Cassazione, ordinanza n. 16106 del 19/06/2018
Accertamento - Documenti non ammessi in giudizio
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16106
- Data
- 19/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava documenti prodotti dalla società soltanto nel giudizio, dopo l’inottemperanza a un questionario con cui l’Agenzia delle Entrate ne aveva richiesto l’esibizione a sostegno di costi rilevanti per imposte dirette e IVA. La Cassazione afferma che l’omessa o tardiva risposta determina automaticamente l’inutilizzabilità dei documenti, rilevabile d’ufficio, salvo le condizioni di deroga previste dall’art. 32, comma 5, del DPR 600/1973. Accolto il primo motivo dell’Ufficio e assorbito il secondo, la sentenza regionale è cassata con rinvio per verificare notificazione, contenuto dell’invito e documentazione interessata.
Massima
La mancata risposta al questionario dell'ufficio preclude l'allegazione, nell'eventuale successiva fase processuale, dei "documenti" non presentati nella fase amministrativa. In sostanza, In tema di accertamento fiscale, non sono usufruibili dalla difesa i documenti richiesti dall'Agenzia delle entrate e non prodotti tempestivamente. L'inutilizzabilità consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito, non è soggetta a eccezione di parte e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Nel caso di specie, a seguito della notifica di un questionario con cui l'Agenzia delle entrate la invitava a produrre documenti a sostegno di alcune spese sostenute, la società destinataria della richiesta restava inerte e non ottemperava all'invito. Veniva emesso il susseguente avviso di accertamento, in materia di imposte dirette e di IVA, che veniva impugnato dalla società contribuente, la quale in sede di ricorso produceva i documenti inizialmente richiesti dall'Amministrazione finanziaria e la cui presentazione era rimasta, fino a quel momento, omessa. E' da sottolineare come, in tema di accertamento fiscale, l'invito da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, a fornire dati, notizie e chiarimenti risponda ai criteri di lealtà, correttezza e collaborazione tipici degli obblighi di solidarietà della materia tributaria. Pertanto, l'inutilizzabilità consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito, ed il contribuente può conseguire una deroga all'inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni di cui al DPR 29 settembre, n. 600, art. 32, comma 5.
Massima redatta a cura del CERDEF
Testo della pronuncia
Rilevato
che:
Con sentenza in data 6 dicembre 2016 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 22016/38/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della I.C. Servizi srl contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007. La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi infondato il motivo di gravame specificamente incentrato sulla inutilizzabilità delle allegazioni documentali della società contribuente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, e, più in generale nel merito, che tale documentazione dimostrava adeguatamente la veridicità/inerenza dei costi oggetto delle fatture in contestazione, con la conseguente complessiva correttezza della sentenza appellata.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente che successivamente ha depositato una memoria e poi ancora, nominato nuovo difensore e domiciliatario, una memoria ulteriore.
Considerato
che:
In via preliminare va rilevato che la seconda memoria depositata dalla controricorrente è inammissibile, poichè tardiva.
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l'Agenzia Fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, poichè la CTR ha affermato l'utilizzabilità della documentazione dimessa dalla società contribuente solo nella fase processuale e non, come richiestole con l'apposito invito di cui alla prima disposizione legislativa evocata, in quella preprocessuale amministrativa.
La censura è fondata.
Va anzitutto premesso e ribadito che "In tema di accertamento fiscale, l'invito da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Il contribuente può conseguire una deroga all'inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni di cui al D.P.R. 29 settembre, n. 600, art. 32, comma 5" (Sez. 5, n. 5734 del 2016).
La CTR laziale si è dimostrata del tutto inconsapevole di tale arresto giurisprudenziale nomofilattico e perciò ha chiaramente violato le norme procedimentali e processuali tributarie evocate nella censura.
Peraltro, con incerta argomentazione, il giudice tributario di appello ha del tutto falsamente applicato quella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, non essendo dato comprendere dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata in quali esatti termini sia stata affrontata la questione, controversa anche in questo giudizio, del tutto dirimente dell'avvenuta notificazione dell'invito alla produzione documentale previsto da tale disposizione legislativa e del contenuto dell'invito medesimo; oscuro è poi il giudizio sul tipo di documentazione oggetto della contestazione agenziale.
La memoria depositata in termini dalla controricorrente non induce a diverse considerazioni.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2018
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