Cassazione, sentenza n. 24981 del 10/10/2018
Sentenza n. 24981 del 10/10/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24981
- Data
- 10/10/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una cooperativa aveva fruito del credito d’imposta per incremento dell’occupazione dopo aver assorbito organizzazione e soci artigiani di una preesistente società, trasformati in soci lavoratori; la CTR aveva qualificato l’operazione come lecito risparmio d’imposta. La Cassazione ha interpretato restrittivamente l’agevolazione, rilevando che la mera modifica dello status degli stessi soggetti non aveva prodotto alcun aumento stabile del numero degli occupati e non integrava quindi il presupposto sostanziale del beneficio. Ha accolto il ricorso dell’Agenzia e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente, compensando le spese.
Testo della pronuncia
Con processo verbale di constatazione del 11.5.2004, l'Agenzia delle Entrate rilevava che in data 24.4.2001, poco dopo l'entrata in vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 388 che prevedeva incentivi fiscali per l'incremento dell'occupazione, i soci artigiani della s.n.c. Pittura edile A. avevano costituito la società Piccola Cooperativa A., avente la medesima sede legale, il medesimo rappresentate legale ed il medesimo oggetto sociale della preesistente società in nome collettivo, con l'unica variazione per cui gli stessi soci della s.n.c. erano divenuti soci lavoratori della neocostituita società cooperativa. Pertanto l'ente impositore, ritenuto che la costituzione della nuova società fosse strumentale all'ottenimento dei benefici fiscali in assenza del presupposto sostanziale dell'incremento della occupazione, emetteva avviso di recupero del credito di imposta illegittimamente fruito dalla società cooperativa negli anni di imposta 2001, 2002 e 2003, per complessivi Euro 118.991.
Contro l'avviso di recupero la società cooperativa proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo che lo rigettava con sentenza n.100 del 2007.
La società cooperativa proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza n. 124 del 21.7.2009. Il giudice di appello riteneva la sussistenza del presupposto di legge per beneficiare della agevolazione fiscale considerato che, precedentemente alla assunzione nella società cooperativa come soci lavoratori, gli stessi soggetti erano soci artigiani di una società in nome collettivo esercitando quindi una attività di tipo imprenditoriale; secondo la C.T.R. l'operazione di scioglimento della s.nc e di costituzione della società cooperativa non aveva finalità elusive ma di lecito risparmio di imposta.
Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso con unico motivo, per "violazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".
In data 29.10.2010 il legale rappresentante della Piccola Società cooperativa A. a.r.l., in riferimento alla ricorso per cassazione proposto contro la predetta sentenza di appello dalla l'Agenzia delle Entrate con ricorso notificato il 22.10.2010, ha depositato procura alla lite.
Con ordinanza del 9.2.2017 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione.
In data 20.11.2017 la Piccola Società Cooperativa Ataco ha depositato "comparsa di costituzione" del difensore neonominato, che si riportava a quanto dedotto ed eccepito dal precedente difensore e partecipava alla pubblica udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
In applicazione dei canoni ermeneutici stabiliti dall'art. 12 preleggi, la norma contenuta nella L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7 deve essere interpretata combinando il duplice criterio della interpretazione letterale, basato sul "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", e della interpretazione teleologica basata sulla "intenzione del legislatore", intesa quale ratio legis o finalità perseguita dalla norma. Inoltre, vertendosi in materia di agevolazioni fiscali che introducono eccezioni al principio della generale ed uniforme applicazione delle norme impositive, occorre operare una interpretazione restrittiva della norma di eccezione, in conformità alla regola stabilita dall'art.14 preleggi. La finalità dichiaratamente perseguita dal legislatore con la L. n. 388 del 2000, art. 7 rubricato "Incentivi per gli incrementi all'occupazione", consiste nella attribuzione di benefici fiscali, sotto forma di credito di imposta, a favore dei datori di lavoro che attuano una politica di incremento stabile dell'occupazione, con nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero di soci-lavoratori nelle società cooperative. Dalla esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, risulta evidente che, nel caso in esame, il beneficio sociale dell'aumento dei lavoratori stabilmente occupati non si è verificato. Attraverso l'artificiosa creazione della nuova società cooperativa, alla quale è stata trasferita l'organizzazione aziendale della precedente s.n.c., non si è realizzato alcun incremento della base occupazionale, ma vi è stata unicamente una modifica dello status dei soci artigiani della precedente s.n.c, divenuti soci-lavoratori della neocostituita società cooperativa, modifica avente impatto nullo sull'incremento del numero, invariato, dei soggetti occupati, ma finalizzata esclusivamente a lucràre l'incentivo fiscale in assenza del presupposto sostanziale alla cui verificazione la norma collega l'attribuzione del vantaggio economico di tipo fiscale. (In senso analogo Sez. 5, n. 21412 del 30/11/2012, secondo cui il credito di imposta previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7 non spetta alla società che, essendosi resa cessionaria dell'azienda altrui, ne abbia acquisito anche i dipendenti, in quanto in tale ipotesi non si verifica alcun incremento dell'occupazione a livello generale).
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa deve essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. La peculiarità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018
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