Cassazione, sentenza n. 15147 del 03/06/2019

Accertamento - Richiesta documentazione - Obbligo di acquisizione documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria - Onere di comunicazione da parte del contribuente.

Tipologia
Sentenza
Numero
15147
Data
03/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva annullato un recupero IVA perché l’Agenzia delle Entrate non aveva acquisito documenti già disponibili presso l’Agenzia delle Dogane. La Cassazione afferma che l’obbligo di acquisire documentazione detenuta da un’altra amministrazione presuppone che il contribuente abbia formalmente segnalato all’Ufficio la sua esistenza e rilevanza; la mera disponibilità presso un’altra articolazione pubblica non determina un’acquisizione automatica. Poiché il giudice d’appello non aveva verificato tale preventiva comunicazione, il ricorso dell’Agenzia è accolto e la causa rinviata alla CTR per un nuovo esame.

Massima

Non sussiste alcun obbligo di acquisizione automatica della documentazione in possesso di altra amministrazione pubblica se l'Ufficio non ha formale conoscenza dell'esistenza di detta documentazione da parte del contribuente, su cui pertanto grava l'onere di informazione.

Massima redattta a cura del CERDEF

Testo della pronuncia

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento relativo al recupero di IVA per l'anno 2009 a carico della società X s.r.l.. Secondo il giudice di appello la CTP aveva correttamente annullato la pretesa, non potendosi contestare che sia l'Agenzia delle Dogane che l'Agenzia delle entrate facessero parte della stessa amministrazione finanziaria, non potendo l'autonomia delle due articolazioni eliminare la loro unitarietà. La L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 4, secondo la CTR, imponeva la cooperazione fra le diverse articolazioni dell'amministrazione, sicchè non risultando contestato che la documentazione richiesta al contribuente fosse in possesso dell'Agenzia delle dogane, la sentenza di primo grado che, aveva riconosciuto l'obbligo di acquisizione della documentazioni presso le Dogane era pienamente corretta.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La parte intimata non si è costituita.

L'Agenzia ricorrente deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 4. Secondo la ricorrente l'obbligo di acquisizione della documentazione presso distinta amministrazione, quale doveva considerarsi l'Agenzia delle dogane, avrebbe potuto profilarsi unicamente nel caso in cui il contribuente avesse formalmente comunicato l'esistenza di un contestuale controllo operato sulla parte contribuente da parte dell'Agenzia delle dogane. Peraltro, la società non avrebbe mai prodotto la documentazione richiesta, nonostante i plurimi inviti ricevuti; circostanza, quest'ultima, che, correlata a quella della conclusione della verifica presso l'Agenzia delle dogane in epoca anteriore all'emissione dell'accertamento, avrebbe dovuto condurre a ritenere che l'Amministrazione fiscale non avrebbe potuto avere conoscenza del controllo dell'Agenzia delle dogane. Conoscenza che rappresentava indiscutibilmente l'elemento necessario per ritenere sussistente l'obbligo di acquisizione.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l'amministrazione fiscale è tenuta a prendere posizione e a pronunziarsi in modo specifico e motivato su documenti in possesso della stessa, purchè sia il contribuente a dedurre che la prova di una determinata circostanza a lui favorevole emerga dalla documentazione detenuta da un'amministrazione pubblica – cfr. Cass. n. 21512/2004, Cass. n. 958/2015 -.

Orbene, la CTR ha fondato l'accoglimento del ricorso e, dunque, la violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 4, sul fatto incontestato che la documentazione richiesta alla contribuente fosse nella disponibilità dell'amministrazione doganale, tuttavia disinteressandosi totalmente dell'aspetto relativo alla conoscenza di tale circostanza da parte dell'Agenzia delle entrate, non potendosi certo ritenere che l'obbligo di acquisizione potesse scaturire senza che l'Ufficio abbia formale conoscenza della documentazione in possesso di altra amministrazione pubblica.

L'errore nel quale è dunque incorso il giudice di appello sta proprio nell'avere ritenuto sussistente l'obbligo di acquisizione della documentazione a carico dell'Agenzia delle entrate senza avere previamente ponderato che la contribuente avesse formalmente portato a conoscenza della stessa l'esistenza della documentazione presso l'Agenzia delle dogane.

Risulta infatti evidente che l'obbligo di acquisizione correlato alla previsione di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 4 ed i conseguenti effetti negativi per il fisco in caso di sua inosservanza – risulta inesigibile nell'ipotesi in cui l'amministrazione fiscale non sia messa a conoscenza dell'esistenza della documentazione che la stessa ha richiesto al contribuente e che quest'ultimo ha inoltrato presso altra articolazione pubblica, faccia la stessa capo o meno ad amministrazione che si occupano di questioni di natura fiscale.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.

Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?

L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.