Cassazione, sentenza n. 20099 del 30/07/2018

Sentenza n. 20099 del 30/07/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
20099
Data
30/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva escluso le sanzioni per infedele dichiarazione applicate a una socia accomandante, ritenendola estranea alla gestione della società di persone e quindi priva dell’elemento soggettivo dell’illecito. La Cassazione ha invece affermato che il maggior reddito societario imputato per trasparenza comporta anche la sanzione a carico del socio non amministratore, la cui colpa può consistere nell’omesso o insufficiente esercizio dei poteri di controllo e consultazione. Accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la sentenza e dichiarato nel merito dovute le sanzioni.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate ricorre, con un motivo, nei confronti di B.F., rimasta intimata, per la cassazione del capo della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (hinc: CTR) in epigrafe che – in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione, per gli anni d'imposta 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ai fini IRAP e IVA, maggiori redditi non dichiarati, nei confronti della Area Service S. di C.A. & C. Sas, esercente l'attività di vendita al dettaglio di carburanti e servizi accessori, e maggiori redditi, ai fini IRPEF, imputati "per trasparenza" (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5, comma 1) ai soci, compresa B.F. – in parziale accoglimento dell'appello dei contribuenti, oltre a ridurre, ulteriormente, la base imponibile, già parzialmente diminuita dalla decisione di primo grado, per quanto ancora rileva, dichiarava non dovute le sanzioni amministrative applicate alla socia accomandante B..

Il giudice d'appello ha reputato illegittima l'irrogazione, alla contribuente, delle sanzioni amministrative per l'infedele dichiarazione dell'ente commerciale, per la sua estraneità alla gestione sociale, in quanto socia accomandante e, quindi, per l'insussistenza dei requisiti soggettivi (dolo o colpa) dell'illecito.

Motivi della decisione

1. Unico motivo del ricorso: "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, nonchè dell'art. 5 del T.U.I.R. n. 917/1986, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3)".

L'Ufficio si duole della sentenza impugnata che, nell'escludere l'applicazione alla B., quale socia accomandante, della sanzione amministrativa per l'infedele dichiarazione dei redditi della società, per difetto dell'elemento psicologico, avrebbe contravvenuto alle norme appena richiamate e al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il maggior reddito risultante dalla rettifica compiuta nei confronti della società di persone, imputato al socio ai fini dell'IRPEF, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, comporta altresì l'applicazione, al socio, della sanzione per infedele dichiarazione, in quanto ai soci delle società di persone è consentito il controllo della gestione sociale.

1.1. Il motivo è fondato.

La decisione della CTR si pone in contrasto con le norme menzionate dall'Ufficio e con il consolidato orientamento della Corte, al quale il Collegio intende uniformarsi, secondo cui: "Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, ed imputato al socio ai fini dell'IRPEF, giusta il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 5, (poi sostituito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5), in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l'applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 46, la cui irrogazione, non fondandosi solo sull'elemento della volontarietà ma anche su quello della colpevolezza, non si pone in contrasto con il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, consistendo la colpa, per i soci non amministratori, nell'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti contabili nonchè del diritto ad ottenere il rendiconto dell'attività sociale, e, per i soci amministratori, nell'omesso o insufficiente esercizio dei poteri di gestione, direzione e controllo dell'attività sociale". (Cass. 13/04/2017, n. 9637; in senso conforme: Cass. 28/06/2017, n. 16116).

2. Accolto il ricorso, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con la dichiarazione che le sanzioni amministrative applicate alla contribuente sono dovute.

3. Si ritiene congruo compensare, tra l'Ufficio e B., le spese dei gradi di merito; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata;

decidendo nel merito, dichiara dovute le sanzioni applicate alla contribuente;

compensa tra le parti le spese dei gradi di merito;

condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotante a debito.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2018

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.