Cassazione, sentenza n. 18909 del 17/07/2018
Sentenza n. 18909 del 17/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18909
- Data
- 17/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia aveva recuperato un credito d’imposta, ritenendo decaduta l’agevolazione a causa della locazione a terzi di un immobile agevolato; la CTR aveva invece riconosciuto l’appartenenza del bene a un complesso polifunzionale unitario e la sua destinazione, da parte del locatario, all’attività d’impresa. La Cassazione ha escluso che la CTR avesse ampliato indebitamente la controversia e ha reputato non sindacabile in legittimità la relativa valutazione di fatto. Le ulteriori censure sulla locazione parziale erano generiche o nuove; il ricorso dell’Agenzia è stato pertanto rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. L'Agenzia delle Entrate ricorre con cinque motivi avverso la S. s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 642/02/10 della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata del 29/5/09, depositata il 14/7/2010 e non notificata, che, in controversia concernente l'impugnativa dell'avviso n. (XXXXX) del 18/12/2007, di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato per gli anni 2001, 2002 e 2003 per la decadenza dal beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7, ha accolto l'appello della società contribuente avverso la sentenza della C.T.P. di Potenza, che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.
2. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Basilicata, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto che la società contribuente avesse dimostrato la sussistenza delle condizioni richieste dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7, come interpretato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 1 bis, che le consentivano di non perdere l'agevolazione fiscale relativa ad un immobile, locato a terzi, cioè che l'immobile facesse parte di un complesso polifunzionale unitario e che fosse destinato dal locatario all'esercizio di attività di impresa.
3. A seguito del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la S. s.r.l. si costituiva e resisteva con controricorso, notificato il 17/11/2011.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. e) e comma 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Sostiene la ricorrente che i giudici di secondo grado hanno inammissibilmente pronunciato sulla sussistenza delle condizioni che escludono la decadenza dal beneficio, poichè la società contribuente, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva fatto riferimento solo alla destinazione dell'immobile ad attività di impresa da parte del locatario e non all'ulteriore requisito, indispensabile ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7, come interpretato D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 1 bis, dell'appartenenza dello stesso ad un complesso polifunzionale unitario.
Tale ulteriore condizione, dedotta con una memoria difensiva della società a seguito delle contestazioni dell'Ufficio ed oggetto di una perizia di parte depositata nel corso del giudizio di primo grado, sarebbe stata introdotta tardivamente dalla ricorrente ed avrebbe comportato un inammissibile ampliamento dell'oggetto del giudizio, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. e) e comma 4, nonchè art. 57.
Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, il giudice di appello non avrebbe potuto pronunciarsi in ordine alla sussistenza dell'ulteriore requisito, ma avrebbe dovuto limitarsi a rigettare l'appello della contribuente, confermando la sentenza di primo grado.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. Ed invero, nel giudizio di appello, come riferito nella sentenza impugnata e confermato dallo stessa agenzia ricorrente, non è stato operato alcun ampliamento dell'oggetto della controversia; la società ha reiterato il motivo di impugnazione, già dedotto nel giudizio di primo grado, relativo alla insussistenza della causa di revoca della agevolazione prevista dall'art. 8, comma 7, (locazione a terzi del fabbricato industriale oggetto di agevolazione), nel testo rivisitato dalla norma di interpretazione autentica dettata al D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 1 bis.
L'Agenzia non può, quindi, lamentarsi del fatto che il giudice di appello non abbia d'ufficio dichiarato inammissibile la domanda di annullamento proposta dall'appellante con riferimento alla questione (nuova) riguardante le caratteristiche dell'immobile locato, perchè tale questione era stata introdotta dalla società ricorrente in primo grado, era stata oggetto di specifica pronuncia da parte della C.T.P. ed era stata appellata dalla società contribuente. Nè risulta che l'Agenzia abbia avanzato alcuna contestazione in ordine all'ammissibilità della questione nel giudizio di appello, se non una doglianza generica ed infondata sulla novità del riferimento alla norma interpretativa di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 1 bis, secondo quanto riportato in ricorso dalla stessa Agenzia (risultano riprodotti in ricorso tutti gli atti di controparte, ma non l'atto di costituzione dell'Agenzia nel giudizio di appello, necessario ai fini della specificità del ricorso stesso).
