Cassazione, ordinanza n. 29491 del 16/11/2018
Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Mancata allegazione sentenza civile oggetto di registrazione - Nullità dell'atto per difetto di motivazione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29491
- Data
- 16/11/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una contribuente contestava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro che riportava soltanto data e numero del provvedimento civile tassato, senza allegarlo né fornire ulteriori elementi utili a comprenderne il contenuto. La Cassazione ha affermato che tale motivazione è insufficiente, poiché l’obbligo di allegazione tutela l’immediato esercizio della difesa ed evita che il contribuente debba svolgere ricerche durante il termine d’impugnazione. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo sulla base imponibile, la Corte ha cassato la sentenza e accolto nel merito il ricorso originario.
Massima
L'avviso di liquidazione per imposta di registro, che indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto della registrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di sufficienza della motivazione.
Massima redatta dal CERDEF
Testo della pronuncia
Rilevato:
che la Banca XXX s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova.
Quest'ultima, a sua volta, aveva respinto l'impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l'anno 2011;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 comma 1° L. n. 212/2000, 3, 21 septies e 21 octies L. n. 241/1990 e 54 DPR n. 131/1986, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe ritenuto l'avviso di liquidazione sufficientemente motivato, ancorché privo dell'allegazione del provvedimento tassato o di altra indicazione utile per comprendere la liquidazione operata; che, con il secondo motivo, la B XXX deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 43 DPR n. 131/1986, nonché degli artt. 1936, 1941 e 1944 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c: l'Ufficio avrebbe considerato come base imponibile l'intero ammontare per la fideiussione prestata, invece che la somma fatta valere in giudizio; che l'Agenzia ha resistito con controricorso; che il primo motivo è fondato;
che, infatti, in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto della registrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Sez. 6-5, n. 29402 del 07/12/2017; Sez. 6-5, n. 12468 17/06/2015);
che, nella specie, è la stessa controricorrente ad ammettere che l'avviso di liquidazione "reca gli estremi del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova" e nessun altro elemento idoneo a rendere immediatamente ostensibile il provvedimento presupposto;
che il secondo motivo resta assorbito;
che la sentenza impugnata va dunque cassata;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo;
che le spese del giudizio di merito devono essere interamente compensate fra le parti, mentre quelle di cassazione vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.
Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della ricorrente, in euro 1.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2018
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