Cassazione, sentenza n. 16952 del 25/06/2019
Sentenza n. 16952 del 25/06/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16952
- Data
- 25/06/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia sostanziale riguardava un accertamento IRPEF fondato sulla donazione di un terreno al figlio e sulla sua ravvicinata rivendita, qualificate dall’Ufficio come operazioni dirette a evitare la tassazione della plusvalenza; il ricorso esaminato concerneva però esclusivamente il rigetto della successiva revocazione. La Cassazione chiarisce che lo “stesso giudice” competente per la revocazione è il medesimo ufficio giudiziario, non necessariamente la stessa sezione. Rigetta quindi tale censura e dichiara inammissibili le altre, poiché rivolte contro la pretesa tributaria senza contestare la ritenuta insussistenza dell’errore revocatorio.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
A seguito della donazione di un terreno fatta da M.N. al proprio figlio, M.C., e di successiva rivendita fatta dal donatario a terzi, l'Agenzia delle entrate di Novara notificava a M.N. avviso di accertamento Irpef per l'anno 2001 e cartella di pagamento, sul presupposto che la donazione e la successiva rivendita, avvenuta a distanza di pochi mesi dalla prima (la donazione il 23 aprile 2001 e la vendita il 14 maggio 2001), realizzavano operazioni concatenate al solo fine di eludere la tassazione della plusvalenza di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b).
M.N. ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara che accoglieva il ricorso ritenendo non fondata la tesi dell'Ufficio; di diverso avviso, invece, era la Commissione Tributaria Regionale di Torino (di seguito, per brevità CTR), la quale, adita in sede di appello dall'Agenzia delle entrate, confermava la tesi dell'Ufficio e respingeva il ricorso incidentale del M..
Tale sentenza veniva impugnata per revocazione dal contribuente, impugnazione che, però, veniva rigettata dalla CTR per carenza dell'errore di fatto revocatorio.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione M.N. affidandosi a nove motivi.
L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso è stato chiamato all'odierna udienza pubblica a seguito di avviso notificato a mezzo PEC con invio telematico perfezionatosi in data 05/04/2019.
Motivi della decisione
M.N., popone nove motivi di ricorso che qui di seguito sinteticamente si riportano:
1) violazione del D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 65, perchè la sentenza di appello in sede di revocazione è stata emessa dalla sezione 29 della CTR del Piemonte e non dalla sezione 12 della CTR, sezione quest'ultima, che aveva pronunciato la sentenza di cui M. chiedeva la revocazione;
2) violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, in quanto l'elusione ipotizzata dall'Ufficio avrebbe potuto riferirsi "ad una precisa norma impositiva e non già i principi generali dell'ordinamento" (v. ricorso, pagina 2);
3) violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis ed in particolare delle disposizioni di cui al detto decreto, commi 4, 5, 6, 7;
4) violazione di norme di legge per mancanza di motivazione degli atti impositivi e della procedura prevista a tutela del contribuente, che non è stato messo in condizioni di fornire alcuna giustificazione del suo operato, in violazione del principio del contraddittorio;
5) violazione di legge perchè il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, non prevede l'ipotesi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 81 e 82, di cui alla contestazione dell'Agenzia delle entrate;
6) violazione di legge, ex art. 112 c.p.c., per aver rilevato la violazione della clausola generale antielusiva, nonostante non vi fosse cenno nell'avviso di accertamento;
7) violazione di legge, in quanto l'annualità Irpef di cui alla cessione del terreno era stata definita tramite condono ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9;
8) violazione del principio di buona fede oggettiva del contribuente di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 e del principio del contraddittorio;
9) violazione di legge per difetto assoluto di motivazione.
Tentando, dunque, di raggruppare per temi le censure proposte, mentre con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle norme sulla competenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, con i restanti motivi, dal secondo al nono, denuncia la violazione di legge della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo, in buona sostanza, la carenza di motivazione dell'atto impositivo, il mancato rispetto del principio del contraddittorio della procedura amministrativa, la contestazione di ipotesi non previste dalla legge ed infine l'avvenuta estinzione della lite per condono. Nessuna censura, dunque, è stata proposta rispetto alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso per revocazione e, quindi, rispetto alla ritenuta insussistenza dell'errore revocatorio.
Orbene, poichè in questo giudizio di legittimità è oggetto di impugnazione la sentenza, di cui in epigrafe, della CTR del Piemonte che ha ritenuto inammissibile il ricorso revocatorio (sentenza n. 68/12/2010, depositata il 2 dicembre 2010) e non, invece, la sentenza della medesima CTR, diversa sezione, che ha pronunciato sull'appello dell'Ufficio – accogliendolo – e sul ricorso incidentale del contribuente, rigettandolo (sentenza n. 58/29/09 del 09/06/2009), ne consegue che solo il primo motivo di ricorso è ammissibile, mentre i restanti sono manifestamente inammissibili.
Il primo motivo è comunque infondato. All'uopo basta richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "In tema d'impugnazione per revocazione, l'espressione "stesso giudice", di cui all'art. 398 c.p.c., comma 1, designa lo stesso ufficio giudiziario e non le stesse persone fisiche autrici della sentenza oggetto di revocazione, e neppure la stessa sezione, sicchè è ammissibile il giudizio di revocazione che si svolga dinanzi ad altra sezione, diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata, appartenente allo stesso Ufficio" (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 1554 del 28/01/2015, Rv. 634616-01; conf. Sez. L., sentenza n. 19041 del 05/09/2006, Rv. 592372 – 01).
Quanto ai motivi dal secondo al nono, l'inammissibilità è evidente solo a voler considerare che con la sentenza che qui si impugna non è stata aperta la fase rescissoria con il correlativo giudizio di merito (art. 402 c.p.c.), ma il giudizio si è chiuso per insussistenza dell'errore di cui all'art. 395 c.p.c., n. 5, senza alcuna pronuncia relativa alla pretesa delle parti. Nonostante ciò, il ricorso per cassazione del contribuente – dal secondo al nono motivo – si appunta tutto quanto su questioni che attengono alla legittimità della pretesa erariale (imposte Irpef, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37) senza aggredire minimamente la sentenza in epigrafe il cui dictum, riguarda puramente e semplicemente l'insussistenza dell'errore revocatorio.
In conclusione, rigettato il primo motivo, il ricorso va dichiarato inammissibile per la restante parte.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili i motivi dal secondo al nono. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2019
Domande frequenti
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