Cassazione, sentenza n. 15847 del 15/06/2018

Sentenza n. 15847 del 15/06/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
15847
Data
15/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un accertamento sul reddito d’impresa fondato sull’indeducibilità di quote di ammortamento riferite a beni strumentali che l’Ufficio assumeva acquistati mediante operazioni inesistenti. Durante il giudizio di cassazione era però divenuta definitiva un’altra sentenza, relativa al medesimo avviso, alla stessa cartella e alla stessa annualità, che aveva integralmente accolto il ricorso della società. La Cassazione ha riconosciuto a tale giudicato efficacia preclusiva sullo stesso rapporto tributario e ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso dell’Amministrazione, condannando l’Ufficio alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La società XXXX s.r.l., in persona del l.r., impugnava l'avviso di accertamento – e la successiva cartella – con cui l'ufficio aveva rettificato la dichiarazione modello Unico 2003, presentata per l'esercizio 2002, con cui, nell'accertare un reddito di impresa di Euro 11.279,00 a fronte della perdita dichiarata pari ad Euro 41.675,00, intimava il pagamento di maggiori imposte dovute e relative sanzioni.

L'avviso era stato emesso a seguito di PVC del 2004 con cui la G. di F. accertava l'indeducibilità di quote di ammortamento relative a beni strumentali riconducibili ad acquisti inesistenti, risultanti dai riscontri con le fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società XX s.r.l., contabilizzati come costi deducibili.

In particolare, risultava che la società XXXX aveva appaltato alla società XX la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di frigoriferi domestici, per il quale beneficiava dei finanziamenti di cui alla L. n. 488 del 1992; l'appaltatrice si avvaleva, per l'esecuzione delle opere, di società con sede nel nord Italia. Sulla scorta di detti elementi la G. di F. riteneva l'inesistenza delle fatture ricevute dalla società XX e dunque anche di quelle emesse nei confronti della società XXXX , i cui importi erano stati contabilizzati nel libro cespiti ammortizzabili e sommate a quelle dell'anno precedente, in relazione al cespite di riferimento, tutte ricondotte alla voce "Immobilizzazioni materiali", in tal modo contabilizzando anche per l'anno 2002 le quote di ammortamento sugli importi determinati dalla registrazione delle fatture di cui sopra relative ad operazioni fittizie.

2. La CTP di Agrigento accoglieva parzialmente il ricorso sul rilievo che vi era stata la definizione automatica ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, il che precludeva ogni successivo accertamento, confermando tuttavia, l'indeducibilità dei costi pari ad Euro 6.614,34.

3. Avverso la sentenza di primo grado, l'ufficio proponeva appello che veniva respinto dalla CTR della Sicilia per la carenza di prova – il cui onere veniva posto a carico dell'amministrazione finanziaria – della inesistenza delle fatture, neppure indicate nel PVC ovvero nell'avviso notificato all'ente contribuente.

Propone – avverso la sentenza n. 9/24/11, depositata il 14.11.2011 ricorso l'agenzia delle entrate svolgendo cinque motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente che deposita anche memorie difensive e documentazione (sentenza passata in giudicato con cui la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto integralmente il ricorso sul medesimo avviso oggetto del presente ricorso).

Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso o in subordine per il rigetto.

Motivi della decisione

4. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, artt. 53 e 54, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la pronuncia impugnata per aver respinto – implicitamente – il relativo motivo, senza argomentare e senza esplicitare il percorso motivazionale che ha convinto i giudici della infondatezza della censura.

5. In subordine, con il secondo motivo, si denuncia difetto assoluto di motivazione con riferimento alla censura relativa agli effetti del condono.

6. Con il terzo motivo, in ulteriore subordine, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 9 cit. ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la pronuncia impugnata per essersi discostata dal principio di diritto affermato da codesta Corte in casi analoghi, secondo il quale è precluso all'Agenzia delle Entrate il potere di accertamento delle imposte evase a fronte dell'adesione del contribuente ai sensi degli artt. 7, 9, 15 e 16 della Legge citata, ma non quello di provvedere alla verifica in merito alla spettanza dei crediti vantati risultanti dalle dichiarazioni.

7. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di legge: D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 54 e 55; artt. 2697, 2727, 2729 c.c. ed art. 115 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè dell'art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c. censurando la sentenza nella parte in cui la CTR di Palermo ha ritenuto non assolto l'onere dell'ufficio di provare l'inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture, nonchè per aver violato i principi, confermati dalla S.C., secondo i quali, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal contribuente.

8. Con il quinto motivo si lamenta insufficiente ed illogica motivazione su fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, dolendosi dell'affermazione con cui i giudici di secondo grado hanno ritenuto carente la documentazione comprovante l'inesistenza delle fatture, trascurando, al contrario, gli elementi presuntivi desumibili dalla inesistenza delle fatture dei fornitori della società tecno, circostanza mai contestata dalla società XXXX , inesistenza che – in materia di appalto – si riverbera sul committente, il quale inserisce nella sua contabilità le fatture ricevute dai "falsi" fornitori.

9. La questione deve ritenersi ormai superata sotto ogni profilo formale e sostanziale posto che, nella pendenza del presente giudizio, è intervenuta la sentenza – n. 8/24/11 – della commissione tributaria regionale della Sicilia, passata in giudicato.

Tale statuizione ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto integralmente il ricorso della contribuente relativo al medesimo avviso di accertamento e alla medesima cartella aventi ad oggetto le imposte dell'anno 2002, di talchè, il ricorso odierno deve ritenersi inammissibile, essendosi sulla relativa questione formato il giudicato sulla sentenza favorevole alla società pronunciata dal giudice di appello e non impugnata dall'Agenzia del Territorio, unico soggetto legittimato ad agire al riguardo. In tal senso consolidata, e assolutamente condivisibile, è la giurisprudenza di legittimità nel senso che: "In tema di contenzioso tributano, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado emessa sulla medesima controversia determina il venir meno del presupposto della maggior pretesa tributaria, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. 24.10.2008, n. 25678; cfr. Cass. 9.7.2010, n. 1615; 30.4.2010, n. 10571)".

Orbene, nel caso di specie, il "giudicato" formatosi in relazione all'accertamento della illegittimità dell'avviso e della successiva cartella, in quanto costituisce accertamento sulla natura dell'identico rapporto giuridico, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e spiega dunque efficacia preclusiva nel presente giudizio.

10. Le spese seguono la soccombenza, in considerazione del fatto che, con la sentenza passata in giudicato relativa alla medesima annualità, il ricorso della contribuente è stato integralmente accolto.

P.Q.M.

La CORTE:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna l'ufficio alla refusione delle spese di lite sostenute nel presente giudizio dalla società contribuente che liquida in Euro 5.000,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, I.v.a. e C.p.a. se dovute.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2018

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