Cassazione, ordinanza n. 11989 del 30/04/2026

Processo tributario - Giudizio di ottemperanza

Tipologia
Sentenza
Numero
11989
Data
30/04/2026
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudice dell’ottemperanza aveva chiuso il procedimento nonostante residuasse una parte del rimborso riconosciuto con giudicato, richiamando l’incapienza dei fondi stanziati; il contribuente contestava la parziale esecuzione. La Cassazione ha chiarito che l’ottemperanza tributaria deve dare concreta attuazione al comando giudiziale, svolgendo anche gli accertamenti necessari, e che la carenza momentanea delle risorse non estingue il diritto sostanziale né consente di rinviarne indefinitamente la soddisfazione. Ha accolto il ricorso, cassato l’ordinanza e rinviato al giudice tributario regionale affinché prosegua l’attuazione e regoli le spese.

Massima

E' escluso che il giudizio di ottemperanza abbia una natura soltanto attuativa di un pregresso comando giudiziale, sostanzialmente corrispondente al contenuto del giudizio di esecuzione. Infatti, il medesimo, e in particolare il giudizio di ottemperanza tributario, ha una peculiare natura attuativa, differenziandosi dal corrispondente giudizio esecutivo civile perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza. Inoltre, l'eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento dell'effettiva attuazione, delle risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, n. 190 e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, il rimborso ai sensi della medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l'ha integrata, non determina l'estinzione del diritto sostanziale del contribuente e, quindi, non preclude definitivamente, né procrastina sine die, la sua attuazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso per ottemperanza depositato il 7 dicembre 2018 A.A. – premesso di essere creditore nei confronti dell'Agenzia delle entrate dell'importo di Euro 15.576,49 in forza della sentenza della C.t.r. Sicilia n. 2269/2016 (passata in giudicato a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 29290/2017 ) – adiva la C.t.r. affinché la stessa emettesse i provvedimenti necessari per la sua attuazione.

Il Giudice dell'ottemperanza, con sentenza n. 3624/2019, accoglieva il ricorso ed affermava che la C.t.r. era tenuta a dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento integrale della somma ivi accertata, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e, all'uopo, nominava un Commissario ad acta.

Il ricorrente, sul presupposto che il comando giudiziale fosse stato adempiuto solo parzialmente, non avendo ricevuto il pagamento integrale, si rivolgeva nuovamente alla C.t.r. in sede di ottemperanza.

Quest'ultima, con l'ordinanza in epigrafe, pur dando atto che vi era un debito residuo dell'Amministrazione di Euro 425,04, dichiarava chiuso il procedimento. Rilevava, infatti, che dalla certificazione del MEF risultava la sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati con oggettiva impossibilità di corrispondere il residuo e gli interessi e che, pertanto, il mandato conferito al commissario ad acta non poteva completarsi.

Avverso detta ordinanza il contribuente ricorre per cassazione, nei confronti dell'Agenzia delle entrate che non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell' art. 70 , comma 8, D.Lgs. n. 546 del 1992 in quanto l'ordinanza si pone in contrasto con il titolo e la statuizione di ottemperanza.

In particolare, censura l'ordinanza per aver chiuso il procedimento, pur avendo riscontrato la sola parziale esecuzione della sentenza da ottemperare, ritenendo che l'esaurimento dei fondi legittimasse la negazione del diritto al rimborso totale, contrariamente a quanto precedentemente sancito con la sentenza che aveva pronunciato sul primo ricorso in ottemperanza.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità dell'ordinanza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell' art. 70 D.Lgs. n.546 del 1992 e dell' art. 1 , comma 665, legge n. 190 del 2014 (come modificato dall' art. 16-octies del D.L. n. 91 del 2017 e poi dall' art. 29 del D.L. n. 162 del 2019 , ed integrato dal citato provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017).

Si duole dell'omesso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il dictum della sentenza da ottemperare, con riferimento alla questione dei limiti del rimborso, la quale, invece, avrebbe dovuto essere affrontata proprio in sede di attuazione del comando giudiziale.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

3.1. Decidendo sul primo ricorso in ottemperanza la C.t.r. della Sicilia, con la ordinanza n 3624/2019 aveva già statuito il diritto del contribuente, in ragione del giudicato favorevole formatosi sull'istanza di rimborso, ad ottenere l'integrale restituzione delle somme ivi indicate, non potendosi ritenere che l'Amministrazione vi avesse adempiuto solo con il pagamento della metà delle somme. Ciononostante, con la successiva ordinanza qui impugnata, ha ritenuto di chiudere il procedimento di ottemperanza, nonostante non vi fosse stato il pagamento integrale, così, di fatto, revocando parzialmente la precedente statuizione.

3.2. Questa Corte ha già escluso che il giudizio di ottemperanza abbia una natura esclusivamente attuativa di un pregresso comando giudiziale, sostanzialmente corrispondente al contenuto del giudizio di esecuzione. Si è chiarito, infatti, che il medesimo, e in particolare il giudizio di ottemperanza tributario, ha una "peculiare natura attuativa", differenziandosi dal corrispondente giudizio esecutivo civile "perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo…, compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza" (così, Cass. n. 14962/2025 , Cass. n. 669/2025 e Cass n. 16569/2019 ; in precedenza si vedano anche Cass. n. 646/2012 ; Cass. n. 20202/2010 ; Cass. n. 4126/2004 ).

3.3. La prima ordinanza resa in sede di ottemperanza aveva già dato attuazione al comando giudiziale, statuendo il diritto del contribuente alla restituzione integrale delle somme accertate con sentenza passata in giudicato; tale statuizione, come pure chiarito da questa Corte, è connotata da quel carattere di immutabilità del caso deciso che sintetizza il precetto affermato dall' art. 2909 c.c., secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato "fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa" (cfr. Cass. n. 14962/2025 ).

3.4. Sotto altro profilo, questa Corte ha già chiarito che l'eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento dell'effettiva attuazione, delle risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all' art. 1 , comma 665, legge n. 190 del 2014 , n. 190 (come, da ultimo, modificato dal D.L. n. 162 del 2019 ) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, il rimborso ai sensi della medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l'ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l'estinzione del diritto sostanziale del contribuente e, quindi, non preclude definitivamente, né procrastina sine die, la sua attuazione. Ciò deve avvenire con gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione e, dunque, del commissario nominato dal giudice dell'ottemperanza, che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo dell'intervento sostitutivo. Si è aggiunto che l'Agenzia delle entrate, ed in sostituzione di quest'ultima il commissario ad acta, allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all'emanazione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all' art. 14 , comma 2, D.L., n. 669 del 1996 convertito dalla legge n. 30 del 1997 (ed integrato dai D.M. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell'ordine di pagamento), con il quale l'Amministrazione dello Stato può disporre il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere (Banca d'Italia), al quale chiede di effettuare il pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento dell'anticipazione ( Cass. n. 16289/2022 )

In conclusione, il ricorso va accolto, e l'ordinanza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, l'8 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2026.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.