Cassazione, sentenza n. 12114 del 08/05/2019

Sentenza n. 12114 del 08/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
12114
Data
08/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società consolidante contestava recuperi IRES relativi a costi per fatture da ricevere, una minusvalenza su beni mobili e spese qualificate dall’Ufficio come rappresentanza anziché pubblicità. La Cassazione conferma il primo recupero per mancanza di documentazione sulle prestazioni professionali e dichiara inammissibili le altre doglianze per omessa indicazione delle norme violate e difetto di autosufficienza. Richiamata la distinzione basata sulla finalità concretamente perseguita tra spese di rappresentanza e pubblicità, rileva che il ricorso non riproduceva gli atti necessari a verificare la prospettazione difensiva e lo rigetta.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La F. diretto spa ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 119/43/12, depositata il 19.07.2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che accoglieva parzialmente l'appello della società avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini Ires per l'anno d'imposta 2005, un imponibile pari ad Euro 591.161,00.

Ha rappresentato che la controversia traeva origine da due avvisi di accertamento a lei notificati quale società consolidante. Con i ricorsi avverso i medesimi, dei quali chiedeva la riunione a quelli promossi dalla società consolidata F. diretto Assicurazioni spa, contestava i risultati dell'accertamento in ordine a costi non riconosciuti.

Con sentenza n. 149/24/2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva per quanto di ragione l'impugnazione degli atti impositivi. La decisione era appellata da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza ora al vaglio della Corte, accoglieva parzialmente i rispettivi appelli.

La società censura la pronuncia con tre motivi.

con il primo per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè per violazione o falsa applicazione di norme ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per le erronee valutazioni del giudice d'appello in ordine al recupero di Euro 45.000,00, contabilizzate dalla contribuente come costo per fatture da ricevere;

con il secondo per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè per violazione o falsa applicazione di norme ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per le erronee valutazioni del giudice regionale in ordine al recupero a tassazione di Euro 32.430,00 contabilizzati dalla società quale minusvalenza su beni mobili;

con il terzo per infondatezza, carenza e genericità di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè per violazione o falsa applicazione di norme ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in relazione al recupero a tassazione di Euro 149.147,00, erroneamente qualificate come spese di rappresentanza e non, come preteso e a tal fine contabilizzate dalla società, come spese di pubblicità.

Ha chiesto in conclusione la cassazione della sentenza con ogni conseguente statuizione.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e in ogni caso la sua infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2019, dopo la discussione, il P.G e le parti hanno concluso e la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato.

A parte che la sua formulazione sfiora l'inammissibilità perchè invoca il vizio motivazionale e l'error iuris in iudicando senza distinguere le ragioni delle specifiche contestazioni, e a parte l'inammissibilità in ogni caso dell'invocato errore di diritto, per non indicare quale norma risulti violata, anche con riguardo alla censura prospettata sotto il profilo della motivazione carente, essa non trova condivisione.

Il giudice regionale, a fronte del costo di Euro 45.000,00 ripreso a tassazione, e per il riconoscimento del quale la contribuente invece insiste, assumendo che il predetto importo è stato legittimamente appostato tra gli accantonamenti perchè relativo a prestazioni professionali di terzi, eseguite ma non ancora pagate, ha affermato che la società "non ha prodotto nè in sede di verifica nè in questa sede contenziosa la documentazione del costo, nè, per quanto possa occorrere, lo svolgimento delle consulenze che l'avrebbero determinato". Trattasi di un accertamento di fatto, che non necessitava di alcuna ulteriore argomentazione, risultando in concreto privo di riscontri sia il rapporto professionale con terzi professionisti, sia il costo medesimo. Del tutto irrilevante, sul piano processuale, è l'affermazione della difesa della F. diretto, secondo cui l'Amministrazione aveva riconosciuto l'effettività degli accordi, sulla base dei quali i professionisti avevano fornito la prestazione. Questa affermazione resta infatti tale, perchè non è stato riprodotto in ricorso, ai fini dell'autosufficienza, il passaggio dell'atto impositivo, o dell'atto processuale in sede contenziosa, che conferma quanto asserito dalla contribuente.

