Cassazione, sentenza n. 14026 del 23/05/2019

Sentenza n. 14026 del 23/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
14026
Data
23/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguarda maggiori ricavi accertati per il 2003 e il 2004 mediante studi di settore, già ridotti dall’Amministrazione considerando parzialmente le circostanze rappresentate dal contribuente. La Cassazione rileva che la CTR aveva esaminato le giustificazioni personali, familiari e lavorative, giudicandole generiche e non concretamente collegate all’attività accertata; le censure miravano quindi a una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è rigettato e non vengono liquidate spese, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 47/2012 pubblicata il 26 giugno 2012 la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia ha confermato la sentenza n. 99717/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da N.P. avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) emessi dall'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti e con i quali era stato determinato un maggior reddito rispettivamente di Euro 18.106 per l'anno 2003 e di Euro 21.161,00 per l'anno 2004 attraverso l'imputazione di maggiori ricavi determinati mediante l'applicazione degli studi di settore. La Commissione Tributaria Regionale, richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di accertamento mediante l'applicazione degli studi di settore, ha ritenuto che gli elementi addotti dal contribuente non erano sufficienti a contrastare la presunzione semplice data da tale applicazione considerando quanto già rilevato dal giudice di primo grado secondo cui l'amministrazione aveva già tenuto conto delle motivazioni addotte dal contribuente a giustificazione dell'ammontare del proprio reddito, applicando una riduzione del 30% sui ricavi presunti per l'anno 2003, e del 50% sull'utilizzo dei macchinari in relazione all'anno 2004, e considerando anche la costante mancanza di redditività dell'impresa con un reddito, per gli anni 2003 e 2004, inferiore al livello di sussistenza minima.

Avverso tale sentenza N.P. propone ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente senza articolare difese ed al solo scopo di poter partecipare alla discussione nella pubblica udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, della L. n. 146 del 1998, art. 10 e del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, nonchè dell'art. 2729 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1 con riferimento alla dedotta violazione dei principi sulla corretta applicazione degli studi di settore sia con riguardo all'onere della prova posto a carico dell'Agenzia delle Entrate, sia con riguardo al potere di controprova concesso al contribuente.

Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ed omesso e comunque insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, del D.L. n. 331 del 1993, art. 62, sexies, comma 3, L. n. 146 del 1998, art. 10 e del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10 nonchè dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il terzo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., del R.D. n. 1368 del 1941, art. 118 e dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I tre motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto riguardano tutti la prova addotta dal contribuente per contrastare la presunzione semplice costituita dall'applicazione degli studi di settore da parte dell'amministrazione finanziaria, e che non sarebbe stata considerata dal giudice del merito. Il primo motivo affronta la questione dal punto di vista della legittimità dell'accertamento, il secondo dal punto di vista della motivazione ed il terzo da quello della legittimità della stessa motivazione.

I motivi sono infondati.

Il giudice dell'appello ha fatto corretto riferimento ai principi di diritto affermati da questa Corte in materia di applicazione degli studi di settore e, in particolare, al potere del contribuente di contrastare in sede di contraddittorio la presunzione semplice costituita dalla determinazione del reddito mediante tale sistema. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, lo stesso giudice ha comunque sinteticamente considerato le giustificazioni addotte dal contribuente, sia con riferimento ai suoi motivi personali e familiari che lo hanno costretto a ridurre l'attività negli anni considerati, sia con riferimento all'attività di agricoltore che avrebbe impegnato il contribuente negli stessi anni, ed ha considerato generiche tali motivazioni senza, cioè, un concreto riferimento all'attività imprenditoriale in relazione alla quale è stato determinato il reddito contestato. Il giudice del merito ha pure considerato quanto già affermato dal giudice di primo grado, secondo cui, in sede di contraddittorio, l'amministrazione ha tenuto parzialmente conto di quanto dedotto dal contribuente applicando una congrua riduzione al reddito risultante dall'applicazione integrale dei parametri degli studi di settore, per cui il contribuente avrebbe dovuto provare concretamente la misura in cui le sue deduzioni hanno influito sul proprio reddito, in misura maggiore di quanto già considerato dall'amministrazione.

La sentenza rende dunque percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. D'altra parte la normativa richiamata dal ricorrente non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Inoltre il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse d'ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso "sub specie" di omesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 6 marzo 2006, n. 4766).

Il ricorso va conseguentemente rigettato.

Nulla si dispone sulle spese non avendo la controricorrente Agenzia delle Entrate svolto alcuna attività difensiva nemmeno comparendo alla pubblica udienza di discussione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorrente principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019

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