Cassazione, sentenza n. 18914 del 17/07/2018
Sentenza n. 18914 del 17/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18914
- Data
- 17/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava una cartella per IRPEF, sanzioni, interessi e diritti camerali, sostenendo di non avere ricevuto l’avviso di accertamento presupposto e di avere pagato soltanto per ottenere la cancellazione di un’ipoteca. La Cassazione ha giudicato inammissibili, per difetto di autosufficienza, le censure sulla tempestività dell’eccezione, sulla notificazione e sul giudicato invocato, non essendo stati riprodotti gli atti necessari alla verifica. Anche la doglianza sull’effetto del pagamento è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata; il ricorso è stato rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
L.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 22/02/10, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 17.02.2010.
Ha rappresentato che, a seguito di notifica della cartella di pagamento n. (XXXXX) dell'importo di vecchie Lire 35.272.000 a titolo di Irpef, sanzioni e interessi relativamente all'anno 1994 e diritti CCIAA per l'anno 1999, aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, lamentando di non aver mai ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento; chiedeva pertanto l'annullamento della cartella e la restituzione delle somme pretese dalla Amministrazione, che affermava aver versato solo per ottenere la cancellazione della ipoteca iscritta dal concessionario su un immobile di sua proprietà.
Il giudice di primo grado con sentenza dell'8.11.2007 dichiarava estinta la materia del contendere per essere già stato versato quanto richiesto con la cartella. La sentenza era appellata dal contribuente lamentando che il pagamento era stato eseguito con il solo scopo di cancellare l'ipoteca; che non aveva mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento; che la medesima Commissione provinciale, nel giudizio instaurato dal coniuge del L. per opposizione ad altra cartella di pagamento derivante dallo steso avviso di accertamento, aveva accolto le doglianze della ricorrente per mancanza di prova di notifica dell'avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza ora impugnata, rigettava l'appello del ricorrente. Motivava la decisione affermando che l'eccezione di mancata notifica del prodromico atto impositivo era stata sollevata solo con memorie successive al ricorso introduttivo, sicchè si trattava di un motivo nuovo e intempestivo, inammissibile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, comma 2; risultava di contro regolare la notifica e irrilevante l'invocato giudicato.
Il L. censura con quattro motivi la sentenza:
con il primo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, avendo errato il giudice regionale nel ritenere che la denuncia della mancata notifica dell'avviso di accertamento non fosse stata tempestivamente introdotta con il ricorso, nel rispetto del D.Lgs. n. 546 cit., art. 18;
con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione del'art. 140 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, per non rispondere al vero che vi fosse la prova del buon fine della notifica;
con il terzo motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., per violazione del precedente giudicato formatosi rispetto alla pronuncia relativa al giudizio introdotto dalla coniuge P.R., il cui ricorso era stato accolto;
con il quarto motivo per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non essersi pronunciato il giudice regionale sulla dedotta questione, contestata con l'atto di appello, della ininfluenza del pagamento degli importi indicati in cartella.
Si costituiva l'Agenzia, che contestava i motivi di ricorso, di cui chiedeva il rigetto perchè infondati.
All'udienza pubblica del 14 marzo 2018, dopo la discussione, il P.G. e l'Agenzia concludevano. La causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Deve preliminarmente avvertirsi che il ricorso è privo, per ciascuno dei motivi, di riferimento al vizio di legittimità che si ritiene di denunciare, ossia del riferimento a quale delle ipotesi indicate nell'art. 360 c.p.c. vada ricondotta la doglianza. Nel giudizio di legittimità è infatti richiesto, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica di esso, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo, tra quelli espressamente previsti dall'art. 360 c.p.c., è proposto; dall'altro si esige l'illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 18421 del 2009). Atteso che dal contenuto dei motivi articolati dal ricorrente è comunque possibile identificare il vizio di legittimità che si ritiene di denunciare, il motivo di inammissibilità può ritenersi superato.
