Cassazione, ordinanza n. 11011 del 24/04/2026
Processo tributario - Pubblica udienza - Violazione del principio di difesa
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11011
- Data
- 24/04/2026
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio relativo alla decadenza di un’associazione sportiva dilettantistica dal regime agevolato, con recuperi IRES, IRAP e IVA, la commissione regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia decidendo in camera di consiglio, benché i contribuenti avessero ritualmente chiesto la pubblica udienza. La Cassazione ha affermato che tale omissione viola di per sé contraddittorio e diritto di difesa, senza necessità di allegare specifiche difese non svolte o un concreto pregiudizio. Ha accolto i primi due motivi, assorbito gli altri, cassato la sentenza e rinviato al giudice regionale per rinnovare l’appello in diversa composizione.
Massima
Nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, invece che in pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non essendo necessario che la parte deduca o provi la sussistenza di alcun pregiudizio concreto che le sia derivato dalla mancata celebrazione della detta pubblica udienza. La mancata fissazione dell'udienza di discussione, a fronte di istanza ritualmente proposta, integra di per sé una lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, senza che la parte sia tenuta a indicare quali specifiche difese avrebbe svolto oralmente né a dimostrare un concreto pregiudizio subito. La discussione orale, ove richiesta, è considerata espressione non meramente accessoria del diritto di difesa, sul piano funzionale equiparata alle difese scritte (comparse, memorie conclusionali) previste dall'art. 190 c.p.c..
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
A seguito di attività di verifica fiscale l'Amministrazione finanziaria contestava alla BOLOGNA UNITED HANDBALL CLUB ASD la decadenza dei benefici di cui alla L. n. 398 del 1991 dalla quale derivava la rideterminazione del reddito d' impresa, il recupero dell' iva e l'ulteriore connessa contestazione a A.A. quale obbligato in solido dei conseguenti maggiori tributi, interessi e sanzioni accettati a carico della ASD di cui si è detto.
L'avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA 2007 di cui al presente giudizio era quindi impugnato di fronte al giudice di primo grado che accoglieva il ricorso; appellava l'Ufficio.
Con la sentenza gravata di fronte a questa Corte la commissione tributaria regionale ha accolto l' impugnazione dell'Agenzia delle entrate; ricorrono i contribuenti con atto affidato a sei motivi di doglianza illustrato da memoria.
Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata denunciandone la nullità ex art. 31 c. 1 richiamato dall'art. 61 del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992 ed ex art. 33 del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 101 e 156 c. 2 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di comunicare alle parti l'avviso dell'udienza di trattazione in pubblica udienza.
Il secondo motivo si incentra parimenti sulla violazione delle medesime sopra riportate disposizioni ed è proposto con riguardo al profilo di violazione di legge, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
In sintesi, secondo parte ricorrente la pronuncia di appello qui gravata è affetta da nullità per violazione del diritto di difesa, non avendo la CTR – pure formalmente richiesta in tal senso dai contribuenti – proceduto alla discussione della controversia in appello nella forma della pubblica udienza, avendo deciso la stessa a seguito di discussione nella diversa sede processuale della camera di consiglio.
I motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto costituenti frammentazione di una medesima censura, sono fondati.
Dall'esame del fascicolo analogico di merito pervenuto a questa Corte, come disposto dall'ordinanza interlocutoria resa all'esito dell'adunanza camerale del 26 giugno 2025, si evince come sia stata effettivamente consegnata l' istanza di discussione in pubblica udienza – che risulta esser stata regolarmente notificata con consegna a mani dell'Ufficio in data 5 giugno 2015, alle ore 10.04.57 e recante il n. prot. 0050690 – e come successivamente tale medesima istanza sia stata depositata presso la Segreteria del giudice di appello (con altrettanto regolare e tempestivo deposito in data 9 giugno 2015, ricevuta S-3528/15) quindi entro trenta giorni dalla notifica alla controparte ad opera del contribuente.
Pertanto, risulta documentalmente provata la regolare e tempestiva presentazione – con notifica alla controparte e deposito presso il giudice entro i successivi trenta giorni dalla notifica in argomento – dell' istanza di discussione in pubblica udienza, alla quale doveva seguire la fissazione della medesima incombenza da parte del giudice dell'appello e la conseguente discussione della controversia nella personale presenza dei difensori delle parti costituite, ove comparse.
