Cassazione, sentenza n. 23231 del 18/09/2019
Sentenza n. 23231 del 18/09/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23231
- Data
- 18/09/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione aveva revocato le agevolazioni sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale perché l’area acquistata non era stata edificata nel quinquennio; la contribuente riteneva sufficienti il permesso di costruire e l’inizio dei lavori. La Cassazione conferma che il beneficio richiede una concreta trasformazione edificatoria, almeno mediante un fabbricato al rustico con mura perimetrali e copertura, mentre non bastano neppure le sole opere di urbanizzazione. Esclude inoltre la denunciata motivazione apparente della sentenza d’appello e rigetta il ricorso, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l'amministrazione, revocando l'agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per mancata realizzazione nel quinquennio della prevista utilizzazione edificatoria delle aree acquistate, recuperava la dovuta maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. Il ricorso della società contribuente era respinto e la decisione era confermata in appello con sentenza avverso la quale la stessa società ricorre per cassazione con due articolati motivi. L'amministrazione resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, con l'intento di censurare l'affermazione da parte del giudice d'appello della insufficienza, ai fini del godimento dell'agevolazione, che entro il quinquennio il contribuente ottenga la concessione edilizia ed inizi effettivamente i lavori.
2. Il motivo non è fondato. L'interpretazione della norma fatta propria del giudice d'appello è conforme al costante orientamento di questa Corte secondo cui la fruizione del beneficio per l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali "previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, postula l'integrale realizzazione, entro il quinquennio, delle potenzialità edificatorie dell'area, requisito che, in analogia con quanto disposto dall'art. 2645 – bis c.c., comma 6, può ritenersi integrato quando l'edificio, ancorchè non del tutto completato, sia stato eseguito a rustico, con mura perimetrali e copertura, così da assumere nitide caratteristiche funzionali e di reale trasformazione edificatoria del suolo, in verificabile conformità delle prescrizioni urbanistiche" (Cass. n. 30018 del 2017). In particolare la Corte ha escluso la sufficienza "dell'esecuzione di opere di urbanizzazione, sebbene oggetto di convenzione di lottizzazione" (Cass. n. 3533 del 2017).
3. Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 4 e art. 61, nonchè dell'art. 111 Cost., degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. "atteso l'assoluto difetto di motivazione in punto di diritto ed attesa la motivazione inesistente, meramente apparente ed apodittica della sentenza gravata".
4. Il motivo è infondato. Tenuto conto che secondo il costante orientamento di questa Corte "la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo" (Cass. n. 9745 del 1917), la mera lettura della sentenza impugnata convince immediatamente dell'infondatezza delle censure sollevate dalla parte ricorrente essendo esposte con chiarezza nella predetta sentenza tanto le circostanze di diritto e di fatto coinvolte nella controversia, quanto le ragioni giuridiche (date principalmente dall'adesione all'orientamento di questa Corte dapprima ricordato) destinate a sorreggere la decisione.
5. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi oltre spese forfettarie e oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

