Cassazione, sentenza n. 6817 del 08/03/2019
Sentenza n. 6817 del 08/03/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6817
- Data
- 08/03/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un medico aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata, negato dai giudici di merito sul rilievo che compensi e spese dimostrassero l’esistenza di un’autonoma organizzazione eccedente il minimo indispensabile. La Cassazione afferma che l’ammontare elevato di ricavi, compensi e costi, anche strumentali, non integra da solo il presupposto impositivo, potendo dipendere dal valore personale dell’attività o da spese non produttive; neppure l’eventuale uso di più strutture è automaticamente decisivo. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CTR affinché riesamini concretamente l’organizzazione professionale.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Il sig. C.P.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza della CTR Veneto Sezione staccata di Verona n. 119/21/12 depositata il 18.12.2012. Il contribuente aveva proposto istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP dal 1998 al 2002 senza esito in quanto su di essa si era formato il silenzio rifiuto, avverso al quale aveva proposto ricorso alla CTP di Verona, che lo rigettava. Appellava pertanto tale decisione, ma la CTR rigettava il gravame con la sentenza impugnata in questa sede.
A fondamento del ricorso deduceva quattro motivi. Con il primo rilevava, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa la sussistenza di un'autonoma organizzazione nell'esercizio della professione di medico in misura superiore al minimo indispensabile. Con il secondo vizio di motivazione sotto l'ulteriore profilo della sua illogicità e incongruenza. Con gli altri due lamentava falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Quanto al primo motivo va rilevato che, nella sentenza appellata, tra l'altro si legge: "l'appellante non ha fornito elementi di prova in grado di comprovare l'assenza di autonoma organizzazione nello svolgimento della sua attività: la documentazione prodotta infatti non appare in grado di confortare l'assunto che l'attività si sia svolta in modo tale da non integrare i presupposti per l'assoggettamento all'IRAP, tenuto conto dell'entità dei compensi e delle spese sostenute…".
La motivazione assume, dunque, come elemento di rilevante sintomaticità l'entità dei compensi e delle spese sostenute.
Tali indicatori sono ritenuti in sè sufficienti ad affermare la sussistenza di un'autonoma organizzazione avente contenuti in misura superiore al minimo indispensabile.
Al riguardo va, per contro, confermata la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale il principio dell'assoggettabilità ad IRAP non può essere desunta dal valore dei compensi e dei costi e dal reciproco rapporto percentuale atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore specifico dell'attività esercitata e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazioni per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), costituendo, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'aspetto organizzativo. In altri termini, in tema di IRAP, l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano, di per sè, il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione (ex multis Cass. Sez. 6-5 n. 8728 del 10.04.2018 e Cass. Sez.5 n. 27898 del 31.10.2018).
La commissione territoriale si discosta da tale giurisprudenza assumendo proprio i suddetti elementi come in sè decisivi, per desumerne la sussistenza del presupposto del tributo.
Peraltro, "compensi" e "spese" sono ritenuti, pur senza che ne sia specificata l'entità, ugualmente indicativi dell'esistenza di un'organizzazione non solo autonoma, ma anche eccedente il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività professionale.
La decisione si è quindi basata su una motivazione che non consente di comprendere quale aspetto e quali dotazioni strumentali dell'organizzazione la renderebbero secondo l'id quod plerumque accidit esorbitante rispetto all'essenziale per consentire al dott. C. di svolgere la professione medica.
Il ricorrente ha dedotto di aver esercitato, nel periodo considerato, la sua attività presso una casa di cura, utilizzandone attrezzature e locali per i quali corrispondeva un canone. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di smentire tale prospettazione deducendo che il contribuente aveva utilizzato nello stesso periodo anche un ambulatorio di sua proprietà sito in (OMISSIS). Circostanza, però, soltanto allegata, priva di ogni supporto fattuale. Nè l'Amministrazione, nel suo controricorso, vi ha più fatto alcuno specifico cenno.
Peraltro, anche l'eventuale utilizzo di due strutture da parte di un professionista per svolgere la sua attività non è di per sè decisivo, ai fini di desumerne automaticamente il superamento del minimo indispensabile al suo esercizio. Va infatti ribadito che lo svolgimento dell'attività professionale presso due o più strutture materiali non è sufficiente a configurare un'autonoma organizzazione integrante il requisito impositivo, se tali strutture siano semplicemente strumentali ad un migliore e più comodo espletamento dell'attività (veggasi Cass. 6-5, Ordinanza n. 26651 del 22/12/2016), in relazione a peculiari situazioni e/o specifici bisogni territoriali (Cass. 30397/17).
Il primo motivo appare pertanto fondato.
Per quanto sopra il ricorso va accolto. La sentenza della CTR deve essere cassata con rinvio alla stessa Commissione in diversa composizione perchè, alla luce dei principi soprarichiamati, riesamini il merito della controversia e definisca le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto-Sezione di staccata di Verona in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2019
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