Risulta poi altrettanto provata, come si legge nella sentenza impugnata, l'avvenuta trattazione della controversia nella differente sede processuale della camera di consiglio e non nella forma della pubblica udienza come si evince dalla lettura del processo verbale riferito al giudizio di appello, RGA n. 847/2015; della stessa circostanza si dà atto a pag. 3 terzo capoverso della sentenza di appello.
È accertato quindi che la pubblica udienza, debitamente richiesta, non si è tenuta.
Ciò posto, in diritto è costante la giurisprudenza di questa Corte di Legittimità nel ritenere (per tutte, Cass. n. 34194/2024; Cass. n. 19579/2018) che in tema di contenzioso tributario, la richiesta di discussione in pubblica udienza di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – proponibile nel termine di cui all'art. 32, comma 2, del D.Lgs. citato, nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni, come anche in ulteriori memorie – deve essere notificata a cura dell' istante alle parti costituite, non essendo sufficiente il mero deposito; nel presente caso parte ricorrente ha provveduto a entrambi gli adempimenti processuali come dimostra la documentazione riprodotta a questa Corte nel presente giudizio di Legittimità.
Con riguardo alle conseguenze di tale vizio, si è peraltro specificato che ( Cass. n. 22890/2022) la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio.
Ne deriva che, nel presente caso non avendo – sia pur sussistendone i presupposti – la CTR disposto la discussione della presente controversia in sede di appello nelle forme della pubblica udienza, la sentenza resa all'esito della camera di consiglio quindi senza lo svolgimento della discussione in pubblica udienza, è effettivamente affetta da nullità e va cassata con rinvio al giudice del gravame.
La mancata partecipazione alla pubblica udienza, non tenutasi ancorché la parte ne abbia fatto richiesta rituale, oppure tenutasi senza previo tempestivo avviso alle parti che avevano diritto di parteciparvi, secondo costante giurisprudenza di Legittimità che in questa sede va confermata, costituisce infatti (si vedano, tra molte, Cass. n. 11487/2013; Cass. n. 1786/2016; Cass. n. 18279/2018; Cass. n. 27837/2018; Cass. n. 5216/2023; Cass. n. 6359/2026) difetto e vizio in ordine al corretto adempimento di una essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio tra le parti nel processo tributario.
Ritiene infatti il Collegio di aderire al più rigoroso orientamento di questa Corte secondo il quale la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare per la parte gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, costituendo di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa (così ritengono Cass. n. 4277/2025 e Cass. n. 11891/2025; Cass. n. 30162/2024; Cass. n. 19229/2024; Cass. n. 23353/2023; tra le recenti si veda in particolare Cass. n. 2067/2023). Si è qui rilevato che anche l'appendice della discussione orale, se richiesta da una parte del processo, come espressamente consentito dall' art. 352 c.p.c., comma 2, nel testo vigente ante novella 2022, costituisce "l'espressione più genuina dell'esercizio diritto di difesa connaturato al contraddittorio processuale, al pari delle articolazioni defensionali scritte previste, in relazione alla redazione delle comparse e memorie conclusionali, dall' art. 190 c.p.c., non richiedendosi, dunque, in tal caso, come affermato espressamente dalle Sez. Un. (in relazione specifica alla prospettazione del vizio di violazione dell' art. 190 c.p.c.), l'allegazione di un concreto pregiudizio alle prerogative difensive per far ritenere rilevante il conseguente vizio processuale").
Ciò deriva – va ricordato e sottolineato – dai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 2021/36596) che sia pur con specifico riferimento alla violazione dell'art. 190 ridetto del codice di rito civile, hanno enunciato canoni processuali del tutto generali che debbono applicarsi anche al giudizio tributario.
Non ignora il Collegio come a detto indirizzo se ne contrapponga altro con il quale, in una impostazione di assoluta equivalenza tra scritto e orale, non si ravvisa necessariamente, in questa fattispecie, una nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, trattandosi al più – secondo tale diverso orientamento – di una mera irregolarità ed essendosi ritenuto necessario, non tutelando l' art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. l' interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, che la parte indichi quali specifici aspetti la discussione avrebbe consentito di evidenziare e approfondire (con specifico riferimento al giudizio tributario si veda Cass. n. 1769/2025) cui si applica però in appello l'art. 352 c.p.c., essendosi affermato che "avendo la discussione della causa nel giudizio d'appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali sono gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi" (Cass. n. 10574/2024, ove si è respinto motivo di ricorso con cui si affermava che la mancanza di discussione orale avesse leso il diritto di difesa, affermandosi la necessità di indicare nel motivo di ricorso gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, e Cass. n. 10567/2024, entrambe non massimate).
