato nel 2002, rispetto al quale la contribuente eccepiva decadenza e preclusione derivante dal condono tombale. La Corte ha individuato l’inizio del termine nell’effettivo utilizzo del credito e ritenuto applicabile la proroga biennale dei termini di accertamento; ha inoltre affermato che il condono incide sui debiti fiscali, non sui crediti agevolativi esposti dal contribuente, che restano verificabili dall’Ufficio. Il ricorso è stato integralmente rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
M. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre, con quattro motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione distaccata di Messina (d'ora in poi C.T.R.), nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di recupero di credito di imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8 ed utilizzato nell'anno 2001, ne aveva rigettato l'appello avverso la decisione di primo grado (anch'essa sfavorevole), confermando l'atto impugnato.
In particolare, il Giudice di appello, ha ritenuto che la Società non avesse, neppure con la produzione della documentazione offerta in quel grado di giudizio, fornito idonea prova sulla sussistenza del diritto al credito di imposta; che l'Ufficio non fosse incorso in decadenza e che le istanze di condono per gli anni pregressi fossero irrilevanti nella fattispecie relativa a recupero di credito di imposta.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 laddove la C.T.R. aveva ritenuto che l'Amministrazione finanziaria non fosse incorsa in decadenza, malgrado l'avviso di recupero fosse stato notificato oltre i quattro anni dalla dichiarazione relativa all'anno 2002, come prescritto dalla norma invocata, e non potesse applicarsi, al caso in specie, la proroga dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10.
1.1. La censura è infondata. In materia, questa Corte (sentenza n. 15186 del 22/07/2016) ha già statuito il principio, condiviso dal Collegio, per cui "in tema di agevolazioni tributarie, l'azione di recupero del credito di imposta, concesso ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8 è sottoposta ad un termine di decadenza, che non può essere diverso, quanto a durata, da quello previsto per il potere di accertamento dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, mentre il dies a quo va individuato nel momento dell'effettivo utilizzo del credito".
1.2. Nella specie, a quanto risulta in atti, il credito venne utilizzato con la dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2002 e l'avviso notificato il 21.12.2007 ma, alla fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, è, applicabile la proroga biennale dei termini di accertamento di cui alla L. n. 282 del 2002, art. 10. Detta norma, infatti, dispone che "per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. 7 a 9 della presente legge, i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 sono prorogati di due anni, mentre i termini rimangono invariati per chi si avvale del condono". E, in proposito, va osservato come la Corte Costituzionale (sentenza n. 356/2008) abbia statuito che la proroga ha la finalità non di punire chi abbia scelto di non avvalersi del condono ma di ovviare al sensibile aggravio di lavoro e ai relativi rischi di disservizio e di mancato rispetto degli ordinari termini di prescrizione e decadenza della pretesa fiscale.
Sulla scia della citata pronuncia della Corte Costituzionale, questa Corte (cfr. sentenza n. 16964/2016; id n. 3816 del 16/02/2018) è ferma nel ritenere che la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata dalla L. n. 289 del 2002, art. 10 opera "in assenza di deroghe contenute nella legge" sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi di tali disposizioni, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, atteso che il meccanismo di proroga è finalizzato a tutelare il preminente interesse dell'Amministrazione finanziaria all'accertamento e alla riscossione delle imposte. Si, è, infatti, specificato che in questo contesto, posto che la legge concede proroga all'Ufficio per l'accertamento nei confronti dei contribuenti "che non si avvalgono" dei benefici recati dalle suddette disposizioni di favore, all'interprete non è lecito distinguere fra soggetti che non intendono e soggetti che non possono avvalersene. Ciò perchè l'espressione "non avvalersi", secondo il significato proprio delle parole (art. 12 preleggi), descrive ugualmente gli atteggiamenti di chi non voglia e di chi non possa accedere al beneficio indicato, non essendo specificata nella legge alcuna riserva.
1.3. Alla luce di tali condivisi principi, la sentenza impugnata appare, sul punto, scevra da censura in quanto, atteso l'oggetto dell'atto impugnato, ovvero recupero di credito di imposta indebitamente utilizzato, nella specie rimane irrilevante l'adesione da parte della Società contribuente al condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 avente ad oggetto la definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo, integrazione degli imponibili dichiarati e definizione automatica rispetto ai quali, come si dirà meglio in seguito nell'esame del secondo motivo, il recupero di imposta rimane estraneo.
2. Con il secondo motivo, infatti, si deduce la violazione o falsa applicazione della norma citata da ultima laddove la C.T.R. aveva legittimato l'operato dell'Ufficio, mentre quest'ultimo non avrebbe potuto procedere all'attività di controllo perchè preclusa dal disposto della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10 il quale espressamente sancisce che il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta la preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti obbligati, di ogni accertamento tributario.
2.1. La censura è infondata alla luce dei principi, condivisi dal Collegio, espressi di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 16692 del 2017, hanno statuito che in tema di cd. "condono tombale", l'Erario può accertare i crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione, in quanto il condono – avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l'accertamento dell'imponibile – elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio.
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3 (Statuto del contribuente) laddove la C.T.R. non aveva ritenuto nullo l'originario atto impositivo emesso sulla base di una risoluzione ministeriale a cui l'Amministrazione erariale aveva attribuito efficacia retroattiva.
3.1 Nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, la censura si rileva inammissibile laddove la questione, anche per l'assoluta carenza di autosufficienza del motivo di ricorso, appare nuova.
4. Il quarto motivo (con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato laddove la C.T.R. aveva omesso di pronunciare sulla formulata eccezione di decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento) ed il quinto motivo (con il quale si denunzia la sentenza impugnata di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria laddove le argomentazioni poste a base del decisum non erano sorrette da adeguata logica e sufficiente motivazione) sono infondati giacchè la C.T.R. ha espressamente pronunciato sull'eccepita decadenza, negando che la stessa fosse maturata esplicitando, sia pure in forma succinta e a tratti involuta ma sufficientemente logica, le ragioni poste a base della decisione (ovvero l'irrilevanza dell'adesione al condono, attesa la diversità tra l'oggetto della definizione di cui alla L. n. 289 del 2002 e l'oggetto dell'avviso impugnato).
5. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente, soccombente, condanna alle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese che liquida in complessivi Euro 5.000 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2018
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