Cassazione, sentenza n. 13350 del 17/05/2019
Sentenza n. 13350 del 17/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13350
- Data
- 17/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTR di Perugia, l’Amministrazione ha comunicato che la contribuente aveva perfezionato la definizione prevista dal D.L. n. 50 del 2017 mediante pagamento integrale. La Cassazione, verificata la documentazione, ha dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese. L’estinzione non determina il contributo unificato aggiuntivo, applicabile invece alle impugnazioni dichiarate infondate, inammissibili o improcedibili.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle Entrate, ricorrente avverso la sentenza n. 207/04/12 della CTR di Perugia contro la A. srl, ha comunicato che la contribuente si è avvalsa della procedura di definizione di cui al D.L. n. 50 del 2017 (conv. con mod. nella L. n. 96 del 2017) ed ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto, come attestato anche dall'Agenzia delle entrate, con nota prodotta l'11.5.2018.
L'Avvocatura dello Stato ha, pertanto, chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Motivi della decisione
Alla luce della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di estinzione con compensazione delle spese. Va esclusa, inoltre, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 dell'8.3.2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2019
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