Cassazione, ordinanza n. 11608 del 03/05/2019

Accertamento - Invito a produrre documenti - Ommissione - Conseguenze.

Tipologia
Sentenza
Numero
11608
Data
03/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nell’accertamento sintetico IRPEF fondato su investimenti ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati, i giudici di merito avevano utilizzato estratti bancari prodotti soltanto nel processo, benché non esibiti durante il contraddittorio richiesto dall’Ufficio. La Cassazione ha affermato che l’inottemperanza all’invito determina automaticamente l’inutilizzabilità amministrativa e processuale dei documenti; la deroga opera solo se essi sono allegati al ricorso introduttivo con contestuale dichiarazione di una causa non imputabile. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR.

Massima

L'omessa esibizione dei documenti in sede di accertamento, in presenza dell'invito da parte dell'Ufficio, determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, a meno che in sede di ricorso il contribuente dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste per cause a lui non imputabili. L'invito dell'Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie assolve, infatti, alla chiara funzione di assicurare un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente al fine di evitare l'instaurazione del contenzioso e l'omissione di un riscontro da parte del contribuente va sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti in tale sede.

Massima redatta a cura del CERDEF

Testo della pronuncia

Ritenuto che:

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Basilicata, n. 556/3/17 dep. 25.7.2017, che, in controversia su impugnazione da parte di S. M. B. e M. M. – nella qualità di eredi di M. F. – di avviso di accertamento, emesso ex art. 38 d.P.R. 600/73, relativo a Irpef anno 2005, per investimenti ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati, ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado. I contribuenti si costituiscono con controricorso.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione dell'art. 32 comma 4 e art. 38 comma 6 del d.p.r. 600/73 (nella versione antecedente alle modifiche di cui al d.l. 78/10, art. 22) e dell'art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Contesta che la C.T.R. abbia considerato ammissibile la documentazione sull'estratto conto bancario per il periodo 2004/2010, prodotta solo in giudizio e non in sede di contraddittorio, in mancanza di prova da parte del contribuente sulla non volontarietà della mancata esibizione, con conseguente sua inutilizzabilità. Il motivo è fondato. Va premesso che le somme movimentate nei conti correnti bancari conservano sempre la presunzione della loro natura reddituale, se il contribuente non fornisce la prova, su di lui incombente, della natura non reddituale delle stesse, ovvero Corte di Cassazione – copia non ufficiale del legittimo loro assoggettamento a precedente prelievo fiscale (cfr. Cass. 1439/06; n. 15050/2014).

La giurisprudenza di questa Corte ha altresì chiarito che in tema di accertamento fiscale, l'invito dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, a fornire dati e notizie, assolve alla chiara funzione di assicurare un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni, mirando anche ad evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui l'eventuale omissione è sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti in quella sede. Tale inutilizzabilità consegue in modo automatico all'inottemperanza all'invito, potendo il contribuente beneficiare di una deroga solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 32, comma 5, ossia depositando in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri, e i registri non trasmessi, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa a lui non imputabile (fra le altre Cass. 16106/2018). Ha pertanto errato la CTR, avendo fondato il proprio convincimento su documentazione non prodotta in sede di contraddittorio. La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Basilicata, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Basilicata, in diversa composizione.

Roma, 6 dicembre 2018

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