Il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado e con valutazioni in fatto incensurabili in questa sede, ha ritenuto che, in applicazione della norma di interpretazione autentica, non ricorreva nel caso in esame un'ipotesi di revoca dell'agevolazione, per cui deve concludersi nel senso che il dedotto vizio di ultrapetizione è infondato.
2.1. Secondo motivo – Violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7, in comb. disp. con il D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 1 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Terzo motivo – Insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nell'appartenenza dell'immobile locato a Tecnoallestimenti s.r.l. al complesso immobiliare unitario polifunzionale di S. s.r.l., destinato allo svolgimento di attività commerciali ai fini della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7, come interpretato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 1 bis.
3.2. I motivi sono connessi, vanno esaminati insieme e sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
3.3. Secondo la ricorrente, i giudici di appello avrebbero confuso la nozione di polifunzionalità con quella di semplice pluralità di attività, amministrative e commerciali, svolte all'interno dell'immobile oggetto di investimento. Non vi sarebbe, nel caso di specie, una motivazione idonea a giustificare la conclusione che l'immobile oggetto di locazione si inserisca in un complesso unitario polifunzionale, secondo quanto previso dalla normativa in esame.
Deve, però, rilevarsi che, in quanto tendente ad un riesame degli elementi di fatto posti a base della motivazione dei giudici di appello, il terzo motivo risulta inammissibile, perchè concernente un giudizio di merito precluso in sede di legittimità.
Risulta, invece, infondato per la censura relativa all'insufficienza della motivazione adottata, che può essere condivisa o meno, ma è comunque idonea a palesare l'iter logico seguito dai giudici di appello nel ritenere che l'immobile fosse inserito in un complesso polifunzionale, destinato all'esercizio di un'attività commerciale affine e complementare a quella esercitata dal locatore nei restanti locali; di conseguenza risulta infondata anche la censura relativa alla violazione di legge, che non sussiste poichè i giudici di appello si sono attenuti alla normativa vigente.
4.1. Quarto motivo – Insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su di un fatto controverso e decisivo, consistente nella locazione di una frazione dell'immobile oggetto dell'investimento.
Quinto motivo – Violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7, in comb. disp. con il D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 1 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
4.2. Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate censura, sotto il profilo dell'insufficienza di motivazione e della violazione di legge, il fatto che la C.T.R. della Basilicata non avrebbe correttamente valutato la circostanza che solo una parte dell'immobile veniva locato alla Tecnoallestimenti s.r.l., fattispecie non riconducibile alla normativa in esame.
4.3. Così esposti, i motivi suddetti risultano inammissibili.
In particolare, l'Agenzia ricorrente non chiarisce per quale ragione la locazione parziale dell'immobile comporti l'inapplicabilità della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7, come interpretato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 1 bis, per cui i motivi risultano generici.
Inoltre, la questione della locazione parziale dell'immobile non ha costituito oggetto di discussione tra le parti nei gradi di merito, nè è indicata tra le cause di decadenza dal beneficio nell'atto di recupero del credito d'imposta, per cui non può essere introdotta tardivamente in sede di giudizio di legittimità.
L'accenno, contenuto nella sentenza impugnata, alla "locazione di un immobile, o di parte di esso", ha natura descrittiva della fattispecie oggetto di esame e non tende a dirimere un contrasto insorto tra le parti, anzi, secondo la prospettazione del giudice di appello, verte su di una circostanza fattuale irrilevante, che non influisce sulla disciplina applicabile alla fattispecie in esame.
5.1. Attesa la soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della S. s.r.l. delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2018
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