Cassazione, sentenza n. 3421 del 06/02/2019

Sentenza n. 3421 del 06/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3421
Data
06/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio concerneva un accertamento ICI fondato sulla qualificazione edificatoria attribuita dal piano regolatore comunale a un terreno, confermato nei due gradi di merito. La Cassazione ha affermato che, ai fini della qualificazione fiscale dell’area, le previsioni comunali devono essere integrate con quelle del piano paesaggistico regionale, sovraordinato secondo la disciplina richiamata nella pronuncia. Poiché la CTR non aveva esaminato tale piano, la sentenza è stata cassata con rinvio per i necessari accertamenti e le conseguenti valutazioni.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI per l'anno 2006 riguardante un terreno di proprietà del contribuente in località (OMISSIS) cui il Comune attribuiva la qualità di area edificabile.

Il ricorso era respinto in primo grado ritenendo il giudicante, sulla base della posizione espressa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 25506 del 2006, che l'edificabilità di un'area era espressa dalla sua inclusione con tale qualità nel P.R.G. e che i valori attribuiti dal Comune trovavano fondamento in una stima sintetico comparativa approvata con delibera non impugnata dal contribuente e pertanto divenuta definitiva.

L'appello del contribuente era respinto con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente stesso propone ricorso per cassazione con cinque motivi. Resiste il Comune di Gaeta con controricorso.

Motivi della decisione

1. Dei motivi proposti a sostegno del ricorso assume carattere assorbente il quinto, formulato sub E), con il quale la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. n. 24 del 1998, art. 27, il quale stabilisce che le indicazioni del piano paesaggistico regionale prevalgono sulle previsioni dei piani regolatori comunali, sicchè il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 25506 del 2006 non potrebbe fornire adeguato supporto argomentativo alla sentenza impugnata.

2. La censura è fondata sulla base dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui: "In tema di ICI, per la qualificazione di un'area come edificabile ai fini tributari, le disposizioni dei piani regolatori comunali devono essere integrate con quelle dei piani paesaggistici regionali, strumento sovraordinato rispetto a quello comunale, ai sensi della L.R. Lazio 6 luglio 1998, n. 24, art. 27, recepito dalla legislazione nazionale con il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 145 (codice dei beni culturali e del paesaggio)" (Cass. n. 15726 del 2014).

3. Pertanto il ricorso deve essere accolto in relazione al quinto motivo perchè la sentenza impugnata ha omesso di considerare la situazione alla luce del piano paesaggistico regionale e devono esser svolti gli opportuni accertamenti sul punto e le conseguenti valutazioni da parte del giudice del merito.

4. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, assorbita ogni altra questione, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al quinto motivo, assorbita ogni altra questione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019

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