Cassazione, sentenza n. 5579 del 26/02/2019

Sentenza n. 5579 del 26/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
5579
Data
26/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio concerneva un contributo statale che la CTR aveva considerato sopravvenienza attiva imponibile ai fini IRPEG e IRAP per il 1999; la contribuente contestava tale qualificazione, richiamando anche la sua iscrizione nello stato patrimoniale. La Cassazione non decide la questione sostanziale, poiché, dopo la sospensione collegata alla domanda di definizione agevolata e al pagamento della prima rata, non risultava presentata entro il 31 dicembre 2018 l’istanza di trattazione richiesta. Il processo è pertanto dichiarato estinto, con spese a carico di chi le aveva anticipate.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La Commissione tributaria regionale per la Calabria in Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto l'opposizione proposta dalla Società Petrolifera G. s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo a IRPEG e IRAP per l'anno 1999.

2. Ha rilevato il giudice di appello che il contributo statale concesso alla società ai sensi della L. n. 488 del 1992, andava qualificato come sopravvenienza attiva e, come tale, era soggetto a tassazione.

3. Per la cassazione della citata sentenza la Società Petrolifera G. s.r.l. ha proposto ricorso con tre motivi; l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

4. Con istanza del 5 ottobre 2017, la ricorrente ha chiesto che il processo venga sospeso ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito dalla L. n. 96 del 2017.

Motivi della decisione

1. Il ricorso lamenta:

a) Primo motivo: "Omessa e insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" deducendo che la sentenza avrebbe omesso di considerare il fatto storico dell'avvenuta iscrizione nel bilancio del contributo per cui è causa, quale posta dello stato patrimoniale, di talchè rilevante diviene la valutazione della natura provvisoria dell'elargizione, con conseguente esclusione della tassabilità, come la pronuncia avrebbe omesso di rilevare.

b) Secondo motivo: "Omessa e insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" deducendo che la sentenza avrebbe omesso di considerare il fatto dell'avvenuto appostamento in bilancio del contributo nello stato patrimoniale della società, con conseguente omissione di qualificazione del predetto fatto ai fini della tassabilità del relativo importo e invece l'avvenuta qualificazione del contributo come "a fondo perduto" senza alcuna disamina della disciplina applicabile al caso concreto.

c) Terzo motivo: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, comma 3, lett. b), in relazione alla L. n. 488 del 1992, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" deducendo l'omessa valutazione da parte della sentenza impugnata della normativa di riferimento, con particolare riguardo alla possibilità di considerare il contributo ex lege 488, come sopravvenienza attiva.

2. L'Agenzia delle Entrate argomenta nel controricorso l'infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto.

3. La Corte rileva che il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della sola prima rata dell'importo liquidato in applicazione del beneficio. Ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l'estinzione del giudizio. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del cit. art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2019

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