Cassazione, sentenza n. 5915 del 28/02/2019

Sentenza n. 5915 del 28/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
5915
Data
28/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contenzioso riuniva numerosi atti di revisione doganale, sanzioni e cartelle relativi alla classificazione di componenti “sprocket” e “idler”, con contestazioni estese anche a soggetti indicati come responsabili solidali. La CTR aveva ritenuto corretta la voce doganale fondata sulla funzione di trasmissione del movimento, ma senza spiegare l’iter logico, confrontarsi con le risultanze tecniche o chiarire il richiamo a un’informazione tariffaria. La Cassazione ha giudicato la motivazione meramente assertiva e inferiore al minimo costituzionale; accolto il primo motivo dei ricorsi e assorbiti gli altri, ha cassato con rinvio alla CTR ligure.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

U. Spa impugnava l'avviso di rettifica emesso dall'Agenzia delle dogane con cui, in esito alla revisione dell'accertamento delle dichiarazioni doganali di importazione IM/4 n. (OMISSIS) del 15/11/2007, la merce – costituita da "sprocket" e "idler", unitariamente dichiarata con la sottovoce NC 8431 49 80 e, quindi, in esenzione di dazio – era classificata, rispettivamente, nelle voci NC 8483 90 81 90 e NC 8483 50 20 90, con dazio al 2,7% attese le caratteristiche funzionali dei beni, e recuperava le maggiori somme dovute irrogando le conseguenti sanzioni.

Analoghi ricorsi venivano proposti avverso, rispettivamente, 9 e 75 ulteriori atti di revisione, impugnazione che, per 77 di questi, era proposta anche dal C. La Spezia, mentre per i restanti 7 dal C. Alto Tirreno, indicati negli atti come responsabili solidali.

I contribuenti, in particolare, contestavano la pretesa dell'Ufficio sostenendo che i prodotti importati erano destinati esclusivamente alle macchine di movimento terra.

La Commissione provinciale di La Spezia, riuniti tutti i ricorsi, li accoglieva con sentenza n. 49/09.

Con separato ricorso, U. Spa proponeva altresì impugnazione avverso 45 conseguenti atti di contestazione ed irrogazione di sanzioni, che veniva accolta dal giudice di primo grado con sentenza n. 92/10.

Ulteriore ricorso, infine, era proposto dalla contribuente avverso due cartelle esattoriali emesse in relazione ad ulteriori 30 atti di contestazione di sanzioni, deducendone l'illegittimità per l'omessa notifica degli atti presupposti. L'impugnazione era respinta dalla Commissione provinciale di La Spezia con sentenza n. 39/10.

Le impugnazioni avverso le decisioni di primo grado venivano riunite dal giudice d'appello, il quale, in riforma delle sentenze n. 49/09 e n. 92/10 e in conferma della sentenza n. 39/10, rigettava tutte le impugnazioni dei contribuenti.

U. Spa ricorre per cassazione con undici motivi, mentre C. La Spezia Srl e C. Alto Tirreno Srl deducono, rispettivamente con separati ed autonomi ricorsi, otto e cinque motivi di doglianza. L'Agenzia delle entrate resiste con separati controricorsi.

U. Spa deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Occorre premettere che i motivi di ricorso sono stati ripartiti secondo oggetti tendenzialmente omogenei, riferibili ai differenti originari contenziosi (avvisi di accertamento, sanzioni, cartelle).

In particolare, i primi cinque motivi dei tre ricorsi – tutti di identico contenuto tra loro e, quindi, unitariamente scrutinabili – si riferiscono agli avvisi di rettifica; i motivi dal sesto all'ottavo del ricorso principale e di quello proposto da C. La Spezia Srl – di identico contenuto – riguardano gli atti di contestazione; gli ultimi tre motivi del ricorso principale le cartelle esattoriali.

2. Il primo motivo del ricorso principale – e il primo dei due incidentali – denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, per difetto assoluto di motivazione.

2.1. Il motivo è fondato, con assorbimento delle restanti doglianze.

2.2. I ricorrenti, infatti, deducono che la CTR "si è limitata ad aderire acriticamente alle argomentazioni sostenute dall'Agenzia" concludendo apoditticamente che "funzione di entrambi i prodotti importati sarebbe quella di "permettere il movimento del cingolo"", neppure tenendo conto delle ITV rilasciate dall'Amministrazione doganale relative a prodotti analoghi, nè alle perizie tecniche prodotte in giudizio, non comprendendosi l'iter logico seguito dal giudice.

2.3. La motivazione della sentenza, invero, dopo aver premesso che "indipendentemente dal termine utilizzato per l'indicazione dell'articolo, e quindi dalla sua traduzione, ciò che rileva ai fini della individuazione della voce doganale corrispondente, è la natura e la funzione dell'articolo" ha statuito, con riguardo all'articolo "idler", che "la stessa risulta essere quella di permettere il movimento del cingolo, così come indicato nell'ITV (OMISSIS) e quindi all'articolo risulta essere stato correttamente attribuita la v.d. 8483".

Analogamente quanto all'articolo "sprocket" poichè mediante questo "il movimento viene trasmesso al cingolo anche se non a mezzo di altri elementi dentati o di catena articolata".

2.4. Tali affermazioni, peraltro, sono meramente apodittiche, in alcun modo essendo stato chiarito le ragioni per cui detti articoli svolgevano l'essenziale funzione di permettere la trasmissione del movimento, sì da essere correttamente qualificabili come oggetto autonomo, da ricondurre, al di là della destinazione "alle macchine di movimentazione terra", ad una specifica voce doganale in applicazione delle Regole Generali di interpretazione della NC e delle note pertinenti per le parti di macchinari.

E' poi incomprensibile il riferimento operato in motivazione alla ITV (OMISSIS), di cui è sconosciuto il contenuto, ossia se questo debba essere cripticamente inteso, in ipotesi, a specifico sostegno probatorio delle affermazioni sopra esposte, assolva ad una mera generica funzione descrittiva o, ancora, rilevi per altre tipologie di beni, cui la CTR ritiene di associare gli articoli in giudizio.

2.5. Si tratta, dunque, di una motivazione che si pone al di sotto del "minimo costituzionale" poichè si traduce in enunciati meramente assertivi, che, tra l'altro, neppure si confrontano con le risultanze probatorie in atti.

3. In accoglimento del primo motivo dei ricorsi, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente, in diversa composizione, per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019 Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2019

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