Cassazione, sentenza n. 23864 del 25/09/2019
Sentenza n. 23864 del 25/09/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23864
- Data
- 25/09/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente chiedeva il rimborso dell’IRAP versata in esecuzione di una precedente sentenza sulla cartella, sostenendo che non fosse stato accertato il presupposto sostanziale dell’imposta. La Cassazione distingue l’obbligo di versamento, derivante dalla dichiarazione e coperto dal precedente giudicato, dall’obbligazione tributaria: quel giudizio aveva riconosciuto soltanto la legittimità dell’iscrizione a ruolo, lasciando impregiudicata la debenza dell’IRAP. Accoglie i primi tre motivi, dichiara assorbito il quarto e rinvia alla CTR affinché verifichi nel merito i presupposti dell’imposta e provveda sulle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 91/14/13 pubblicata il 24 settembre 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha rigettato l'appello proposto da M.M. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi n. 84/1/12 con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi in relazione alla sua istanza del 31 marzo 2011 con la quale era stato chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'IRAP per l'anno 2004 versata in forza della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 112/2/2009 che, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi n. 71/2/2008, aveva rigettato il ricorso proposto dal medesimo M. avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto I'IRAP per l'anno 2004 essendo questa stata indicata dallo stesso contribuente nel modello UNICO 2005. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 91/14/13 ha affermato che la somma in questione, di cui il M. chiedeva il rimborso, era dovuta in quanto il relativo pagamento era stato effettuato in forza di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
M.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a quattro motivi illustrati da successiva memoria.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo scopo di potere partecipare all'udienza di discussione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e l'erroneità sui presupposti previsti dalla norma per ottenere il rimborso delle somme indebitamente pagate ex art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che erroneamente era stato affermato dall'Agenzia delle Entrate, e successivamente dal giudice di primo grado con la pronuncia poi confermata dalla sentenza impugnata, che l'art. 38 cit. non consentirebbe il rimborso nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in forza di provvedimento giudiziale, in quanto nella locuzione "inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento" rientra anche il caso del pagamento eseguito in assenza dell'obbligazione tributaria.
Con il secondo motivo si assume violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per violazione del giudicato sostanziale formatosi soltanto limitatamente alla legittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme di cui il contribuente per errore si è dichiarato debitore nella denuncia dei redditi, ex art. 360 c.p.c., n. 3.
Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 19, lett. g) comma 1 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 comma 2, che disciplinano il diritto al rimborso dei tributi non dovuti, ex art. 360 c.p.c., n. 3.
Con il quarto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla sussistenza dei presupposti dell'imposta IRAP in questione.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione. I motivi sono fondati. I giudici di merito hanno sostanzialmente confuso l'obbligo di versamento con l'obbligazione tributaria, mentre il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, relativo al rimborso delle imposte non consente di distinguere le due ipotesi (Cass. 24 agosto 2004, n. 16742). Nel caso in esame il provvedimento giudiziale che confermava l'obbligo di pagamento dell'IRAP per l'anno 2004, come risulta dalla motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 112/4/09 riportata in ricorso, afferma la legittimità dell'iscrizione a ruolo dell'imposta in questione con riferimento, non già alla sussistenza dei presupposti dell'imposta stessa, ma con riferimento alla dichiarazione del contribuente che si era dichiarato debitore di imposta, impregiudicata la questione dell'esistenza oggettiva dei presupposti dell'imposta stessa. Ciò è confermato dalla successiva affermazione contenuta nella stessa sentenza che fa salvo il diritto al rimborso in caso di giudicato favorevole al contribuente sul rifiuto espresso o tacito in relazione all'istanza di rimborso presentata con riferimento all'imposta versata. Appare chiaro, quindi, che nel precedente giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale emessa a seguito della denuncia del contribuente effettuata con il modello UNICO 2005, non è stata affermata la debenza nel merito dell'imposta in questione, ma il diverso obbligo di versamento dell'imposta. Non corrisponde al vero, dunque, l'affermazione contenuta nella sentenza ora impugnata, secondo cui si sarebbe formato il giudicato sul merito dell'imposta, e cioè sull'obbligazione tributaria, essendosi viceversa formato il giudicato sull'obbligo di versamento. Permane, quindi, il potere del contribuente di chiedere il rimborso dell'imposta, salvo l'accertamento, nel merito, dell'esistenza dei presupposti della stessa.
Il quarto motivo è assorbito.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla stessa Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto;
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019
Domande frequenti
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