Cassazione, sentenza n. 24301 del 30/09/2019

Sentenza n. 24301 del 30/09/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
24301
Data
30/09/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una compagnia assicurativa chiedeva il rimborso dell’IRAP versata senza dedurre, negli esercizi 2005 e 2006, le quote residue delle svalutazioni di crediti maturate prima dell’abrogazione della relativa disciplina. La Cassazione afferma che la modifica normativa non incide sulle quote di un diritto già maturato e rateizzato per legge; precisa inoltre che dichiarazioni fiscali e quietanze, già disponibili all’Amministrazione, consentono di determinare esistenza e ammontare del rimborso senza ulteriori oneri documentali. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è rigettato, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

La Zurich Insurance Company Ltd presentava alla direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso per maggior Irap asseritamente versata per gli anni di imposta 2005 e 2006.

Affermava infatti che per il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 6 e 11-bis, fosse consentito portare in deduzione le svalutazioni dei crediti verso la clientela deducibili ai fini delle imposte sui redditi, rilevanti quindi anche ai fini Irap, per cui in forza del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106 (già 71) le svalutazioni potevano essere portate in deduzione per la parte eccedente lo 0,6% del valore iscritto a bilancio in quote costanti nei nove esercizi successivi.

Sennonchè con il D.L. n. 168 del 2004, art. 2, comma 2, convertito in L. n. 191 del 2004 è stato abrogato il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6 precitato, sicchè la contribuente aveva calcolato e versato l'Irap per l'anno di imposta 2005 e 2006 senza detrarre i noni pregressi esposti in bilancio e da portare in detrazione a completamento della svalutazione a suo tempo maturata.

Non di meno, ne chiedeva poi il rimborso, affermando di aver maturato un diritto quesito, per cui la novella legislativa del 2004 non poteva incidere sulle detrazioni già consolidate negli anni pregressi, di cui l'esposizione in nove esercizi doveva ritenersi solo forma di rateizzazione di un beneficio comunque cristallizzato.

Veniva impugnato il silenzio rifiuto ed il ricorso era respinto dalla CTP di Milano, donde la contribuente proponeva appello accolto dalla CTR che affermava l'intangibilità dei noni delle svalutazioni di crediti già maturati ed ancora da portare in deduzione. Più precisamente la CTR ha affermato che la novella del 2004 più volte citata non avesse portata retroattiva.

Ricorre l'Amministrazione finanziaria con cinque motivi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso ed in prossimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

0. Preliminarmente si dà atto che in prossimità dell'udienza la difesa pubblica, previa notifica all'altra parte, ha depositato nota della Direzione regionale della Lombardià dell'Agenzia delle entrate ed estratto del protocollo della medesima Direzione, attestante la consegna di copia autentica della sentenza d'appello notificata dalla parte contribuente e già depositata in atti in occasione della costituzione in giudizio con il deposito del ricorso.

1. Con il primo motivo si lamenta violazione delle leggi di riferimento (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106; D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 6 e 11-bis; D.L. n. 168 del 2004, art. 2) e dell'art. 11 dip. prel. sull'efficacia delle norme nel tempo; mentre con il secondo parimenti violazione di legge, limitatamente ad altro profilo dell'art. 11 disp. prel., entrambi l'motivi in parametro all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nella sostanza, si contesta l'interpretazione ed applicazione resa dalla CTR circa la portata della sequenza normativa, l'Ufficio affermando che -nell'espungere dall'ordinamento la possibilità di portare a deduzione le svalutazioni a suo tempo maturate- la novella del 2004 impedisce ogni ulteriore deduzione, anche se riguardante quota parte di svalutazione maturata a suo tempo e portata a deduzione in più rate annuali, di cui le ultime negli anni 2005 e 2006, che resterebbero quindi escluse dal beneficio per ius superveniens. Donde, secondo l'Ufficio, non può essere accordato rimborso alla parte contribuente che abbia versato, perchè il formato normativo non consente più alcuna deduzione in subiecta materia a far data dall'anno di imposta 2005.

1.1 I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. E' ormai risalente e consolidato l'orientamento della Sezione tributaria di questa Corte in tema "vecchi noni" o "noni pregressi" o "settimi noni", nel senso di ritenere che la portata della novella non incide su diritti quesiti che, per legge, debbano essere rateizzati in più anni: in questo senso la pronuncia di riferimento è Cass. n. 5403/12 fino, da ultimo, Cass. n. 7410/19, cui il presente ricorso non offre motivi nuovi per discostarsi.

2. Con il terzo motivo si lamenta ultrapetizione in parametro all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendo accertata la maggior somma versata a titolo di Irap dalla contribuente, di cui si chiede il rimborso;

con il quarto motivo si afferma violazione art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova in ordine al credito vantato, non essendo documentato nell'an e nel quantum la somma da rimborsare, ove anche si ammettesse il principio di diritto per cui la novella non ha intaccato il potere/dovere di rateizzare le somme portate a svalutazione e le conseguenze in materia riduzione Irap, in parametro all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

con il quinto motivo si prospetta omissione totale di motivazione sul punto di quale fosse la "documentazione in possesso dell'amministrazione" da cui desumere la sussistenza del credito di imposta, in parametro all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2.1. Gli ultimi tre motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.

Nella sostanza, il patrono erariale ritiene inidonea, perchè generica e non univoca, la documentazione già in possesso dell'Amministrazione su cui si fonda la pretesa restitutoria della contribuente.

In altri termini, la dichiarazione dei redditi ed il relativo versamento non comprovano nè che l'Irap -non dovuta dalla contribuente e di cui si chiede il rimborso- sia stata effettivamente versata a titolo tuzioristico per il 2005 ed il 2006, nè in quale misura sia stata versata, donde non provato -nel concreto- resterebbe il diritto al rimborso. Sicchè dovrebbe essere prodotta nuova e diversa documentazione, irrilevante essendo il generico riferimento della CTR alla documentazione già in atti presso la Pubblica amministrazione, ora censurato come violazione della disciplina sul riparto dell'onere della prova, ora come omissione totale di motivazione.

I motivi non possono essere accolti. Il diritto al rimborso, una volta accertato in linea di principio normativo, trova il suo fondamento quantitativo sui documenti fiscali, sulle somme esposte in dichiarazione e sulle quietanze di pagamento, tutti documenti già in possesso degli Uffici finanziari. Di una di quelle voci viene richiesta la restituzione, sicchè il rimborso resta fissato nell'an e nel quantum sulla base delle dichiarazioni dei redditi che valgono sia per il quanto versare, sia per il quanto rimborsare.

Per contro, ancorare il diritto al rimborso ad oneri probatori diversi dalla documentazione contabile, quale il bilancio societario od altre scritture imposte da disciplina civilistica, significherebbe far gravare sul contribuente per il rimborso oneri probatori maggiori e diversi rispetto al(la veridicità del) versamento a suo tempo effettuato, alterando (questa volta sì) sostanzialmente il regime probatorio tra versamento e rimborso che sono due diversi profili della medesima pretesa tributaria.

Il ricorso è quindi infondato e dev'essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 300/00, oltre ad Euro 200/00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.

Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?

L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.