Cassazione, sentenza n. 12124 del 08/05/2019

Sentenza n. 12124 del 08/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
12124
Data
08/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva negato il rimborso del credito residuo per addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica, ritenendo decorso il termine biennale previsto per le accise. La Cassazione osserva che, nel sistema di acconti mensili, conguaglio annuale e compensazione, il credito riportato nelle dichiarazioni successive si rinnova anno per anno; il termine decorre quindi dall’ultima dichiarazione nella quale il credito è confluito. L’istanza è giudicata tempestiva e il rimborso spettante: la sentenza è cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La commissione tributaria regionale della Lombardia pronunciava sentenza n. 5463/67/15, depositata il 14.12.2015, con la quale – accogliendo l'appello proposto dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – riformava la sentenza della commissione tributaria provinciale di Mantova di accoglimento del ricorso proposto da S. spa avverso diniego di rimborso del credito di Euro 18.208,31 a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica ritenendo applicabile alla fattispecie il termine di decadenza biennale T.U. Accise, ex art. 14, comma 2, (D.Lgs. n. 504 del 1995).

Per la cassazione della predetta sentenza propone ricorso – affidato ad un unico articolato motivo – la società contribuente.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Motivi della decisione

Il ricorso consta di un unico articolato motivo recante "Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, e art. 56, comma 6, nonchè degli artt. 2946, 2033 e 2041 c.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2. Non è intervenuta alcuna decadenza ostativa al rimborso delle somme per cui è causa.".

La questione concerne l'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica; la società contribuente – quale soggetto obbligato al pagamento delle accise sull'energia elettrica ceduta ai consumatori finali (e relative addizionali) – ha maturato, nel corso dell'anno 2009, un credito d'imposta per addizionale provinciale pari a complessivi Euro 32.079,04, esposto nella dichiarazione di consumo annuale presentata il 25.3.2010. Tale credito – per il disposto del T.U. Accise, art. 56, – è stato portato in compensazione dei versamenti delle somme dovute per i successivi periodi d'imposta (anni 2010 e 2011) sino a che l'addizionale de qua è stata soppressa dal D.Lgs. n. 68 del 2011, art. 18, a far tempo dall'1.1.2012. Essendo residuato un credito pari ad Euro 18.208,31, la contribuente ne ha chiesto la restituzione con istanza di rimborso del 13.3.2012 assunta a protocollo dell'ufficio di (OMISSIS) il 6.4.2012.

L'istanza è stata rigettata con provvedimento così motivato: "Vista l'istanza pervenuta in data 5.4.2012 (…..). Visto il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, secondo il quale la richiesta di rimborso delle accise indebitamente pagate deve avvenire entro due anni dalla data del pagamento e quanto previsto al punto 2) della circolare n. 48/D, "Pagamento dell'accisa e rimborsi": nel caso in cui dalla dichiarazione annuale a conguaglio risulti un credito d'imposta, il diritto al rimborso deve essere esercitato, T.U. Accise, ex art. 14, entro il termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale (….). Visto che la dichiarazione anno 2009, da cui emerge il credito, richiesto per Euro 18.208,31, è stata presentata il 25.3.2010. Ritenuta la decadenza dell'istante dalla presentabilità dell'istanza di rimborso (….). Rigetta l'istanza di rimborso formulata con nota del 13.3.2012, pervenuta in data 5.4.2012 e protocollata al n. 2936 del 6.4.2012." Il quadro normativo al quale occorre fare riferimento è il seguente.

Il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, (T.U. Accise), richiamato ed applicato nel provvedimento sopra trascritto, dispone: "L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata (….). Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento".

Il cit. T.U., art. 56, prevede che il versamento dell'addizionale deve avvenire "in rate di acconto mensili da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente", contemplandosi infine "un versamento a conguaglio da effettuarsi entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce"; lo stesso art. 56, prevede inoltre che "le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto".

Il cit. T.U., art. 55, comma 1, stabilisce che "l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'art. 53, comma 8".

E' possibile, a questo punto, rassegnare alcune prime considerazioni: la contabilità, e la gestione, del credito d'imposta sono tenute dall'amministrazione, che dell'imposta liquida la misura, secondo il sistema delle rate mensili con correlata decurtazione del credito.

Il descritto sistema di norme non contempla, tuttavia, il caso in cui il contribuente non abbia goduto della compensazione e pure abbia corrisposto tutti i ratei, oppure non abbia potuto compensare per intero il credito a ragione del fatto che la somma dei ratei era inferiore al credito vantato.

Al riguardo soccorre la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9283 del 17.4.2013, resa in controversia in tema di accise sul gas naturale, fattispecie sovrapponibile alla odierna per il profilo che interessa, costituito dal meccanismo di versamento, che è del tutto analogo a quello per cui è causa.

Si legge nella menzionata sentenza: "La società contribuente sostiene che il particolare meccanismo di pagamento in forza di acconti determinati sui consumi dei mesi precedenti e del conguaglio (…) non aveva disciplinato l'ipotesi di credito residuo maturato per avere versato acconti maggiori del dovuto, come tale non compensabile (…). Opinava, pertanto, che in tale fattispecie, verificatasi a causa della progressiva riduzione del volume di forniture, il credito prodottosi per effetto dei versamenti in acconto computati sui mesi dell'anno precedente doveva sommarsi con il nuovo credito d'imposta relativo all'anno successivo, allo stesso unendosi inscindibilmente, dando così origine ad un credito nuovo e diverso da quello dell'anno precedente, di guisa che fino a quando il rapporto tributario non si chiudeva, detto credito non poteva essere reclamato, agendo l'Agenzia delle Dogane come una banca che, all'interno di un rapporto di conto corrente, appostava le voci attive e quelle passive, determinando il saldo annuale a credito o a debito(…)." Continua la sentenza: "La censura è fondata. E' vero che ogni rapporto relativo all'imposta di consumo si conclude con una dichiarazione annuale e che con la dichiarazione annuale si realizza il fatto costitutivo rappresentato dal pagamento di indebito (…). Ma non è men vero che proprio le particolari modalità di pagamento dell'accisa in esame, incentrata sul meccanismo degli acconti calcolati sui consumi del corrispondente periodo precedente, fa sì che alla chiusura annuale di ciascun periodo si determina un nuovo saldo debitorio o creditorio che, come affermato dalla società contribuente, va a costituire un nuovo credito o debito rispetto a quelli precedentemente maturati." Secondo questo meccanismo, il credito d'imposta si rinnova anno per anno, con la conseguenza che l'istanza di rimborso avanzata dalla contribuente, odierna ricorrente, in data 13.3.2012 ed assunta a protocollo il 6.4.2012 è tempestiva poichè il credito sorto nell'anno 2009 è stato riportato – secondo il meccanismo descritto – nella dichiarazione degli anni successivi, l'ultimo dei quali (2011) è quello a cui deve farsi riferimento quale data dalla quale comincia a decorrere il termine biennale di cui al T.U. Accise, art. 14, comma 2.

Non è dunque intervenuta decadenza di sorta e alla società contribuente spetta il rimborso del credito per cui è causa.

Le ragioni poste a base della sentenza n. 9283 del 2013 sono state di recente richiamate da cass. 3051/2019: si tratta di interpretazione dalla quale si reputa di non discostarsi nel decidere la presente controversia.

L'accoglimento del motivo di ricorso laddove denuncia la violazione del T.U. Accise, art. 14, comma 2, fa sì che il resto del gravame resti assorbito.

La sentenza va cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia che – in diversa composizione – deciderà anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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