Cassazione, sentenza n. 11010 del 19/04/2019

Sentenza n. 11010 del 19/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
11010
Data
19/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La vicenda traeva origine dalla rettifica IVA fondata su documentazione extracontabile, seguita sia da ricorso per cassazione sia da revocazione; la CTR aveva accolto quest’ultima ravvisando il contrasto con un precedente giudicato sulle imposte dirette. Nel frattempo, la Cassazione aveva accolto il distinto ricorso contro la sentenza revocanda, annullandola. Poiché tale annullamento travolge anche la pronuncia resa sulla revocazione e fa venir meno l’interesse alla relativa impugnazione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e compensato le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. – B.N. ha proposto impugnazione avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione Iva del contribuente per l'anno 1994, a seguito di verifica dalla Guardia di Finanza di (OMISSIS), nel corso della quale era stata rinvenuta documentazione extracontabile che aveva consentito di ricostruire l'attività svolta e il reddito conseguito.

La Commissione tributaria provinciale di Benevento, con sentenza 9/3/2001, ha accolto il ricorso ad eccezione del recupero a tassazione di costi indetraibili per lire 3.380.000, negando il valore probatorio della documentazione acquisita.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 458/7/2012, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la stessa non fosse stata firmata da persona alla quale poteva essere riconosciuta la legittimazione a proporre appello.

La Corte di cassazione, con sentenza del 16 gennaio 2009, n. 874, ritenendo sussistente la capacità processuale attribuita all'Ufficio finanziario, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata.

A seguito di riassunzione del giudizio, la Commissione tributaria regionale, con sentenza 137/01/2012 depositata il 19 marzo 2012, ha accolto l'appello dell'amministrazione, confermando l'atto di accertamento.

Avverso quest'ultima pronuncia, B.N. ha proposto sia ricorso per cassazione – recante R.G.N. 11984/2013, affidato a quattro motivi – sia ricorso per revocazione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c.

2. – Con sentenza n. 4437/48/2014, depositata il 12 maggio 2014, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto il ricorso per revocazione proposto dal contribuente. I giudici dell'impugnazione, in particolare, hanno ritenuto ammissibile la revocazione, dando atto che la sentenza n. 137/1/12 non si fosse pronunciata sull'eccezione di giudicato, avendo il collegio ignorato il precedente tra le parti riferito alla controversia sulle imposte dirette (ancorchè tale circostanza fosse stata evidenziata dal contribuente nell'atto di riassunzione del giudizio). Riguardo al merito della vicenda, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la controversia relativa alla rettifica IVA, oggetto della sentenza n. 137/1/12 impugnata per revocazione, riguardasse gli stessi presunti maggiori ricavi di impresa imputati con l'accertamento definitivamente annullato, derivanti dallo stesso PVC della G.d.F., su cui si era pronunciata la sentenza n. 11/15/03 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 4 febbraio 2003. Essendo quest'ultima pronuncia divenuta definitiva, stante l'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato depositata agli atti processuali e non contestata dall'ufficio, la sentenza n. 137/1/12 è stata ritenuta illegittima in quanto contraria alla precedente sentenza n. 11/15/03, avente autorità di "cosa giudicata" tra le parti.

3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza di revocazione.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Questa Corte, da tempo, ha affermato il principio secondo cui, proposti contro la stessa sentenza sia il ricorso per revocazione sia il ricorso per cassazione, qualora la sentenza stessa sia annullata in accoglimento del ricorso per cassazione, diventa inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione precedentemente proposto contro la sentenza che abbia rigettato la richiesta di revocazione (Cass., Sez. U, 27 gennaio 2016, n. 1520; Cass. 12 agosto 2000, n. 10759).

La ragione di tale orientamento è data dal rilievo che la sentenza che giudica sulla domanda di revocazione è travolta dall'annullamento della sentenza revocanda.

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso per cassazione, recante R.G.N. 11984/2013, proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale 137/01/2012, depositata il 19 marzo 2012, che era stata revocata con la pronuncia n. 4437/48/2014, oggetto del presente del giudizio.

2. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 26 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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