Per vero, tali pronunce non si confrontano con i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2021, al quale la Corte ritiene di dovere necessariamente dare continuità ulteriormente confermandolo.
Certamente l'art. 111, secondo comma Cost., considera e tutela il diritto al contraddittorio per tutto l'arco del processo, salve eventuali eccezioni dettate dalla garanzia associata al diritto di azione, pur sempre da contemperare, peraltro, in vista del recupero del contraddittorio nelle fasi immediatamente successive (per esempio per la conferma, modifica o revoca di un provvedimento assunto inaudita altera parte). Il diritto al contraddittorio è quindi insito nel diritto di difesa, che a sua volta è garantito dall'art. 24 Cost. Se allora il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa e se il diritto di difesa richiede che il processo si strutturi, nelle varie fasi, secondo il principio del contraddittorio, è in tali affermazioni che si concretizza la garanzia del giusto processo. Che questo equivalga a dire che il processo che risulti celebrato in violazione del principio del contraddittorio, nelle sue varie espressioni in cui esso si declina, dia corso a una sentenza nulla è allora assolutamente ovvio e conseguente.
In tale contesto se è vero, come è vero, che quello del contraddittorio, di cui il diritto di difesa finisce per esser compiuta espressione, è il principio cardine del processo giurisdizionale, non giova il richiamo al diverso principio di economia processuale. Non si dubita che accanto al principio del contraddittorio l' art. 111, secondo comma, Cost. abbia recepito anche il principio di ragionevole durata, e tramite questo il principio di economia processuale. Tuttavia, il principio del giusto processo, anche in base all'art. 6 CEDU, non si esplicita solo nella sua durata ragionevole (v. in particolare Cass. Sez. Un. n. 5700/2014 e Cass. Sez. Un. n. 9558/2014).
Il principio della ragionevole durata del processo è certamente divenuto punto costante di riferimento nell'esegesi delle norme processuali, conducendo a privilegiare, sempre nel doveroso rispetto del dato letterale, opzioni contrarie a ogni inutile appesantimento del giudizio. Come è stato ben sottolineato anche in dottrina, mai è dato al giudice, in nome dei citati principi, eludere distinte norme processuali improntate alla realizzazione degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo: e tali sono per l'appunto il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di interloquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola.
Va quindi enunciato il seguente principio di diritto:
"nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, invece che alla pubblica udienza, in presenza di un' istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa non essendo necessario che la parte deduca o provi la sussistenza di alcun pregiudizio concreto che le sia derivato dalla mancata celebrazione della detta pubblica udienza".
Pertanto, in accoglimento dei sopradetti motivi, la sentenza di appello è cassata con rinvio al giudice di merito che rinnoverà il giudizio di appello, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
All'esito della decisione che precede i restanti motivi sono assorbiti in quanto divenuti irrilevanti ai fini della decisione.
P.Q.M.
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presente grado di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2026.
Domande frequenti
Quanto vale il bonus mamme 2026?
È un'integrazione al reddito di 60 euro per ogni mese, anche solo parziale, in cui nel 2026 è in corso il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, fino a 12 mensilità e 720 euro. Non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva per l'ISEE.
Chi ha diritto al bonus mamme 2026?
Le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due figli (il minore sotto i 10 anni) o con almeno tre figli (il minore sotto i 18 anni), con redditi da lavoro 2026 fino a 40.000 euro. Con tre figli il bonus non spetta nei mesi di contratto a tempo indeterminato.
Entro quando e come si presenta la domanda?
La richiesta va inoltrata entro il 31 dicembre 2026 dal sito INPS, nella sezione dei servizi per genitori, con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. L'erogazione avviene in una sola soluzione a dicembre, se l'istruttoria si chiude in tempo.
Quanto spetta a chi ha iniziato a lavorare a marzo?
Il conteggio è lineare: a ogni mese di lavoro nel 2026 corrispondono 60 euro, anche se l'attività copre solo una parte del mese. Chi ha cominciato a marzo matura 10 mensilità, cioè 600 euro, mentre chi lavora da dipendente tutto l'anno arriva a 720 euro.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