In conclusione la motivazione, a fronte della totale assenza di riscontri del costo medesimo, del momento in cui tali prestazioni professionali sarebbero state eseguite e concluse, del successivo pagamento effettuato, è indenne da errori materiali o argomentazioni illogiche.

E' inammissibile il secondo motivo.

A parte le stesse considerazioni preliminari formulate per il primo motivo in ordine alla commistione del vizio motivazionale e dell'errore di diritto, esso è inammissibile per mancata indicazione di quale sia la norma violata. Questa Corte ha affermato che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., 24298/2016; 5353/2007). Nel caso di specie manca del tutto l'indicazione della norma omessa nè le argomentazioni aiutano a comprendere quale sia la suddetta norma. Peraltro, pur volendo prendere in considerazione i cd. principi contabili in materia assicurativa, la rappresentazione della regolarità contabile delle appostazioni in bilancio delle minusvalenze sono prive di ogni riscontro, non essendo indicato in alcun passaggio della pur lunga argomentazione se e in quale atto difensivo dei gradi precedenti fosse stata affermata e dimostrata la regolare appostazione della componente negativa di reddito riferita al pagamento del sinistro e la corretta contabilizzazione della componente positiva di reddito in seguito al rinvenimento della autovettura rubata all'assicurato. A fronte delle carenze appena evidenziate non si evince poi alcuna carenza motivazionale della sentenza impugnata.

Inammissibile per difetto di autosufficienza è infine anche il terzo motivo. Anche in questo caso, ribadendosi le valutazioni già espresse per i primi due motivi con riguardo alla commistione dei vizi denunciati, con il terzo la contribuente lamenta che erroneamente il giudice d'appello ha ritenuto corretta la ripresa a tassazione da parte dell'Ufficio della somma di Euro 149.147,00 qualificandola come spesa di rappresentanza e non di pubblicità, e come tale non deducibile per l'intero nell'anno d'imposta. La contribuente insiste invece nella qualificazione della medesima come costo per pubblicità.

Ai fini della distinzione tra le spese di rappresentanza e quelle di pubblicità o di sponsorizzazione, questa Corte ha reiteratamente evidenziato che le prime sono relative ad iniziative volte ad accrescere il prestigio o l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, quelle di pubblicità sono afferenti ad iniziative tendenti, in prevalenza anche se non esclusiva, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o, comunque, dell'attività svolta (Cass., ord. n. 28695 del 2017); a proposito delle spese di sponsorizzazione è stato peraltro anche sottolineato che il soggetto sponsorizzato deve avere effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass., ord. n. 14232 del 2017). Si è anche chiarito che la distinzione tra le une e le altre si riconduce agli obbiettivi perseguiti, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle aventi come scopo preminente quello di pubblicizzare prodotti, marchi e servizi dell'impresa con una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite (cfr. Cass., sent. n. 3087 del 2016, a proposito delle spese di rinfresco per l'inaugurazione di un centro commerciale, che la Corte ha escluso dalle spese pubblicitarie, non essendo provati quali prodotti o attività fossero pubblicizzati e quale fosse la diretta aspettativa di ritorno commerciale).

Ebbene, la società ha descritto nel ricorso in quale contesto le spese per vitto e alloggio sulle quali si controverte siano state sostenute, in particolare ha fatto riferimento ad uno specifico evento. Sennonchè, ai fini dell'autosufficienza, manca nel ricorso una qualunque riproduzione dell'atto processuale relativo ai pregressi gradi di giudizio, o anche solo della memoria della fase amministrativa che ha preceduto la notifica dell'atto impositivo, o ancora del passaggio della motivazione degli avvisi di accertamento in cui tali fatti ed assunti difensivi siano emersi. A margine, appare peraltro poco concludente, ai fini di una difesa persuasiva, la descrizione di un solo evento, che per quanto ben organizzato, abbia richiesto spese pari a quasi Euro 150.000,00.

Anche questo motivo non può pertanto trovare accoglimento.

In conclusione il ricorso va rigettato e all'esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali, che si liquidano in favore della Agenzia nella misura specificata in dispositivo. Deve inoltre darsi atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società alla rifusione in favore della Agenzia delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.300,00, oltre spese prenotate a debito e raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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