Cassazione, sentenza n. 18901 del 17/07/2018
Sentenza n. 18901 del 17/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18901
- Data
- 17/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava le passività deducibili dal valore di un immobile conferito in società ai fini della liquidazione delle maggiori imposte. La Cassazione ha rilevato che l’Agenzia, appellando, aveva riconosciuto la deducibilità di una parte delle somme contestate: su tale frazione della decisione si erano quindi formati acquiescenza e giudicato interno, che impedivano al giudice regionale di confermare integralmente la pretesa. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio affinché la CTR decida entro i limiti dell’appello.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 103/01/2008, pronunciata il 10/11/2008, la Commissione tributaria provinciale di Padova accoglieva il ricorso proposto da S.G. (notaio rogante), da Azz o.M.G., P.P. e dalla ST s.r.l. avverso l'avviso di liquidazione n. (XXXXX), con il quale l'Agenzia delle Entrate, sulla base della considerazione che il valore era maggiore rispetto a quanto dichiarato dai contribuenti. pretendeva maggiori imposte con riguardo ad un atto deliberato in data 08/02/2008, di conferimento di un immobile alla predetta Società. In particolare, dall'importo del conferimento i contribuenti avevano dedotto quale passività, ai fini della tassazione, l'importo di Euro 1.800.000,00, sostenendo che esso era correlato a debiti che, con l'operazione, la Società si era accollati per la restituzione di mutui collegati a ipoteche gravanti sull'immobile. Il rilievo accertativo, posto alla base dell'avviso di liquidazione, era fondato sull'osservazione che l'importo dedotto era maggiore di quello deducibile, perchè i contribuenti avevano contemplato anche: l'importo di Euro 600.000,00, che invece non era stato ancora prestato ai conferenti, pur facendo parte dell'importo globale di uno dei contratti di mutuo in loro favore; l'importo di Euro 51.646,00, che era oggetto di un rapporto di mutuo ormai estinto.
2. Su appello dell'Ufficio, la predetta sentenza veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 51/2011 pronunciata il 21/03/2011.
3. S.G., A.M.G., P.P. e ST s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione.
4. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sostengono che sussiste vizio di ultrapetizione e conseguente violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, perchè il giudice di appello, con violazione del giudicato formatosi, ha esteso il proprio esame a parti della decisione di primo grado non censurate dall'appellante, anzi rinunciate da questi per acquiescenza. I ricorrenti osservano che l'Ufficio aveva proposto appello soltanto con riferimento a una parte della pretesa originaria, perchè aveva riconosciuto come deducibili dalla base imponibile, oltre le passività di Euro 1.200.000,00 riferite alla somma del mutuo già erogata alla data del rogito, anche le ulteriori passività di Euro 503.355,73, somma successivamente erogata dallo stesso istituto di credito. Dunque, dovendosi considerare la parte della somma mutuata già corrisposta, il deducibile ammontava a un totale di Euro 1.703.355,73. Secondo i ricorrenti, l'appellante aveva quindi ritenuto ingiustificata solo la differenza fra l'importo dedotto, di Euro 1.800.000,00, e l'importo così deducibile, di Euro 1.703.355,73. Il giudice di appello non aveva tenuto conto dei limiti del gravame e aveva riformato la sentenza di primo grado totalmente, incorrendo nelle lamentate violazioni.
1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per violazione dell'art. 324 c.p.c., e art. 329 c.p.c., comma 2, e dell'art. 2909 c.c.. La sentenza impugnata viola il giudicato interno formatosi sulla parte della decisione di primo grado non censurata, per le ragioni sopra esposte.
1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità dell'utilizzo dell'avviso di liquidazione ai fini del recupero dell'imposta principale e sulla dedotta carenza di motivazione e violazione di legge, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3-ter. I ricorrenti avevano chiesto al giudice di primo grado, che aveva ritenuto la questione assorbita, di dichiarare che l'uso dello strumento dell'avviso di liquidazione non poteva essere ammesso nel caso in esame, perchè le violazioni contestate dall'Ufficio tributario non emergevano dall'atto. Il motivo era stato riproposto in appello, ma il giudice di appello non ne aveva tenuto conto.
2. Questo Collegio osserva che il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
In effetti, il giudice di appello si è pronunciato in ordine a parti della sentenza di secondo grado che non erano state oggetto del gravame proposto dall'Ufficio, ma che, anzi, erano riferite a profili della pretesa impositiva oggetto di espressa rinuncia nell'atto di appello.
La pretesa erariale era fondata sul rilievo che la passività deducibile dal valore dell'immobile oggetto dell'atto di conferimento fosse soltanto la somma di Euro 1.200.000,00, relativa agli importi effettivamente erogati in forza del mutuo acceso presso la BCC Credito Trevigiano. La Commissione tributaria provinciale, in accoglimento del ricorso originario del contribuente, ha annullato l'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate, nel proporre appello avverso tale decisione, ha riconosciuto che le passività deducibili dal valore dell'immobile ammontavano ad Euro 1.703.335,73, poichè andava computata, tra le passività, anche l'ulteriore somma di Euro 503.335,00, successivamente erogata in forza del suddetto mutuo. Nell'atto di appello, il cui testo è stato riprodotto nel presente ricorso di legittimità, si legge "in realtà, la passività deducibile dal valore degli immobili conferiti doveva essere determinata nella misura di Euro 1.703.355,73, corrispondente al quantum effettivamente e definitivamente erogato dall'istituto di credito. Ed invero Euro 1.200.000,00 sono stati erogati all'atto del rogito notarile ed Euro 503.355,73 in data 15.10.2008 quale "saldo finale del mutuo" come risulta dalla documentazione bancaria prodotta dalla controparte (…) il giudice di primo grado ha erroneamente determinato la passività deducibile Euro 1.800.000,00 anzichè Euro 1.703.355,73".
L'oggetto dell'appello, quindi, era delimitato alla frazione della pretesa impositiva che non era stata oggetto di acquiescenza da parte dell'Ufficio. Tuttavia, la Commissione tributaria regionale, nell'accogliere l'appello, ha affermato la legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato, confermando la pretesa sostanziale integralmente, anche in relazione a profili che non erano oggetto di impugnazione.
Ne discende che sono stati violati gli artt. 329 e 342 c.p.c., in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione e in tema di acquiescenza, i quali presiedono alla formazione del thema decidendum.
In ordine alle statuizioni nei confronti delle quali è stata prestata acquiescenza si è formato il giudicato interno e, pertanto, il giudice di appello non avrebbe dovuto pronunciarsi.
3. Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale dovrà pronunciarsi nei limiti del devoluto, decidendo anche sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2018
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