Il ricorso è tuttavia inammissibile o infondato sotto altri profili.
Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Con esso il L. censura la sentenza del giudice regionale che ha ritenuto tardiva l'eccezione di mancata notifica dell'atto impositivo prodromico alla cartella, perchè sollevata dal contribuente non nel ricorso ma nella memoria successivamente depositata, in violazione dei limiti prescritti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2,. Diversamente, secondo la prospettazione del L., l'eccezione era stata invece sollevata con tempestività nel ricorso. Sennonchè manca la trascrizione del passo del ricorso introduttivo in cui il L. aveva sollevato l'eccezione. Lo stesso ricorso per cassazione resta del tutto generico sul punto in cui l'atto introduttivo conteneva tale eccezione.
Nè è utile affermare che, denunciandosi un error in procedendo -qual'è quello denunciato con il presente motivo- il giudice di legittimità possa verificare direttamente, quale giudice del fatto, gli atti e i documenti di causa, perchè, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass., Sez. 1, sent. n. 2771 del 2017). E' necessario cioè che sia prima superato il vaglio di autosufficienza del motivo, per poi procedere all'eventuale controllo diretto degli atti di causa.
Il secondo motivo, con il quale il L. contesta che vi fosse la prova del buon fine della notifica, è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza. Nella giurisprudenza di legittimità costituisce principio reiterato che ove sia denunciata la nullità della notifica l'autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo (cfr. Cass., Sez. 5, sent. n. 5185 del 2017 in tema di denuncia della nullità della relata di notifica; Sez. L, sent. n. 17424 del 2005 nella ipotesi di denuncia di omessa indicazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.).
Il terzo motivo di ricorso è anche inammissibile. Con esso il contribuente si duole della violazione del giudicato, formatosi nel giudizio introdotto dalla di lui coniuge, P.R., avverso la cartella esattoriale conseguente il medesimo avviso di accertamento, il cui ricorso aveva trovato accoglimento per mancata prova della notifica dell'atto impositivo. Anche in questo caso era necessario riprodurre il passaggio della sentenza invocata, dalla quale si evinceva che la cartella che aveva attinto la Patruno fosse conseguente al medesimo prodromico avviso di accertamento rivolto al L.. Peraltro, il giudicato è invocato con riguardo ad una sentenza che si sarebbe limitata, stando a quanto rappresentato dal medesimo contribuente, a riconoscere la nullità della notifica della cartella di pagamento. Ne deriva che la stessa non può avere efficacia di giudicato nei confronti di un soggetto terzo, quand'anche l'avviso di accertamento fosse stato comune ad entrambi.
Infine è inammissibile il quarto motivo. Con esso il contribuente lamenta che la sentenza d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle censure mosse dal contribuente alla decisione di primo grado, nella parte in cui aveva dichiarato cessata la materia del contendere per il pagamento di quanto indicato in cartella. La censura è fondata sull'argomento secondo cui il pagamento di una cartella non corrisponde ad un riconoscimento di debito, come preteso dalla Agenzia. Il motivo è formulato dolendosi della "omessa motivazione su un punto decisivo della controversia", formula cui si ricorre per le denunce di vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nel caso specifico tuttavia è denunciato un error in procedendo, perchè ci si duole della omissione di pronuncia, riconducibile all'art. 360 cit., n. 4. Peraltro il motivo era anche infondato, perchè non ha colto il senso della sentenza della commissione tributaria regionale, che, ritenuta inammissibile l'eccepita mancata notifica dell'avviso di accertamento, ritenuta perfezionata la notifica medesima, valutato irrilevante l'eccepito giudicato, ha rigettato il ricorso del contribuente con assorbimento implicito di ogni altro motivo di censura.
In conclusione il ricorso va rigettato.
All'esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese di giudizio, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione in favore della Agenzia delle spese di giudizio, che si liquidano in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2018
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