Cassazione, sentenza n. 20359 del 26/07/2019
Sentenza n. 20359 del 26/07/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20359
- Data
- 26/07/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione contestava il rimborso IRAP riconosciuto a una società finanziaria per le quote annuali di svalutazioni di crediti verso la clientela operate prima del 2005. La Corte ha affermato che tali svalutazioni incidono subito sul valore fiscale dei ricavi e che la deduzione ripartita nei nove esercizi successivi costituisce soltanto una modalità temporale: la successiva indeducibilità non riguarda quindi i cosiddetti noni pregressi, già consolidati sotto la disciplina anteriore. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 67/34/14, depositata il 20 gennaio 2014, che ha rigettato l'appello del medesimo Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, che aveva accolto il ricorso della F. s.p.a. (già F.G., ora F. Bank s.p.a.) – società finanziaria del Gruppo Fiat – contro il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria di rigetto della sua istanza di rimborso della maggiore IRAP versata dalla società, per l'anno di imposta 2007, quale quota annuale di svalutazione dei crediti verso la clientela, operata negli esercizi precedenti al 2005 e riportata pro quota costante nei nove anni successivi.
2. La F. Capital s.p.a. si è costituita con controricorso ed ha successivamente depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo, il ricorrente Ufficio (denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3; del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6, comma 1, lett. n), ed art. 11 – bis; del D.L. n. 168 del 2004, art. 2, comma 2, convertito nella L. n. 191 del 2004; del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106, per avere il giudice d'appello ritenuto intangibile la deducibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6, comma 1, lett. n), dalla base imponibile dell'IRAP dovuta dalle banche e dalle società finanziarie, delle quote di svalutazione dei crediti verso la clientela già appostate (c.d. noni pregressi), nonostante il regime di indeducibilità sopravvenuto con il D.L. n. 168 del 2004, art. 2, comma 2, convertito nella L. n. 191 del 2004, ed applicabile dall'anno d'imposta 2005.
1.1. Il ricorso è infondato.
Infatti sulla questione si è consolidato un orientamento di legittimità, cui si intende dare seguito, per effetto del quale, per l'IRAP degli enti creditizi e finanziari, la svalutazione dei crediti alla clientela risultante dal bilancio d'esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poichè ad essa è stata data rilevanza dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106 (già art. 71), allo scopo di rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del settore ed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e se la relativa deduzione è rinviata per noni agli esercizi successivi ciò accade solo per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio: quindi, l'indeducibilità introdotta dal D.L. n. 168 del 2004, art. 2, conv. L. n. 191 del 2004, non attinge le quote di competenza degli esercizi anteriori (c.d. noni pregressi), in quanto esse sono relative a svalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci e oggetto di una situazione giuridica ormai consolidata, non essendo d'altronde giustificabile un'interpretazione in chiave retroattiva, che – in assenza di specifica deroga – si porrebbe in contrasto col canone ermeneutico di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 3 (Cass., 04/04/2012, n. 5403).
In modo analogo questa Corte ha poi deciso per il valore della produzione netta delle imprese assicurative ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 7, sempre in rapporto al regime di indeducibilità introdotto dal D.L. n. 203 del 2005, art. 6, conv. nella L. n. 248 del 2005 (Cass. 21/01/ 2015, n. 1111).
L'orientamento ha quindi trovato ulteriore conferma con riguardo agli enti creditizi e bancari, essendo stato ribadito da questa Corte che la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, la cui deduzione viene solo rinviata, in parte, agli esercizi successivi, per cui l'indeducibilità, introdotta dal D.L. n. 168 del 2004, conv., con modif., dalla L. n. 191 del 2004, non attinge le quote (cosiddetti noni pregressi) di competenza degli esercizi anteriori, oggetto di una situazione giuridica sostanziale ormai già consolidata in forza della normativa antecedente (Cass., 21/12/2016, n. 26547. Conformi Cass., 21 febbraio 2018, n. 4165; Cass., 21 dicembre 2018, n. 33245; Cass., 15/01/2019, n. 773; Cass., 07703/2019, n. 6639).
Le critiche mosse dall'Ufficio ricorrente alla pronuncia di legittimità (Cass., 04/04/2012, n. 5403) che ha inaugurato l'orientamento appena esposto si basano, sostanzialmente, sulla differenza tra i criteri posti a fondamento della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, rispetto a quella ai fini Irap. Ma tale argomento è stato già ritenuto (Cass., 21/01/ 2015, n. 1111) insufficiente ad escludere la deduzione per noni negli esercizi successivi, considerata solo una modalità di deduzione di valori già riconosciuti come fiscalmente rilevanti a far data dall'esposizione nel bilancio di esercizio, e quindi operante indipendentemente dalla natura oggettiva e reale dell'Irap.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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