Cassazione, sentenza n. 32440 del 14/12/2018
Sentenza n. 32440 del 14/12/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 32440
- Data
- 14/12/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite concerneva una cartella emessa per omesso versamento di somme dichiarate e la riduzione delle sanzioni al 10% riconosciuta dalla CTR, poiché l’avviso bonario era stato inviato all’intermediario professionale nel frattempo deceduto. L’Agenzia delle entrate contestava sia la novità della richiesta formulata in appello sia i presupposti della riduzione. Dopo il pagamento dei carichi di ruolo, il contribuente ha rinunciato per cessazione della materia del contendere e l’Avvocatura ha accettato: la Cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza pronunciarsi sui motivi e senza statuire sulle spese.
Testo della pronuncia
1. Equitalia s.p.a. notificava cartella di pagamento per la somma di Euro 30.069,54, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nei confronti di M.P., con riferimento all'anno di imposta 2005, per omesso versamento di somme dichiarate.
2. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente che lamentava il mancato invio dell'avviso bonario.
3. La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l'appello del contribuente, evidenziando che l'avviso bonario, pur se inviato, non era giunto al ricorrente, in quanto era deceduto il professionista intermediario destinatario dell'avviso, che non vi erano, peraltro, incertezze su aspetti rilevanti, che, però, ove l'avviso fosse stato inviato al contribuente, questi avrebbe potuto pagare le sanzioni nella misura del 10%, che, quindi, le sanzioni dovevano essere riliquidate in tale misura.
4. Proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate.
5. Resisteva con controricorso il contribuente, che provvedeva al pagamento delle imposte, versando la somma di Euro 24.947,11, pari all'importo dei carichi di ruolo pregressi e presentando "dichiarazione di rinuncia al ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere".
6. La difesa della Avvocatura Generale dello Stato dichiarava in udienza di accettare la rinuncia.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e per quanto occorrer possa, dell'art. 354 c.p.c., anche in relazione all'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", in quanto il ricorrente, solo in grado di appello, per la prima volta ha chiesto l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, con intervenuta mutatio libelli e pronuncia ultra petita della Commissione regionale.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", in quanto la riduzione delle sanzioni al 10% ricorre anche quando il contribuente, pur in assenza della comunicazione di avviso bonario, provveda al pagamento entro trenta giorni dalla notifica della cartella.
3. Si rileva che in data 12-10-2018 il contribuente ha provveduto a depositare documentazione attestante l'elenco dei carichi di ruolo pendenti nei suoi confronti, unitamente alla prova dell'avvenuto versamento ai sensi della L. n. 147 del 2013, con la definizione degli stessi, presentando dichiarazione di rinuncia al ricorso "per intervenuta cessazione della materia del contendere".
L'Avvocatura Generale dello Stato ha accettato in udienza la rinuncia, sicchè deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018
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