Cassazione, sentenza n. 23684 del 24/09/2019
Sentenza n. 23684 del 24/09/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23684
- Data
- 24/09/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale richieste dopo il disconoscimento dell’agevolazione per l’acquisto di un terreno edificabile inserito in un’area soggetta a pianificazione particolareggiata. Dopo avere aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 148 del 2017, la società ha rinunciato al ricorso per cassazione e l’Agenzia delle Entrate non si è opposta. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese ed escludendo l’ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La C.T.R. di Bari con sentenza 263/05/14 accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. Ufficio Controlli Bari, emessa nei confronti di ATI Costruzioni Società Consortili a.r.l. che aveva impugnato l'avviso di liquidazione per le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale relativa all'acquisto di un terreno edificabile per il quale aveva usufruito delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.
Ricorreva innanzi a questa Corte ATI Costruzioni Società Consortili a.r.l. Successivamente con nota ritualmente depositata la soc. ricorrente ha comunicato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 148 del 2017, art. 1, conv. in L. n. 172 del 2017.
La ricorrente ha, pertanto, dichiarato di rinunciare al proposto ricorso per cassazione con compensazione delle spese; all'odierna udienza, l'Agenzia delle. Entrate nulla ha opposto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In ragione della rinuncia al ricorso va dichiarata la declaratoria di estinzione del giudizio con la compensazione delle spese. Va esclusa, inoltre, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 dell'8.3.2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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