Cassazione, sentenza n. 14018 del 23/05/2019
Sentenza n. 14018 del 23/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14018
- Data
- 23/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il recupero di un credito d’imposta utilizzato nel 2001; la CTR, riformando la decisione favorevole di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate in contumacia del contribuente. Esaminati i fascicoli di merito, la Corte rileva che la distinta cumulativa di presentazione postale non dimostrava la notificazione dell’appello e che, pertanto, il contraddittorio non era stato ritualmente instaurato. Il ricorso è accolto e la sentenza d’appello è cassata senza rinvio, perché quel giudizio non poteva iniziare né proseguire.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La C.T.R. della Campania, con sentenza del 8.4.2008, in accoglimento del gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate e nella contumacia di C.G., riformò la sentenza di primo grado, emessa dalla C.T.P. di Napoli il 9.5.2006, con cui era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di recupero del credito d'imposta anno 2001 ai sensi della L. n. 388 del 2000, ex art. 8, indebitamente utilizzato dal C., per l'importo complessivo – compresi interessi e sanzioni – di Euro 6.038,00.
C.G., assumendo di aver avuto conoscenza della detta sentenza solo in data 7.1.2011, ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria. L'intimata non ha resistito.
Con ordinanza interlocutoria del 11.5.2016, è stata disposta l'acquisizione dei fascicoli di merito e, all'esito, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria. Con successiva ordinanza interlocutoria del 19.6.2018, è stata però rilevata la nullità della notifica del ricorso, con assegnazione di termine perentorio per nuova notifica all'Agenzia delle Entrate, presso la sede. Anche a seguito della rinnovazione, l'intimata non ha resistito. C.G. ha depositato ulteriore memoria.
Motivi della decisione
1.1 – Con il primo ed unico motivo, si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, attesa l'omessa notificazione dell'atto di appello, che dunque avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
2.1 – A seguito dell'acquisizione dei fascicoli del giudizio di merito e del loro esame, risulta confermato che, agli atti, non v'è prova della notifica dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, solo risultando la distinta cumulativa di presentazione in posta per la spedizione, con timbro di ricevuta, che ovviamente non prova alcunchè.
La sentenza impugnata è pertanto nulla, non essendovi prova della rituale instaurazione del giudizio d'appello.
3.1 -D ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto il giudizio d'appello non poteva iniziare nè proseguire.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del primo grado di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Compensa integralmente le spese del primo grado di merito e condanna l'intimata alla rifusione di quelle del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019
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