Cassazione, sentenza n. 12115 del 08/05/2019

Sentenza n. 12115 del 08/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
12115
Data
08/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava un accertamento di maggior reddito d’impresa derivante da anomalie nel libro inventari, deducendo in Cassazione l’omessa pronuncia sulle regole di autonomia dei periodi d’imposta e di competenza temporale dei ricavi. La Corte dichiara entrambe le censure inammissibili perché il ricorso non riproduceva con precisione gli atti dai quali risultasse che le questioni fossero state ritualmente proposte nei gradi di merito. Aggiunge che mancavano comunque riscontri oggettivi sull’effettivo anno di cessione dell’immobile richiamato dalla difesa; resta quindi ferma la decisione impugnata.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

F.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 70/11/2012, depositata l'8.10.2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che, rigettando l'appello del contribuente, aveva confermato la decisione del giudice di primo grado di parziale accoglimento dell'impugnazione dell'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione relativamente all'anno d'imposta 2005 maggiori ricavi pari ad Euro 114.278,86.

Ha rappresentato che l'atto impositivo trovava origine in una verifica nel corso della quale l'Amministrazione rilevava anomalie e incongruenze nel libro inventari 2005, così che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), era determinato un maggior reddito d'impresa.

Il contribuente, che contestava l'esito dell'accertamento, adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che con sentenza n. 310/13/2011 accoglieva parzialmente le ragioni del F..

La sentenza era impugnata da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza ora al vaglio della Corte, rigettava tanto il ricorso principale quanto quello incidentale.

Il contribuente censura la pronuncia con due motivi:

con il primo per nullità della sentenza per la mancata pronuncia del giudice regionale sulle questioni sollevate dal contribuente in ordine all'autonomia dei periodi d'imposta e alla competenza fiscale sulla tassazione delle imprese, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

con il secondo per violazione e "viziata" applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, nonchè "deficit" motivazionale e probatorio con violazione degli artt. 7 e 109, (del D.P.R. n. 917 del 1973), in merito alle medesime questioni, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, con ogni conseguente statuizione. Si è costituita l'Agenzia, che ha contestato le ragioni del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2019, dopo la discussione, il P.G e le parti hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorrente ha tempestivamente depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Il primo motivo è inammissibile. Con esso, per quanto comprensibile dalla sua formulazione, si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento a questioni che la difesa del contribuente afferma essere state proposte e sulle quali il giudice regionale non avrebbe pronunciato: in particolare in ordine alle regole sulla competenza temporale per la tassazione delle imprese.

Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, sicchè è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio, nonchè quelli, eventuali, dell'atto d'appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità siano state formulate (cfr. 11738/2016; inoltre, 19410/2015; 2771/2017).

Nel caso di specie, nella pur complessa articolazione del motivo non è dato rinvenire in quali termini la questione fosse stata sollevata sin dal primo grado, nella sua esattezza e perimetrazione. Ne consegue l'inammissibilità del motivo.

E' altrettanto inammissibile il secondo motivo, poichè l'assenza di ogni specifico riferimento all'atto processuale nel quale la questione sia stata sollevata in primo grado, e innanzitutto se sia stata ritualmente sollevata, ne impedisce l'esame. A margine, e per completezza, va evidenziato che se la questione trattata nel motivo è quella del malgoverno dei principi di imputabilità dei ricavi derivanti dalla cessione di un immobile, con riferimento all'anno d'imposta, essa si infrange nella assoluta carenza di ogni riscontro oggettivo relativo all'effettivo anno di cessione del bene, rispetto al quale era assolutamente insufficiente il richiamo ad un cd. "rogito D.", di cui non vi è alcuna ulteriore specificazione se si tratti o meno di atto notarile – per il quale risulterebbe però strana una registrazione a distanza di cinque anni – oppure di una non ben identificabile scrittura privata, priva di rilevanza ai fini temporali.

In conclusione il ricorso è inammissibile e all'esito segue la soccombenza del ricorrente nelle spese del giudizio di legittimità, nella misura specificata in dispositivo. Deve inoltre darsi atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alla rifusione in favore della Agenzia delle, spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.500,00 oltre spese prenotate a debito e raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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