Cassazione, sentenza n. 3427 del 06/02/2019
Sentenza n. 3427 del 06/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3427
- Data
- 06/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’imposta sostitutiva versata per una prima rivalutazione di partecipazioni sociali, dopo aver ripetuto la procedura sulla base di una nuova perizia; i giudici di merito avevano riconosciuto il diritto alla restituzione. L’Agenzia contestava l’adeguatezza della motivazione sulla titolarità della partecipazione, ma la Cassazione ritiene che la CTR abbia indicato disciplina, documentazione e pagamenti posti a fondamento della decisione, riconoscendo implicitamente la qualità di socio. Poiché la censura mirava a un nuovo esame dei fatti, il ricorso è rigettato e l’Agenzia è condannata alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle Entrate con unico motivo ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 249/09/11, depositata il 15.11.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la quale, confermando la pronuncia del giudice di primo grado, era riconosciuto in favore di L.G.C. il diritto al rimborso di versamenti eseguiti dal contribuente ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 5.
Ha rappresentato che il L. aveva inteso avvalersi del procedimento di rivalutazione delle proprie quote di partecipazione nella D. s.r.l. ai sensi della normativa introdotta della L. n. 448 del 2001, come integrata e modificata da successiva normativa, con versamento di due rate in data 30.09.2004 e 26.06.2006, ciascuna dell'importo di Euro 13.333,33. Avendo poi provveduto ad una nuova valutazione della quota in forza della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 91, sulla base di una nuova perizia di stima e rideterminazione del valore complessivo del patrimonio sociale, pari ad Euro 11.090.000,00, aveva versato in data 30.06.2006 la prima rata della nuova procedura, dell'importo di Euro 36.966,00. Aveva quindi chiesto il rimborso di Euro 27.066,66 corrispondenti alle due precedenti rate, oltre agli interessi nella misura del 3%. A questa istanza l'Amministrazione non dava risposta, perfezionandosi il silenzio-rifiuto, avverso il quale il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Questa accoglieva il ricorso con sentenza n. 108/13/2009. All'appello proposto dall'Ufficio era seguita la pronuncia oggetto del presente giudizio, che rigettava l'impugnazione, affermando che il contribuente aveva correttamente richiesto ii rimborso, corredato di documentazione ritenuta pertinente e sufficiente.
L'Agenzia con l'unico motivo si duole della insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con specifico riferimento al possesso da parte del L., contestato dall'Ufficio, della qualifica di socio con partecipazione del 25% nella D. s.r.l..
Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza con ogni conseguente pronuncia. Il controricorrente si è costituito contestando il motivo di ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 17 gennaio 2019, dopo la discussione, il PG e le parti hanno concluso e la causa è stata riservata per la decisione.
Il P.G. ha anche depositato memoria nei termini di legge.
Motivi della decisione
L'Agenzia ha lamentato il vizio motivazionale perchè il giudice regionale, pur investito delle contestazioni sulla prova della partecipazione sociale del L., oltre che sulle altre ragioni a supporto dell'appello, non avrebbe dedicato alcuna attenzione alla questione.
La sentenza così motiva: "…l'istanza di rimborso del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, avanzata dal contribuente vada accolta atteso che, contrariamente all'assunto dell'Ufficio, il ricorrente ha fornito prova documentale legittimante la richiesta di rimborso attraverso la (produzione) delle dichiarazioni dei redditi, della somma di Euro 27.066,66 versata, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in relazione alla determinazione del valore delle quote sociali dallo steso possedute, alla data dell'1/07/2003, nella società D. s.r.l., ai sensi della L. 28/12/2001, n. 448, art. 5 e successive modificazioni ed integrazioni. A ciò sul punto va precisato che il ricorrente sostiene che la società si è avvalsa delle nuove disposizioni sulla rivalutazione del patrimonio netto precedente ad una nuova valutazione rivalutazione delle stesse quote possedute (copie n. 4 allegate al ricorso introduttivo in atti Relazione di Stima), quote possedute alla data dell'1/1/2005 versando la prima rata di Euro 36.966,67 e, in osservanza di quanto disposto dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate al riguardo, aveva chiesto il rimborso che si riferiva all'imposta sostitutiva versata in occasione della prima rivalutazione. Ciò posto sottolinea questo Collegio Regionale che come correttamente hanno affermato i Giudici di primo grado e condiviso in questa sede, è appena il caso di ricordare che le Circolari suddette del 9/5/2003 n. 27, del 4/8/2004 n. 35, del 22/4/2005 n. 16, emanate dalla Amministrazione Finanziaria prevedono che qualora il contribuente ritenga opportuno procedere ad una nuova rivalutazione delle partecipazioni in essere può ripetere il procedimento relativo alla valutazione delle partecipazioni e versare la relativa imposta sostitutiva chiedendo nel contempo il rimborso dell'imposta precedentemente versata.". E, proseguendo nello sviluppo della motivazione, la Commissione, dopo aver ribadito che il contribuente ciò ha fatto allegando la opportuna documentazione, afferma che "Con tale documentazione, il L., ha correttamente provato l'avvenuto pagamento della somma di cui richiedeva il rimborso, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 e segnatamente detta prova si concretizzava dalla copia del Mod. F/24 del 30/9//2004; e copia del Mod. F 24 26/6/2006 ed infine copia del Modello del 30/6//06.".
In materia di vizio di motivazione questa Corte ha affermato che la sua deduzione non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cfr. Cass., ord. n. 12967/2018; 19547/2017; 17477/2007).
Ebbene, nel caso che ci occupa, a parte che risulta contraddittorio quando non incomprensibile porre in discussione la qualità di socio del L. per poi negare il rimborso di versamenti, mai contestati dall'Ufficio nella loro materialità, che sarebbero stati eseguiti a questo punto senza causa, in ogni caso la motivazione della sentenza è sufficiente e completa. Richiama la disciplina, elenca dettagliatamente le allegazioni documentali comprovanti i versamenti, invoca l'interpretazione che nelle Circolari viene offerta quale presupposto per la richiesta del rimborso. Il tenore della motivazione palesa anzi una implicito riconoscimento della posizione di socio del L., costituendo peraltro principio consolidato che con la motivazione il giudice non è obbligato a rispondere ad ogni osservazione e contestazione sollevata, essendo invece necessario e sufficiente spiegare l'iter logico e individuare i supporti probatori che si ritengono atti a supportare le ragioni della decisione. Ciò che la sentenza rispetta pienamente con logica inappuntabile e consequenziale.
Le diverse conclusioni cui aspira l'Agenzia sono volte ad una diversa ricostruzione dei fatti che implicherebbe un riesame del tutto inammissibile perchè riservato al giudice di merito ed inibito al giudice di legittimità.
In conclusione il ricorso va rigettato e all'esito del giudizio deve seguire la soccombenza della ricorrente nelle spese di causa, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia a rifondere alla controricorrente le spese di causa, che si liquidano in Euro 2.800,00 per competenze ed Euro 200,00 per spese, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

