Cassazione, sentenza n. 25001 del 10/10/2018

Sentenza n. 25001 del 10/10/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
25001
Data
10/10/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente impugnava accertamenti sintetici IRPEF fondati su beni-indice, contestando anche l’applicazione delle sanzioni; la CTR aveva confermato la pretesa e ritenuto inidonee le prove contrarie. La Cassazione ha escluso l’omessa pronuncia sui presupposti dell’accertamento e dichiarato inammissibili le censure motivazionali, ma ha rilevato che il giudice d’appello non aveva deciso la domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni pecuniarie. Ha quindi accolto soltanto questo motivo, cassando la sentenza nei relativi limiti e rinviando alla CTR per la decisione sulla domanda e sulle spese.

Testo della pronuncia

La controversia trae origine dall'impugnazione da parte di B.D. di avvisi di accertamento, emessi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5 e relativi ad Irpef degli anni 2003 e 2004.

Il ricorso proposto dalla contribuente avverso gli atti impositivi veniva rigettato relativamente all'annualità 2003 mentre, in relazione all'annualità 2004, la Commissione Tributaria Provinciale riduceva il maggior reddito accertato, riducendo anche le relative sanzioni.

La decisione, appellata dalla contribuente, veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale delle Marche la quale, rilevato preliminarmente che l'avviso di accertamento impugnato era sufficientemente motivato, contenendo anche il richiamo agli argomenti difensivi della contribuente, nel merito, confermava l'atto impositivo rilevando che lo stesso era fondato sulla proprietà o il possesso di alcuni beni indice e che le prove offerte a contrario dalla contribuente, non erano idonee allo scopo.

Avverso la sentenza propone ricorso la contribuente affidandosi a quattro motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

E' stato depositato certificato di morte di B.D..

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va ribadito l'orientamento assolutamente consolidato di questa Corte (cfr. tra le altre, di recente, Cass. n. 1757 del 29/01/2016) per cui nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo.

2. Con il primo motivo di ricorso – rubricato: violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza o del procedimento – si deduce l'omessa pronuncia da parte della Commissione tributaria regionale (d'ora in poi C.T.R.) sul quarto motivo di appello relativo alla lamentata illegittimità degli atti di accertamento sintetico per insussistenza delle condizioni di l'applicabilità dell'istituto D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4 non sussistendo il discostamento della ricorrente per due periodi di imposta consecutivi.

2.1. La censura è infondata giacchè come evincibile dalla lettura integrale della sentenza impugnata il Giudice di appello ha pronunciato sulla questione (v. pag. 2 sentenza impugnata) e, per costante insegnamento di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. Cass. n. 29191 del 06/12/2017; id. n. 5351 del 2007; id. n. 24155 del 2017).

3. Con il secondo motivo si deduce il medesimo vizio laddove la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda, proposta in via subordinata, in punto di esclusione dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

3.1. La censura, sufficientemente specifico (in quanto in ricorso sono integralmente trascritti gli scritti difensivi nei quali la domanda venne proposta e ribadita) è fondata, non risultando che il Giudice di appello abbia pronunciato sulla domanda, subordinata, volta alla disapplicazione delle sanzioni.

4. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, un vizio motivazionale laddove la C.T.R aveva, contraddittoriamente, ritenuto che non fosse necessaria l'emissione di un nuovo avviso di accertamento, malgrado in sede di contraddittorio l'Ufficio avesse accolto le osservazioni della contribuente sull'erroneo e maggiore calcolo delle somme versate a titolo di canoni mensili di locazione finanziaria.

4.1. Il mezzo è inammissibile giacchè si censura sotto l'egida del vizio di contraddittoria motivazione, peraltro insussistente, un'argomentazione in diritto svolta dal Giudice di appello che avrebbe dovuto essere eventualmente censurata sotto il diverso profilo di violazione di legge.

5.Con il quarto motivo si deducono, sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ulteriori vizi della motivazione laddove: a) contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non corrispondeva al vero che il conto corrente della contribuente non avesse registrato gli esborsi di denaro necessari al pagamento delle mensilità del contratto di locazione finanziaria dell'imbarcazione; b) il Giudice di appello nell'affermare che la provvista data da investimenti nell'anno 2003 con contratti "pronti contro termine" non era stata, in alcun modo, intaccata per affrontare acquisti e costi dei beni indice avrebbe reso un pensiero fallace in quanto negli anni in contestazione non vi era stato alcun acquisto di beni indice.

5.1. Anche tale mezzo di impugnazione incorre nella sanzione dell'inammissibilità.

5.1.1. Con riguardo alla doglianza sub a), infatti, va rilevato che la censura, nei termini in cui è formulata, prospetta in realtà un'errore percettivo di fatto in cui sarebbe incorso il Giudice di merito nè tanto meno, a fronte dell'accertamento in fatto compiuto dalla C.T.R. (la quale ha espressamente argomentato che "il conto corrente in atti non registra tali esborsi") può ritenersi, come al contrario dedotto dalla ricorrente che l'omessa visione lettura del documento abbia interferito sul corretto pensiero della Commissione giudicante.

5.1.2. La doglianza sub b) è, invece, inconducente in quanto il Giudice di appello – a prescindere dal riferimento agli acquisti (comunque avvenuti con riferimento all'imbarcazione) – ha espressamente argomentato sui "costi" dei beni indice.

6. In conclusione, va, pertanto, accolto solo il secondo motivo, inammissibili gli altri, con cassazione, nei limiti del motivo accolto, della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. delle Marche, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del solo secondo motivo di ricorso, inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, cui di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

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