Cassazione, sentenza n. 1769 del 23/01/2019
Sentenza n. 1769 del 23/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1769
- Data
- 23/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Gli accertamenti IRPEG, IRAP e IVA recuperavano costi derivanti da una fattura ritenuta riferita a un’operazione inesistente; la CTR li aveva annullati richiamando l’assoluzione penale definitiva del rappresentante della società. La Cassazione afferma che l’assoluzione, anche perché il fatto non sussiste, non produce automaticamente giudicato nel processo tributario, ma costituisce una possibile fonte di prova da valutare insieme agli altri elementi. Poiché la CTR ne aveva recepito acriticamente le conclusioni senza confrontarle con le presunzioni dell’Amministrazione, il ricorso è accolto e la causa rinviata.
Testo della pronuncia
La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi riuniti proposti dalla S. O. Italiana s.r.l. avverso gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate emessi, in relazione agli anni d'imposta dal 2002 al 2004, ai fini Irpeg, Irap ed Iva, con i quali venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili derivanti da una fattura emessa dalla S. s.r.l. per lavori di impiantistica, per un corrispettivo di Euro 232.500,00, oltre Iva, ritenuta relativa ad operazione inesistente.
In esito all'appello interposto dalla società contribuente, la quale deduceva che la ripresa fiscale era sorta a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza – la quale non aveva, tuttavia, svolto alcuna indagine tendente ad accertare la reale effettuazione dei lavori riportati in fattura – e che il procedimento penale a carico del legale rappresentante della società si era concluso con sentenza di assoluzione con la formula "perchè il fatto non sussiste", la Commissione tributaria regionale, riformando la sentenza di primo grado, riteneva fondato l'appello.
Osservava che, sebbene il procedimento tributario fosse indipendente dalle risultanze del processo penale, anche quando riguardava il medesimo fatto, le argomentazioni contenute nella sentenza penale escludevano non solo l'illecito penale, ma anche quello tributario, essendo stato accertato in quella sede che la fattura che la Guardia di Finanza sospettava si riferisse ad operazione oggettivamente inesistente descriveva, invece, una prestazione realmente effettuata.
L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, affidandosi a due motivi, mentre la società contribuente resiste mediante controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 654 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 21 e 75 (ora 109), nonchè dei principi generali in materia di prova e capacità dimostrativa della sentenza penale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", l'Amministrazione ricorrente lamenta che la Commissione regionale, dopo avere negato che la sentenza penale faccia stato nel giudizio tributario, afferma che con quella sentenza è stato accertato – "in modo ormai definitivo, dato che la sentenza penale è passata in giudicato"- che la fattura che la Guardia di Finanza sospettava si riferisse ad una operazione inesistente descriverebbe in realtà una prestazione realmente svolta e che la S. O. sarebbe estranea alle vicende che avevano riguardato la società S. s.r.l. e la sua consociata Si. s.r.l..
Assume, quindi, che i giudici di appello avrebbero errato laddove hanno ritenuto che il giudizio espresso dal giudice penale nella sentenza ormai passata in giudicato – circa l'inesistenza della operazione – integri piena prova della esistenza della operazione fatturata, considerato che la sentenza penale ha valore meramente indiziario.
1.1. La censura è fondata.
1.2. Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perchè il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare (Cass. n. 10578 del 22/5/2015).
1.3. Ciò comporta che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone in modo acritico le conclusioni, ma, all'esito dell'esame di tutto il materiale probatorio acquisito agli atti di causa, deve procedere ad un apprezzamento del contenuto di quella decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al giudizio (Cass. n. 19786 del 27/9/2011).
1.4. Nella fattispecie in esame, tale apprezzamento è mancante nella motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Commissione regionale, partendo dal presupposto che la sentenza penale del Tribunale di Verona, ormai irrevocabile, pronunciata nei confronti del legale rappresentante della S. O. Italiana s.r.l., imputato per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, escludeva non solo la sussistenza del reato contestato ma anche la violazione tributaria, ha affermato che dall'accertamento contenuto nella sentenza dovesse ricavarsi la prova, certa e definitiva, che l'operazione fatturata, che la Guardia di Finanza riteneva riferirsi ad operazione inesistente, dovesse essere, al contrario, ritenuta reale ed effettiva, con conseguente illegittimità degli avvisi di accertamento emessi che si fondavano proprio su quella fattura.
2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza per motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia e sottolinea che i giudici di secondo grado avrebbero dovuto specificare sulla base di quali elementi emergenti dalla sentenza penale potesse ritenersi dimostrata la esistenza dell'operazione oggetto della fattura in contestazione.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. I giudici di appello, pur avendo escluso, alla luce dell'art. 654 c.p.c., l'efficacia vincolante nel processo tributario del giudicato penale, si sono limitati a richiamare le conclusioni della sentenza pronunciata dal giudice penale e non hanno dato conto dei singoli elementi rilevanti ai fini del giudizio, nè dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione di infondatezza dell'accertamento operato dall'Ufficio.
Nella sentenza impugnata, infatti, si afferma che il giudice penale ha accertato che la prestazione è stata realmente effettuata e che la S. O. Italiana s.r.l. è estranea alle vicende illecite riconducibili alla S. s.r.l. ed alla sua consociata Si. s.r.l., ma non si spiega sulla base di quali specifici elementi evidenziati dal giudice penale si sia ritenuto che la fattura in contestazione si riferisse ad una operazione realmente esistente, tenuto conto che il giudice penale, come emerge dalla lettura della sentenza trascritta nel ricorso per cassazione, ha evidenziato che le società S. s.r.l. e Si. s.r.l. erano state costituite allo scopo specifico di consentire ai professionisti che operavano nel settore dell'impiantistica di lucrare maggiori guadagni per lo svolgimento di queste attività e che la Si. s.r.l., alla quale venivano versati gli importi sostenuti dalle singole imprese che si erano avvalse di quei professionisti, emetteva le relative fatture, ma, al fine di coprire una parte del versamento non contabilizzato, faceva ricorso a false fatture di acquisto, spesso emesse dalla S. s.r.l., creando costi fittizi capaci di giustificare le uscite non contabilizzate.
La motivazione resa dalla Commissione regionale risulta, quindi, insufficiente, in quanto il giudice di merito può liberamente valutare le risultanze del processo penale, ma è comunque tenuto a porle a confronto con le presunzioni gravi, precise e concordanti offerte dall'Amministrazione finanziaria, al fine di verificare se gli elementi di prova desumibili dalla sentenza penale siano concludenti e idonei a superare gli elementi presuntivi contrari.
3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per il riesame in relazione alle censure accolte, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019
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