Cassazione, sentenza n. 11410 del 30/04/2019
Contenzioso - Riscossione - Art. 4 D.L. n. 119 del 2018 - Cartella di importo fino a mille euro - Impugnazione - Cessazione della materia del contendere - Fattipsecie.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11410
- Data
- 30/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un’associazione aveva impugnato una cartella relativa al canone televisivo speciale, sostenendo che l’apparecchio fosse destinato a uso privato; i giudici di merito avevano invece ritenuto rilevante la fruizione nei locali associativi. Durante il giudizio di legittimità è sopravvenuto l’annullamento automatico dei singoli carichi fino a mille euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2010. Poiché la cartella, notificata nel 2008, aveva valore complessivo inferiore alla soglia e l’Agenzia non aveva formulato contestazioni, la Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato integralmente le spese.
Massima
Con l' art. 4 D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, c.d. decreto fiscale si prevede che i debiti , alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille Euro – comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni – risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Nel caso di specie la cartella di pagamento rientra nello "stralcio normativo" essendo stata notificata in data 12.7.2008 e il valore del procedimento complessivamente dichiarato è inferiore a mille euro.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Fatti di causa
1.- A. nazionale ha proposto ricorso alla CTP di Torino lamentando la illegittimità della cartella di pagamento dell'importo di Euro 537,12 notificata in data 12 luglio 2008, relativa all'abbonamento televisivo speciale per i canoni RAI degli anni dal 2001 al 2007. La CTP ha respinto il ricorso. Il contribuente ha proposto appello, rigettato dalla CTR del Piemonte.
2.- La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre non si è costituita Equitalia Gerit s.p.a.
3. Con ordinanza del 7 marzo 2018 la Corte, rilevato il decesso dell'avv. Umberto Cassano difensore della ricorrente, ha rinviato ad udienza pubblica il processo a garanzia del contraddittorio, con avviso alla parte ricorrente. Alla pubblica udienza del 3 aprile 2019 nessuno si è costituito per la ricorrente. E' presente l'Avvocatura dello Stato per l'Agenzia delle Entrate. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norma di legge in relazione all'art. 112 c.p.c., in quanto la CTR non si sarebbe pronunciata sui fatti decisivi di causa e cioè sul dedotto errore di ricostruzione e valutazione del fatto da parte del giudice di primo grado. Con il secondo e terzo motivo la associazione lamenta la violazione di legge con riferimento al R.D.L. n. 246 del 1938, al D.L. It. n. 458 del 1944, e della L. n. 223 del 1990, art. 27, comma 2, e l'omessa motivazione su un fatto decisivo poichè il televisore cui si riferiscono i canoni oggetto di causa è detenuto nei locali della associazione A., non aperti al pubblico e destinato ad un uso meramente privato, come qualsiasi tecnico avrebbe potuto verificare. Lamenta che la CTR non solo non ha ritenuto di verificare quanto affermato dalla ricorrente, ma non ha neppure risposto alle doglianze esposte da essa associazione.
3.- La CTR ha rigettato l'appello rilevando che l'A. svolge attività ricreativa per i suoi associati, cui sono aperti i locali ove è detenuto il televisore e che gli associati sono da considerarsi fuori dall'ambiente familiare. Pertanto, secondo la CTR, correttamente l'ente impositore ha ritenuto che si tratti di abbonamento speciale e non a uso familiare.
4.- Nel merito, si deve rilevare che nelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di Euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (D.L. n. 119 del 2018, art. 4, convertito in L. 136 del 2018, c.d. decreto fiscale). Detta norma, al comma 1, prevede che "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del D. Dirett. Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015".
La cartella in esame rientra nello stralcio, posto che è stata notificata in data 12.7.2008 e il valore del procedimento complessivamente dichiarato è di Euro 568,61 a fronte di una cartella originaria di Euro 537,72, nè sul punto l'Agenzia muove contestazioni.
Deve allora darsi atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2019
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