Cassazione, sentenza n. 18372 del 09/07/2019
Sentenza n. 18372 del 09/07/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18372
- Data
- 09/07/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un accertamento induttivo per omessa dichiarazione dei redditi 2008, fondato dall’Ufficio sulla dichiarazione dell’anno precedente, sul costo dei dipendenti e sulla redditività media del settore, ritenuto legittimo nei due gradi di merito. La Cassazione ha giudicato generiche e prive di autosufficienza le censure sulla motivazione dell’atto e sul legittimo affidamento; ha inoltre precisato che l’illeggibilità della firma non determina nullità se il firmatario resta oggettivamente identificabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 134/46/13 pubblicata il 2 aprile 2013 la Commissione Tributaria della Campania ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 761/32/11 che aveva rigettato il ricorso proposto da B.F. avverso l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate e relativo ad imposte e relative sanzioni per l'anno 2008 e conseguente all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per detto anno. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento impugnato, e corretto il sistema di determinazione induttiva del reddito operata dall'amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, del costo dei dipendenti, e dalla redditività media del settore.
B.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi.
Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.
Il ricorso è stato chiamato all'odierna pubblica udienza a seguito di avviso notificato a mezzo PEC con invio telematico perfezionatosi il 5 aprile 2019.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3; violazione o falsa applicazione di norma di diritto in specie violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, violazione del c.d. Statuto del Contribuente L. n. 212 del 2000, art. 7; violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, nullità dell'avviso di accertamento n. (OMISSIS) nullità derivata della sentenza impugnata; violazione artt. 24 e 111 Cost.. Il motivo è inammissibile in quanto non riguarda la sentenza impugnata ma riproduce la doglianza sollevata avverso l'atto impugnato con il ricorso introduttivo, mentre la sentenza ora impugnata è citata solo di riflesso e censurata sostanzialmente solo perchè confermativa della pronuncia di rigetto dell'impugnazione. La Commissione Tributaria Regionale ha succintamente motivato la legittimità dell'atto impugnato in primo grado indicando gli elementi considerati dall'Ufficio ai fini dell'accertamento del reddito della contribuente sul quale sono state calcolate le imposte evase in assenza di dichiarazione. Nulla deduce al riguardo la ricorrente in questa sede limitandosi a generiche affermazioni in relazione alla dedotta mancanza di motivazione dell'atto impugnato in primo grado.
Inoltre il motivo è privo di autosufficienza non assolvendo i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6 (Cass. 29093/18).
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3; violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ispecie violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, nullità dell'avviso di accertamento n. (OMISSIS) nullità derivata della sentenza impugnata; in particolare si lamenta la mancanza di sottoscrizione dell'atto impugnato in primo grado. Il motivo è infondato. La nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto; nel caso descritto dalla ricorrente, fra l'altro, la presenza di timbri sarebbe comunque sufficiente ad individuare l'identità del firmatario, salva la prova, a carico del destinatario dell'atto, della falsità della sottoscrizione. Il motivo è comunque inammissibile non risultando proposta la doglianza in questione nei precedenti gradi di giudizio.
Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3; violazione o falsa applicazione di norme di diritto in specie violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, che codifica il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino che trae origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.. Il motivo è inammissibile per la sua evidente genericità non operando alcun riferimento alla sentenza ora impugnata ed essendo estraneo alla ratio decidendi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 7.300,00 oltre alle spese prenotate a debito;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
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