Cassazione, sentenza n. 13143 del 16/05/2019
Sentenza n. 13143 del 16/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13143
- Data
- 16/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva la rideterminazione del reddito professionale ai fini IRPEF, confermata dalla CTR dopo la riduzione operata in primo grado; contribuente e Agenzia delle Entrate denunciavano, sotto diversi profili, l’inadeguatezza della motivazione. La Cassazione ha rilevato che la decisione regionale non rendeva comprensibili le correzioni apportate né il fondamento probatorio della conferma, integrando una motivazione apparente. Ha accolto sul punto entrambi i ricorsi, dichiarato assorbite le altre questioni, cassato la sentenza e rinviato alla CTR del Lazio.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La Commissione tributaria regionale per il Lazio di Roma, sez. staccata di Latina, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ridotto ad Euro 56.929,00 l'importo del maggior reddito accertato a fini Irpef nei confronti di M.E., di professione avvocato, relativamente all'anno di imposta 2005.
2. Ha rilevato il giudice di appello che la riduzione dell'importo del maggior reddito da professione accertato, effettuata dal giudice di primo grado, doveva considerarsi del tutto legittima in quanto il relativo importo di Euro 31.770,63, ritenuto non giustificato dall'Ufficio impositore, in realtà "era stato così rideterminato dallo stesso ufficio con la memoria prodotta in data 11 novembre 2010" laddove, in relazione allo scostamento tra il dichiarato e l'ammontare degli indennizzi erogati al legale dalle compagnie assicurative per la sua attività era dimostrato dalla documentazione versata in atti.
3. Per la cassazione della citata sentenza M.E. ricorre con sei motivi; resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso contenente ricorso incidentale per due motivi.
Motivi della decisione
1) Il ricorso principale lamenta:
a) Primo motivo: "Omessa e, comunque, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", per avere la sentenza motivato per mera relazione alla sentenza di primo grado, senza dimostrare un'autonoma ragione della propria decisione in tema di ritenuta non giustificazione del versamento della somma di Euro di 31.770,63 sul conto corrente del contribuente, che all'uopo aveva specificamente controdedotto e documentato la assoluta regolarità di quanto contestato;
b) Secondo motivo: "Violazione dell'art. 12 c.p.c., in relazione al motivo di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà tra la parte motiva e la parte dispositiva" per avere la sentenza affermato di voler censurare la sentenza di primo grado, salvo poi confermarla integralmente nella parte dispositiva;
c) Terzo motivo: "Omessa pronuncia su un motivo di gravame – violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione al motivo di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè violazione di legge in riferimento alla L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3 bis, e alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, (statuto del contribuente)" per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sulle censure aventi a oggetto a loro volta l'omessa motivazione da parte del giudice di primo grado in relazione alle questioni che deducevano la violazione dei principi del contraddittorio nella fase amministrativa e la correttezza dei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria alla luce dei principi dello Statuto del contribuente.
d) Quarto motivo: "Omessa pronuncia su un motivo di gravame violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione al motivo di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè violazione di legge in riferimento alla L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4 bis," per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sulla censure avente a oggetto a sua volta l'omessa motivazione da parte del giudice di primo grado in relazione alla questione della congruità tra il dichiarato e l'accertato, in riferimento alla progressiva riduzione del reddito da lavoro autonomo.
e) Quinto motivo: "omessa pronuncia su un motivo di gravame violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione al motivo di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4," per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sulla censura avente a oggetto a sua volta l'omessa motivazione da parte del giudice di primo grado in relazione alla legittimità dell'ordine di cancellazione dal ricorso di primo grado di una frase ritenuta sconveniente.
f) Sesto motivo "Richiesta di condanna dell'Ufficio per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3 per instaurazione di lite temeraria".
2) Il ricorso incidentale lamenta:
a) Primo motivo: "Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 53 e 61, e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)," per avere la sentenza impugnata omesso totalmente di esprimere le ragioni del proprio convincimento.
b) Secondo motivo: "Omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), o, comunque, omesso esame di fatti decisivisi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (nuova formulazione)" per avere la sentenza completamente omesso di esaminare gli atti e i documenti versati nel processo sul tema della correttezza dell'accertamento, puntualmente indicati nell'appello incidentale proposto dall'Ufficio.
3) I ricorsi vanno accolti laddove congiuntamente censurano la nullità della sentenza impugnata per apparenza della motivazione. E invero la CTR ritiene di dover apportare alcune precisazioni alla sentenza di primo grado, tanto da dichiarare che quest'ultima è condivisibile nella sua "quasi totalità". Sennonchè nel prosieguo, la motivazione resa non argomenta in maniera comprensibile quali siano tali correzioni e che effetto esse abbiano sul dispositivo emesso, che è di conferma della statuizione impugnata. Invero è ben possibile che il giudice di appello confermi il dispositivo della sentenza di primo grado limitandosi a una correzione della motivazione. Ma ciò deve innanzitutto esse espressamente affermato (ciò che nella specie manca del tutto), ma deve essere poi anche coerente con il tenore delle affermazioni fatte. Nella specie la CTR sembra trarre il convincimento della correttezza della somma di Euro 31.770,63 dal contenuto di una non meglio indicata memoria prodotta dall'Erario, senza tuttavia che del contenuto di essa sia dia alcun conto al fine che ne occupa. Inoltre, alcun concreto riferimento alle prove allegate in atti suffraga l'affermazione che esse siano "più che sufficienti" a contrastare le presunzioni dell'Ufficio.
4) Tale maniera di motivare, ben lungi che corroborare per relationem la decisione di primo grado, finisce per contraddirla in maniera evidente, con un ragionamento che finisce per concretizzare il vizio di nullità nell'accezione fatta propria dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 22232 del 03/11/2016 e sent. n. 9279 del 3 aprile 2019) che hanno sintetizzato il vizio ora rilevato come connesso a pronuncia che, benchè graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
5) L'accoglimento delle censure formulate sul punto da entrambe le parti onera il giudice del rinvio di un nuovo esame dei motivi di appello rispettivamente proposti e fa considerare assorbite le ulteriori questioni che attengono al merito della questione dedotta.
6) La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, che rinnoverà il giudizio in base alle precedenti considerazioni e provvederà altresì a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione sia il ricorso principale che quello incidentale, dichiarando assorbiti gli altri motivi proposti; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2019
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