Cassazione, sentenza n. 712 del 15/01/2019
Sentenza n. 712 del 15/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 712
- Data
- 15/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La causa concerne il recupero di un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, contestato dall’Ufficio per l’imputazione degli ammortamenti tra il 2002 e il 2003. La CTR, esaminati i conteggi contrapposti, aveva ritenuto che la diversa ripartizione temporale non avesse prodotto un maggiore utilizzo dell’agevolazione; l’Agenzia denunciava motivazione insufficiente e contraddittoria. La Cassazione giudica le censure dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità, e rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito quello incidentale condizionato.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La società Meridional G.P.L. S.r.L. ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso l'avviso di recupero credito di imposta, utilizzato per investimenti in aree svantaggiate (L. n. 388 del 2000, art. 8), eccependo l'illegittimità dell'accertamento per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 e per diversa determinazione, con riguardo all'anno 2003, degli ammortamenti rilevanti ai fini della agevolazione.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso.
Avverso la sentenza la contribuente proponeva appello, rilevando, con riguardo all'anno di imposta 2002, che l'Ufficio, pur non contestando i valori esposti, aveva erroneamente imputato gli ammortamenti e, relativamente all'anno 2003, non aveva correttamente quantificato il credito di imposta, dato che l'investimento netto doveva essere determinato decurtando il costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi e gli ammortamenti; la Commissione Tributaria Regionale, all'esito della verifica dei conteggi esposti dalla società, accoglieva l'appello ritenendo che la diversa imputazione degli ammortamenti, che era stata effettuata dal contribuente interamente nel solo anno 2003, a differenza di quella operata dall'Ufficio che risultava effettuata in parte nell'anno 2002 ed in parte nel 2003, non comportasse un maggior utilizzo del credito di imposta.
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.
La contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza per "motivazione insufficiente in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", evidenziando che la sentenza è del tutto generica su un punto decisivo della controversia, costituito dalla corretta indicazione del credito agevolabile mediante indicazione del valore dell'investimento acquisito e realizzato nell'anno di imposta, defalcato degli ammortamenti e delle dismissioni di beni.
1.2. L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato di avere effettuato due accessi presso la struttura produttiva; nel corso del primo si era limitata ad un controllo dei soli investimenti realizzati alla data del 31 dicembre 2002, per cui non aveva rilevato irregolarità, mentre nel secondo accesso aveva effettuato la corretta imputazione delle quote degli ammortamenti rilevanti, dato che la società non aveva defalcato alcuna quota di ammortamento nei dati dichiarati per l'anno 2002, per cui i verificatori, pur avendo riscontrato che gli investimenti lordi dichiarati corrispondevano a quelli da loro rilevati, hanno proceduto all'esatta determinazione dell'ammontare degli investimenti netti con la corretta attribuzione degli ammortamenti rilevanti distinguendo gli investimenti precedenti alla data del 8 luglio 2002 (data in cui è intervenuto il D.L. n. 138 del 2000 che ha modificato la L. n. 388 del 2000, art. 8) da quelli effettuati in data successiva quindi evidenziato di avere contestato alla contribuente la erronea indicazione del credito di imposta per l'anno 2002, in cui l'investimento era stato indicato al lordo degli ammortamenti, nonchè del credito riportato nel 2003, in cui, anzichè indicare l'investimento al netto degli ammortamenti relativi a detta annualità, aveva defalcato tutti gli ammortamenti rilevanti, anche quelli da imputarsi all'annualità precedente.
1.3. Con il secondo motivo denuncia "motivazione illogica e/o contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", ribadendo le argomentazioni difensive già fatte valere con il primo motivo di ricorso e sostenendo che la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui si afferma che una diversa imputazione degli ammortamenti nelle due annualità non comporti una diversa utilizzazione del credito di imposta che, al contrario, varia a seconda che l'investimento di un certo anno venga considerato al lordo o al netto degli ammortamenti, ovvero che l'investimento di una diversa annualità venga calcolato al netto degli investimenti complessivamente rilevanti, pure riferiti all'annualità precedente.
1.4. I motivi che, essendo strettamente collegati, possono essere trattati congiuntamente, vanno disattesi.
1.5. Il vizio denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, presuppone che siano stati evidenziati "fatti" in relazione ai quali la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria e che sia stata esplicito il carattere decisivo di tali fatti, dovendosi al riguardo rilevare che per fatto decisivo e controverso deve intendersi un vero e proprio "fatto" in senso storico e normativo, ossia un fatto principale ex art. 2697 c.c. (ossia un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) oppure un fatto secondario, purchè controverso e decisivo, e non una "questione" o un "punto" della controversia (cfr. Cass. nn. 16655/2011, 2805/2011).
1.6. Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate si è limitata a denunciare l'insufficiente motivazione in ordine ad argomentazioni difensive da essa esposte nel giudizio di appello ed a richiamare il contenuto del processo verbale di constatazione, nel quale sono riportati i conteggi effettuati per la determinazione del credito di imposta, al fine di sottolineare che i conteggi operati dalla società contribuente per la determinazione del credito di imposta sono stati contestati sia mediante il richiamo alle tabelle riepilogative allegate al processo verbale di contestazione, sia mediante l'indicazione del diverso ammontare del credito di imposta utilizzato.
1.7. In realtà, le censure svolte dalla ricorrente non riguardano l'omessa considerazione di fatti decisivi, ma sono piuttosto volte ad ottenere una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
1.8. In proposito, va osservato che il motivo di ricorso con il quale la sentenza viene censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere una diversa ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito che sia più aderente al convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono ai libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 16655/2011).
1.9. Diversamente ragionando, infatti, il motivo di ricorso in esame si risolverebbe in una non consentita istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito e quindi, in sostanza, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, che esula dalle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. nn. 2805/2011; 9233/2006).
1.10. Nel caso di specie il giudice di appello non ha omesso la valutazione degli elementi offerti dall'Ufficio, ma all'esito dell'esame dei conteggi esposti dalla società contribuente, richiamati nei prospetti riepilogativi prodotti, relativi sia all'anno 2002 che all'anno 2003, e di quelli effettuati dall'Ufficio, ha ritenuto che la diversa imputazione degli ammortamenti non potesse incidere sulla determinazione del credito di imposta e non potesse, di conseguenza, comportare un maggior utilizzo del credito di imposta.
1.11. Trattasi, pertanto, di valutazioni di fatto, riservate al Giudice di merito, non censurabili nel giudizio di legittimità.
2.1. E', di conseguenza, assorbito il ricorso incidentale condizionato, con cui la società denuncia "omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 e omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia".
3. In conclusione il ricorso principale va rigettato, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, liquidate in misura pari ad Euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 12 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2019
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