Cassazione, sentenza n. 10663 del 17/04/2019
Sentenza n. 10663 del 17/04/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10663
- Data
- 17/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società chiedeva il rimborso dell’accisa versata sugli oli vegetali impiegati per produrre energia elettrica, sostenendone l’esenzione perché non modificati chimicamente. La Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure dell’Amministrazione: esse non colpivano la ragione decisiva della sentenza regionale, fondata sull’accertamento che la miscela di olio greggio e acidi grassi liberi non integrasse una modificazione chimica, e sollecitavano una nuova valutazione di merito. Il ricorso è stato respinto, con conseguente conferma del diritto al rimborso riconosciuto nei gradi precedenti.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
G.E. s.r.l. impugnò il provvedimento reso dall'Agenzia delle Dogane, di diniego dell'istanza di rimborso dell'accisa versata nell'anno 2008, relativamente agli oli vegetali non modificati chimicamente utilizzati per la produzione di energia elettrica ed esenti dalla detta imposta.
Accolta l'impugnazione in primo grado, l'Agenzia delle Dogane propose appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che lo respinse, con sentenza depositata il 19 ottobre 2012, assumendo che la semplice miscelazione di acidi grassi liberi ed olio neutro non determinava una sua modifica chimica sostanziale, dovendosi quindi riconoscere il diritto della contribuente al rimborso dell'imposta indebitamente versata.
Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – già Agenzia delle Dogane – ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso G.E. s.r.l.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lamenta violazione dell'art. 2967 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., poichè il giudice di merito ha riconosciuto alla contribuente l'esenzione dal pagamento delle accise, solo perchè l'amministrazione non avrebbe dimostrato che non ne avesse diritto, senza tenere conto delle ammissioni fatte dalla medesima contribuente in relazione ai presupposti di fatto che portavano ad escludere tale diritto.
2. Con il secondo motivo assume violazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 2, comma 3, art. 3, comma 1, art. 14, comma 3, art. 21, commi 4 e 9, e punto 11 della tabella A allegata, del Reg. CEE 27/07/1987 n. 2658, dell'art. 12 preleggi, avendo la commissione tributaria regionale riconosciuto il diritto all'esenzione dall'accisa, nonostante quelli impiegati dalla contribuente per la produzione di energia elettrica non avessero le caratteristiche di oli vegetali non modificati chimicamente.
2.1. Entrambi i motivi, meritevoli di esame congiunto, sono inammissibili per le ragioni di cui si dirà.
Sono inammissibili nella parte in cui non colgono la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che si è incentrata non sulla circostanza che l'amministrazione non avesse dimostrato che la contribuente era priva del diritto all'esenzione dal pagamento dell'accisa, bensì sulla chiara affermazione che gli oli impiegati dalla predetta per la produzione di energia elettrica, in quanto non chimicamente modificati, rientravano pienamente tra i combustibili di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, tabella A allegata, punto 11.
Sono parimenti inammissibili laddove censurando la violazione di plurime violazioni di legge, in realtà intendono sottoporre a questa Corte una nuova valutazione dell'apprezzamento fatto dal giudice di merito, in ordine alla circostanza che gli oli impiegati dalla G. s.r.l. per la produzione di energia elettrica fossero "oli vegetali non modificati chimicamente" ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, tabella A, punto 11, come novellata dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 1.
In realtà, la commissione tributaria regionale, senza violare alcuna fra le disposizioni surrichiamate, ha semplicemente affermato, con un giudizio neppure censurato dalla ricorrente, che i prodotti impiegati dalla odierna controricorrente, in quanto composti da una miscela di olio greggio e di acidi grassi liberi non costituiva oli chimicamente modificati e siffatte conclusioni non possono essere rimesse in discussione in questa sede processuale.
3. Le spese seguono la soccombenza. Essendo la ricorrente principale una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l'obbligo di versare dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 29/01/2016, n. 17789).
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

